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11.2002.135 • TRAC TI 11.2002.135 Generato dall'IA

Appeal Dismissal Without Costs Upon Withdrawal After Party Death

Numero d'incarto 11.2002.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning the refusal of legal aid following the dismissal of a divorce proceeding due to the death of one party, the appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which typically mandates bearing process costs. However, considering the specific circumstances of the case, particularly that the opposing party had not even been served notice of the appeal, the court decided to waive all collection of fees and expenses and not award any costs to the counterparty, thereby dismissing the case due to withdrawal without imposing financial burdens on either side.

Regesto Legislator

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Art. 104 CPC, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Dismissal Without Costs Upon Withdrawal After Party Death: However, considering the specific circumstances of the case, particularly that the opposing party had not even been served notice of the appeal, the court decided to waive all collection of fees and expenses and not award any costs to the counterparty, thereby dismissing the case due to withdrawal without imposing financial burdens on either side.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio spese legali utile revoca dell'esecutore testamentario situazione finanziaria successione del defunto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the basis for the procedural decision regarding the withdrawal of the appeal and the handling of costs.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2002.135 · Lugano 10 febbraio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) e

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un ap­pello il

novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;

ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;

preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria