Property Owners' Suit Against Co-owners' Association Settled on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo property owners initiated an action against their co-owners' association concerning the validity of assembly decisions and administrative rules, following a lower court decision that rejected the association's objection of tardiness and excluded its evidence. During the appeal process, the original plaintiffs sold their properties and subsequently requested the withdrawal of the case, to which the defendant association agreed, proposing that costs be borne by those who advanced them and that legal fees be offset. Consequently, the appellate court declared the appeal moot due to the plaintiffs' loss of interest and struck the case from the rolls, ordering the appellate costs (court fees and expenses) to be borne by the appellant association while compensating the legal fees between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 351 CPC; Property Owners' Suit Against Co-owners' Association Settled on Appeal: During the appeal process, the original plaintiffs sold their properties and subsequently requested the withdrawal of the case, to which the defendant association agreed, proposing that costs be borne by those who advanced them and that legal fees be offset. Consequently, the appellate court declared the appeal moot due to the plaintiffs' loss of interest and struck the case from the rolls, ordering the appellate costs (court fees and expenses) to be borne by the appellant association while compensating the legal fees between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to justify the reduction of the court fee because the case was concluded without a decision on the merits.
Cited as the basis for declaring the appeal moot and striking the case from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.134 · Lugano 15 novembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.5 (proprietà per piani: azione di accertamento e contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 14 gennaio 2002 da
CO 1 e CO 2 (patrocinati dall' RA 2 ) contro
Comunione dei comproprietari del “Condominio AP 1”, (patrocinata dall' RA 1 ),
*giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto e ordinanza) dell'11 novembre 2002* con cui il Pretore ha respinto l'eccezione di tardività sollevata
dalla convenuta, rigettando anche le prove da essa notificate;
premesso che il 14 dicembre 2001 CO 1, a quel momento titolare della proprietà per piani n. 7581 (appartamento n. 4, pari a 350/1000 della particella n. 547 RFD di __________), e CO 2, a quel momento contitolari in ragione di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 7580 (appartamento n. 3, pari a 250/1000), hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del “Condominio AP 1” davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per far accertare – tra l'altro – il modo in cui era tenuta a deliberare l'assemblea dei comproprietari, la validità di determinate decisioni assembleari e la qualifica come parte comune di una siepe a confine, chiedendo inoltre una modifica del regolamento sull'amministrazione e l'uso del condominio circa le modalità di decisione;
ricordato che con risposta dell'8 aprile 2002 la convenuta ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito;
rammentato che, dopo l'udienza preliminare del 5 novembre 2002 durante la quale la convenuta ha offerto talune prove, con sentenza (*recte*: decreto, rispettivamente ordinanza) dell'11 novembre 2002 il Pretore ha respinto tanto l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta quanto le prove da essa notificate, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 20.– a carico del condomino __________, tenuto a rifondere agli attori fr. 300.– complessivi per ripetibili;
ritenuto che contro tale “sentenza” la Comunione dei comproprietari ha presentato un appello del 21 novembre 2002 per ottenere la riforma del giudizio citato nel senso di vedere respinta la petizione in ordine per tardività e ammesse le prove da lei indicate;
rilevato che nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2003 gli attori hanno proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
preso atto che con lettera del 7 luglio 2004 – di contenuto identico a uno scritto già trasmesso il 6 luglio 2004 al Pretore per quanto di sua competenza – gli attori hanno comunicato di avere venduto i loro appartamenti nel “Condominio AP 1” e di non avere più interesse alla causa, chiedendo lo stralcio della lite;
osservato che, interpellata dal giudice delegato, la convenuta ha comunicato il 23 luglio 2004 di non avere obiezioni allo stralcio della causa, proponendo di addebitare gli oneri processuali a chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili;
accertato che gli attori hanno comunicato il 22 ottobre 2004 di aderire a quest'ultima condizione;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
considerato che non vi è motivo per scostarsi dalla libera pattuizione delle parti in materia di spese e ripetibili, la tassa di giustizia dovendo in ogni modo essere adeguatamente ridotta perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 351 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria