Appeal Reinstatement Due to Erroneous Fee Crediting
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves a party appealing a lower court's order that suspended certain resolutions from an association's general assembly and also concerns a subsequent revision application challenging the appellate court's decision to strike the appeal from the rolls because the required advance payment for judicial fees had not been received by the deadline. The court granted the revision request because evidence demonstrated the payment was indeed made timely, though it was erroneously credited to a different case file due to an administrative error involving an incorrect reference number in an electronic transfer; therefore, the prior decision to strike the appeal was based on a factual error, necessitating the annulment of the strike order and, given the circumstances, the waiver of any fees or costs for the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340 lett. d CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 159; Appeal Reinstatement Due to Erroneous Fee Crediting: The court granted the revision request because evidence demonstrated the payment was indeed made timely, though it was erroneously credited to a different case file due to an administrative error involving an incorrect reference number in an electronic transfer; therefore, the prior decision to strike the appeal was based on a factual error, necessitating the annulment of the strike order and, given the circumstances, the waiver of any fees or costs for the current proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as the legal basis for the admissibility of the revision application, which ultimately justified accepting the appeal and annulling the challenged decree.
Cited in the reasoning regarding the non-award of costs (repetibili) because the opposing party could not be considered 'soccombente' (loser) under this article.
Cited in reference to jurisprudence concerning the inability of the State of Ticino to be ordered to pay costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.121 · Lugano 4 dicembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere,
sedente per statuire nella causa __.____.__ (annullamento di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da
__________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
*giudicando* *ora sulla domanda di revisione* presentata il 25 ottobre 2002 dalla convenuta con riferimento al decreto di stralcio emesso il 15 ottobre 2002 da questa Camera (inc. __________.__________.__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assemblea dei soci fondatori dell'__________ __________ __________ __________ __________;
che l'11 febbraio 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto l'associazione, oltre a __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse annullata;
che, contestualmente alla petizione, gli attori hanno chiesto l'emanazione di provvedimenti cautelari, in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12) e 10 (recte: 13) prese dall'assemblea;
che, statuendo con decreto del 2 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la richiesta e ha sospeso le risoluzioni n. 8 e 9 (recte n. 12), ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese per un terzo a carico degli istanti e per il resto a carico dell'associazione, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili ridotte;
che contro il citato decreto l'associazione __________ __________ __________ __________ ha interposto appello il 13 agosto 2002;
che il 16 agosto 2002 la presidente di questa Camera ha inviato l'appellante a versare entro mercoledì 3 settembre 2002 la somma di fr. 300.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato trattato;
che il 15 ottobre 2002 la Camera ha stralciato l'appello dai ruoli, non risultando essere stato versato alcun anticipo nel termine impartito (inc. __________.__________.__________);
che il 25 ottobre 2002 l'associazione __________ __________ __________ __________ ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui censura lo stralcio dell'appello, il versamento dell'anticipo essendo avvenuto con tempestività;
che nelle loro osservazioni del 21 novembre 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ dichiarano di prendere atto delle ragioni addotte dalla controparte;
e considerando
in diritto: che la domanda in oggetto si fonda su un titolo di revisione previsto dalla legge (art. 340 lett. d CPC: errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa), onde la sua ricevibilità;
che nella fattispecie la Camera ha stralciato dai ruoli l'appello del 13 agosto 2002 dopo avere constatato che il termine fissato per il versamento dell'anticipo in garanzia delle spese giudiziarie era scaduto infruttuoso il 3 settembre 2002;
che il versamento in realtà era avvenuto il 23 agosto 2002, come conferma la Posta Svizzera (Postfinance), ma era stato accreditato dal Tribunale di appello a favore di un altro incarto;
che tale disguido si deve all'inavvertenza di chi ha eseguito il pagamento, il quale invece di usare la polizza di versamento prestampata acclusa alla richiesta di questa Camera, ha provveduto per via elettronica, salvo indicare una cifra errata nel numero di riferimento;
che, comunque sia, la somma è pervenuta sul conto corrente postale __________-__________-__________del Tribunale d'appello in termine utile;
che questa Camera pertanto, stralciando l'appello il 15 ottobre 2002, si è dipartita fallacemente dall'inesistenza di un fatto (l'avvenuto pagamento), la cui verità era positivamente stabilita;
che il titolo di revisione invocato dall'appellante è di conseguenza fondato;
che, per quanto riguarda gli oneri dell'attuale pronunciato, appare giustificato rinunciare a ogni prelievo;
che la controparte non si è opposta alla domanda di revisione e, non potendo essere considerata “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), non può essere condannata alla corresponsione di ripetibili, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto in alcun caso a versamento di sorta (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159; Rep. 1997 pag. 135 e 137 consid. 4 con richiamo);
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
– Tribunale federale (causa __________.__________/__________), con l'incarto.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario