Appeal Against Full Incapacitation Due to Improved Mental Health
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower authority's decision to issue a full interdiction (incapacitation) under Civil Code Art. 369 based on severe mental disorder combined with substance abuse, which was based on expert reports from early 2002. The court reasoned that while the initial findings justified the declaration of incapacity due to weakness of mind requiring durable protection, significant time had passed, and new evidence demonstrated a substantial improvement in the individual's condition following transfer to a therapeutic community and supported their recent request for a less restrictive voluntary tutelage (Art. 372 CC). Consequently, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the supervisory authority to investigate the suitability of the voluntary tutelage, noting that the individual's current ability to undergo a hearing, previously deemed inappropriate, had also changed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 372 CC, Art. 48 LTC, Art. 373 CC, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 543 cpv. 3 CO; Appeal Against Full Incapacitation Due to Improved Mental Health: 369 based on severe mental disorder combined with substance abuse, which was based on expert reports from early 2002. The court reasoned that while the initial findings justified the declaration of incapacity due to weakness of mind requiring durable protection, significant time had passed, and new evidence demonstrated a substantial improvement in the individual's condition following transfer to a therapeutic community and supported their recent request for a less restrictive voluntary tutelage (Art. 372 CC). Consequently, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the supervisory authority to investigate the suitability of the voluntary tutelage, noting that the individual's current ability to undergo a hearing, previously deemed inappropriate, had also changed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court's final decision addresses the annulment of the previous decision which was based on this article, specifically in the context of referring the matter back for reconsideration, which involved this legal basis.
Cited in the reasoning to establish that the appeal had a suspensive effect by law, which is relevant to the procedural handling of the appeal, although not explicitly in the final dispositive orders 1 or 2.
Cited in the reasoning to justify the authority's previous waiver of hearing the appellant, which is part of the context leading to the annulment and referral for further investigation.
Cited in the reasoning regarding the required hearing in the context of voluntary guardianship proceedings, which the court is sending back for consideration.
Cited in the reasoning as the basis for the appealability of the decision to the Civil Court of Appeal, which confirms jurisdiction/procedure.
Cited in the reasoning to determine the legitimacy of the appellant's representative to file the appeal.
Cited in the reasoning concerning the competence of the representative appointed by the authority.
The appellant requested a voluntary guardianship under this article, and the court refers the matter back for a new decision considering this request.
Cited in the reasoning concerning the ability of the interdicted person to appoint legal representation.
Cited in the reasoning regarding the possibility of appealing a future decision on voluntary guardianship to the supervisory authority.
Cited in the reasoning to establish which authority is competent to decide on the voluntary guardianship request.
Cited in the reasoning for the general principle concerning the allocation of procedural costs.
Cited in the reasoning concerning the restoration of the right to be heard.
Mentioned in the reasoning when discussing alternative grounds for interdiction related to drug addiction, but not the basis for the final decision or referral.
Cited in the reasoning as the legal basis for the initial interdiction, against which the appeal was lodged.
This order explicitly states that no court fees or costs are collected and no legal costs are awarded.
Testo completo
Incarto n.: 11.2002.116 · Lugano 6 febbraio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ___._____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 23 novembre 2001 da
__________ e __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________ __________) davanti alla Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti del figlio
__________ __________ (patrocinato dalla rappresentante provvisoria __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) dell'8 ottobre 2002 presentato da __________ contro la decisione emanata il
settembre 2002 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
23 novembre 2001 __________ e __________ hanno presentato alla Commissione tutoria regionale 14 un'istanza per ottenere, già in via cautelare, che il figlio __________ (1981) fosse privato della libertà a scopo d'assistenza, fosse collocato alla Clinica psichiatrica cantonale, fosse interdetto e gli fosse nominato un tutore. La richiesta poggiava su uno scritto del 29 ottobre 2001 in cui il dott. __________, del Servizio psico-sociale di __________, attestava che il giovane soffriva di disturbi psichici e faceva uso continuo di sostanze stupefacenti. Inoltre il 9 novembre 2001 egli era stato ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale, dove era già stato degente dal 31 agosto al 24 novembre 2000.
B. Il
27 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso l'istanza alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, competente per statuire sulla domanda di interdizione. Questa ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________, il 20 dicembre 2001, di allestire una perizia. Il 20 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandogli quale rappresentante provvisoria __________ __________, assistente sociale del Comune di __________. Nell'aprile del 2002 __________ è stato trasferito dalla Clinica psichiatrica cantonale alla comunità “__________ ” di __________. Nel suo rapporto del 21 agosto 2002 il Servizio psico-sociale di __________ ha accertato – tra l'altro – che il peritando necessitava di durevole protezione e assistenza e che una sua audizione appariva inopportuna.
C. Statuendo il 17 settembre 2002, l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione in base all'art. 369 CC, incaricando la Commissione tutoria regionale di procedere, dopo il passaggio in giudicato della decisione, alla nomina di un tutore e, passata in giudicato tale nomina, alla chiusura della rappresentanza provvisoria. Non sono state prelevate tasse né spese. Contro tale decisione __________, rappresentato da __________, è insorto con un ricorso (*recte:* appello) dell'8 ottobre 2002 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che in luogo della tutela sulla base dell'art. 369 CC sia istituita in suo favore una tutela volontaria a norma dell'art. 372 CC. Nelle loro osservazioni del 27 novembre 2002 __________ e __________ propongono di accogliere l'appello. La Commissione tutoria regionale 14 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere e, se è capace di discernimento, può anche incaricare un rappresentante di patrocinarlo (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 113 e 114 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 e 16 ad art. 373 CC), sempre che il mandatario sia abilitato a procedere secondo il diritto cantonale (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 114 ad art. 373 CC). Nel Ticino possono fungere da patrocinatori giusta l'art. 64 cpv. 1 CPC, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione, “le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 594 CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF)”. In concreto l'appello è stato introdotto, per l'interdicendo, dalla rappresentante designata dall'autorità a norma dell'art. 386 cpv. 2 CC. Tale organo della tutela, invero, non figura tra le persone elencate dal citato disposto. Se non che, il rappresentante “provvisorio” ha sostanzialmente le medesime competenze di un tutore (Breitschmid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 98 ad art. 386 CC). Non vi sono ragioni quindi per escluderlo dal novero delle persone abilitate a procedere in giudizio. Ne discende che l'appello, tempestivo, è ricevibile.
2. L'appellante sollecita la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (pag. 2, n. 2). La richiesta, superata dall'emanazione del presente giudizio, sarebbe stata in ogni modo priva d'oggetto, l'appello avendo effetto sospensivo per legge (art. 424*a* cpv. 1 CPC), salvo contraria decisione dell'autorità di vigilanza. L'appellante ha prodotto inoltre in questa sede una lettera 22 marzo 2002 della Clinica psichiatrica cantonale, il proprio diploma di impiegato qualificato, una sua richiesta del 30 settembre 2002 alla Commissione tutoria regionale per ottenere la pronuncia di una tutela volontaria e un certificato 10 ottobre 2002 della dott. __________ __________. Tali nuovi documenti sono senz'altro ammissibili, il diritto tutelare essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad art. 373 CC; I CCA, sentenza del 22 marzo 2000 in re D.L., pubblicata in RDAT 2000-II n. 69 pag. 251). Ciò posto, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
3. L'autorità di vigilanza ha ricordato anzitutto che, in caso di malattia mentale combinata con abuso di sostanze stupefacenti, l'interdizione dev'essere decretata in base all'art. 369 CC e non all'art. 370 CC. Ciò posto, essa ha accertato che – come risulta dal rapporto peritale – l'interessato è “affetto da una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple”, “associata al disturbo principale identificabile in una sindrome schizofrenica”, che il “livello intellettivo globale [di lui] si colloca al limite inferiore” e che “la presenza di un disturbo di tale entità compromett[e] seriamente la capacità di valutare correttamente la realtà oggettiva” e “di gestire autonomamente i propri interessi”, di modo che “al momento appare (…) indispensabile che il peritando possa usufruire di una misura di protezione tutelare”. Sulla base di ciò l'autorità ha concluso che l'insufficienza mentale del soggetto non consente a quest'ultimo di provvedere ai propri interessi personali e gestionali. Ha quindi pronunciato l'interdizione sulla scorta dell'art. 369 CC, senza procedere ad alcuna audizione, sconsigliata dal perito.
4. L'appellante fa valere che la perizia psichiatrica si fonda su accertamenti eseguiti in un periodo in cui i suoi disturbi erano aggravati dal consumo di stupefacenti e di alcolici. Sottolinea che dall'aprile del 2002 la sua situazione si è evoluta positivamente, tant'è che ha cominciato a collaborare al programma per il suo inserimento nella comunità “__________ ”, dove non sarebbe stato accolto se non avesse dimostrato di volersi curare. Anche le carenze intellettive risultanti dal referto – egli osserva – erano verosimilmente causate dall'aggravarsi della malattia dovuto al consumo delle note sostanze, giacché egli ha comunque conseguito un diploma di impiegato qualificato. Infine spiega che, grazie alle cure ricevute, al momento della decisione la sua situazione era senz'altro migliorata e che oggi è in grado di sostenere un'audizione. Del resto, avendo preso maggiore coscienza della situazione, egli stesso ha postulato una tutela volontaria, in modo da essere consigliato e aiutato pur “rimanendo protagonista delle sue decisioni e situazioni”. Chiede pertanto che in luogo della tutela sulla base dell'art. 369 CC sia istituita in suo favore una tutela volontaria a norma dell'art. 372 CC.
5. È soggetta a tutela, giusta l'art. 369 cpv. 1 CC, ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non possa provvedere ai propri interessi, richieda durevole protezione o assistenza, o metta in pericolo l'altrui sicurezza. Infermità e debolezza di mente non vanno assimilate. Un'interdizione può essere pronunciata solo per l'uno o per l'altro motivo; nei casi dubbi, si propende per il secondo (Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 20 in fine ad art. 369 CC con richiami). A tutela è soggetta altresì, in applicazione analogica dell'art. 370 CC, ogni persona maggiorenne che per tossicomania richieda durevole assistenza e protezione o metta in pericolo l'altrui sicurezza (Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag. 155 n. 360; Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 370 CC). A mente di taluni autori l'art. 369 CC prevale sull'art. 370 CC, nel senso che l'infermità o la debolezza di mente escludono un'ulteriore causa di tutela per tossicomania (Schnyder/Murer, op. cit., n. 112 ad art. 370 CC; Langenegger, op. cit., n. 19 ad art. 369 CC); stando ad altri autori, invece, l'art. 369 CC può anche essere combinato con l'art. 370 CC (Stettler, op. cit., pag. 161 n. 374; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 60 n. 56). Comunque sia, nella fattispecie l'interdizione è stata pronunciata esclusivamente per debolezza di mente in base all'art. 369 CC (decisione impugnata, consid. 4 e dispositivo n. 1; v. anche sopra, consid. 3). Sulla questione non occorre pertanto diffondersi.
6. Dal referto peritale emerge che l'interdicendo è affetto da “una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple, in particolare Cannabis e alcolici” e che “tale diagnosi è associata al disturbo principale identificabile in una sindrome schizofrenica”. Per l'esperto inoltre “allo stato attuale i disturbi di cui è affetto il peritando sono tali da impedirgli di provvedere in maniera autonoma ai propri interessi personali e gestionali”, di modo che “si rende necessaria una durevole protezione ed assistenza” (doc. 6 del 21 agosto 2002, pag. 15, risposte n. 1, 2 e 3a). Per quanto riguarda l'anamnesi, il perito ha ricordato che, dopo un episodio di disagio psichico presentatosi all'età di 11 anni, terminato l'apprendistato, nell'interessato sono insorti nuovamente segni e sintomi di disagio psichico, inizialmente di tipo depressivo (pag. 2 in basso e pag. 3). Dopo episodi di aggressività nei confronti dei genitori, egli è stato ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale dal 31 agosto al 24 novembre 2000 (pag. 4). Una volta dimesso, il progetto terapeutico e la presa a carico da parte del Servizio psico-sociale sono falliti per la mancata collaborazione dell'interessato (lettera 29 ottobre 2001 del dott. __________ allegata all'istanza). In seguito a nuovi episodi di aggressività e al massiccio consumo di spinelli e alcolici, l'interessato è stato nuovamente ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale il 9 novembre 2001 (perizia, pag. 4). Sulla base delle conclusioni del referto peritale, dunque, la pronuncia dell'interdizione per debolezza mentale – di per sé – appare giustificata, giacché lo stato di salute dell'appellante richiede “durevole assistenza e protezione” (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 39 n. 125). Il problema consiste nel fatto che una misura tutelare non può giustificarsi solo guardando al passato. Deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità decide. E, come si vedrà in appresso (sotto, consid. 7), verosimilmente oggi la situazione dell'appellante non è più quella che risulta dagli atti.
7. La citata perizia psichiatrica, benché del 21 agosto 2002, si fonda su visite, colloqui e test con l'interdicendo effettuati nel febbraio-aprile 2002, su un colloquio con il medico curante del novembre 2001, sulla visione delle cartelle cliniche relative al ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale nell'agosto-novembre 2000 e dal novembre 2001 all'aprile 2002, come pure sugli incarti relativi alla presa a carico da parte del Servizio medico psicologico nel 1992 e del Servizio psico-sociale nel 2000 e 2001 (perizia, pag. 1 e 2). In simili circostanze, costatato il tempo trascorso dagli accertamenti peritali (al più tardi del marzo 2002) e la consegna del referto medesimo (21 agosto 2002), l'autorità di vigilanza avrebbe potuto almeno interpellare la rappresentante provvisoria per verificare se fossero intervenuti mutamenti di rilievo o chiedere all'esperto medesimo un aggiornamento del referto. Dalla documentazione prodotta in appello si evince, appunto, che nell'aprile del 2002 l'interessato è stato trasferito alla comunità “__________ ” (lettera 22 marzo 2002 della Clinica psichiatrica cantonale alla Commissione tutoria regionale, doc. A di appello). Inoltre la dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta che segue l'appellante dalla sua ammissione in quell'istituto, ha constatato un sostanziale miglioramento della situazione, un “aumento delle prestazioni cognitive” e una “riduzione dei disturbi del pensiero che peraltro permangono all'esame clinico in forma più discreta” (lettera del 10 ottobre 2002, doc. E di appello).
8. Nella scelta della misura tutelare appropriata al singolo caso l'autorità deve attenersi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, nel senso che fra più misure ugualmente efficaci per il caso specifico deve adottare quella meno incisiva (DTF 124 I 40 consid. 3e; Langenegger, op. cit., n. 29 e 33 ad art. 369 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 339 seg. n. 860 a 862.). Inoltre l'art. 372 CC prevale sulle altre cause di interdizione, nel senso che in caso di richiesta di interdizione presentata da una persona capace di discernimento non si giustifica di
pronunciare l'interdizione per un altro motivo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 98 ad art. 372 CC con rimandi; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
342 n. 871; Riemer, op. cit., pag. 60 n. 54; Stettler, op. cit., pag. 161 n. 372), a meno che la richiesta sia stata presentata su pressione di terzi o per mero opportunismo (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 45 e 52 segg. ad art. 372 CC). Invero, l'appellante ha presentato alla Commissione tutoria regionale la richiesta di interdizione volontaria solo il 30 settembre 2002, ossia pochi giorni dopo l'emanazione della decisione impugnata. Tuttavia, siffatta circostanza non comporta necessariamente la presunzione che la domanda sia stata formulata per mero tornaconto (Schnyder/Murer, op. cit., n. 55 ad art. 372 CC). E, alla luce dell'evoluzione della sua situazione personale e delle sue condizioni di salute (sopra, consid. 7), la domanda di tutela volontaria presentata dall'interessato non può dirsi formulata per mero opportunismo. Del resto un'interdizione volontaria deve essere pronunciata anche se la richiesta è effettuata dopo l'avvio di una procedura d'interdizione coatta (DTF 61 II 1).
9. Nelle circostanze descritte, pertanto, si impone di considerare seriamente l'eventualità di pronunciare un'interdizione volontaria, misura che presenta vantaggi rispetto a un'interdizione coatta sulla base degli art. 369 a 371 CC, segnatamente favorendo una migliore collaborazione fra tutore e tutelato (Langenegger, op. cit., n. 17 ad art.
372 CC). Inoltre, essendo meno incisiva, la tutela volontaria meglio rispetta i principi di proporzionalità e sussidiarietà (sopra, consid. 8; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 340 n. 862). Per di più, l'appellante adduce di essere attualmente in grado di sostenere un'audizione personale. Ora, l'autorità di vigilanza ha rinunciato a sentire l'interdicendo, giacché secondo la perizia l'audizione appariva inopportuna, costituendo “un ulteriore elemento ansiogeno” (perizia doc. 6, pag. 16). In caso di interdizione per debolezza mentale l'autorità può senz'altro rinunciare
all'audizione qualora sia sconsigliata dal profilo medico (art. 374 cpv. 2 CC; Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 374 CC).
Sennonché, anche sotto questo profilo la situazione è cambiata, tant'è che il medico che segue l'interdicendo dalla sua entrata nella comunità ha attestato che l'audizione “è sicuramente opportuna e utile” (lettera 10 ottobre 2002 della dott. __________, doc. E di appello). Infine, il diritto di essere sentito va ripristinato non appena cessa l'impedimento (v. l'art. 23 cpv. 5 LTC).
10. Di per sé, sia la valutazione dell'adeguatezza di una tutela volontaria sia l'audizione dell'interdicendo potrebbero essere svolte in questa sede (I CCA,
sentenza del 22 marzo 2000 in re D.L., pubblicata in RDAT 2000-II n. 69 pag. 251). A parte il fatto però che, così facendo, le parti si vedrebbero sottrarre almeno un grado di giurisdizione, non necessariamente questa Camera potrebbe poi statuire. L’appellante in effetti ha firmato il 30 settembre 2002 una domanda di tutela volontaria (doc. C di appello), di modo che, dandosene gli estremi, la relativa decisione competerebbe alla Commissione tutoria regionale (art. 7 lett. l del regolamento d'applicazione della LTC: RL 4.1.2.2.10), decisione che potrebbe ancora essere impugnata davanti all’autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Ciò posto, non rimane che rinviare gli atti a quest’ultima perché, verificati i presupposti, inviti se del caso la Commissione tutoria regionale a trattare la domanda di tutela volontaria (v. I CCA, sentenza del 9 settembre 1998 in re S., pubblicata in: RDAT I-1999 pag. 58, consid. 9). Giovi ricordare, inoltre, che durante la procedura di interdizione volontaria l'interessato dovrà essere sentito (art. 374 cpv. 1 CC), a meno che nuove ragioni di ordine medico sconsiglino l'audizione personale.
11. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I genitori dell'appellante non possono tuttavia essere considerati soccombenti, avendo aderito alle richieste di appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa ha rinunciato a presentare osservazioni. Tutto considerato, si giustifica pertanto di rinunciare tanto al prelievo di oneri quanto all'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili
3. Intimazione:
– __________, __________; – avv. __________, __________ __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria