Garnishment of Salary for Spousal Support Following Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an order directing the former husband's employer to withhold CHF 1400 monthly from his salary to cover outstanding spousal support payments, which the husband had unilaterally reduced for two months following his declaration of bankruptcy. The court upheld the order, reasoning that while wage garnishment must adhere to the principle of proportionality and is generally unwarranted for simple delays, the former husband's recent bankruptcy and admission of financial difficulty demonstrated a serious threat to the creditor's claims, justifying the immediate and direct payment order to secure the alimony obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 CC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Garnishment of Salary for Spousal Support Following Bankruptcy: The court upheld the order, reasoning that while wage garnishment must adhere to the principle of proportionality and is generally unwarranted for simple delays, the former husband's recent bankruptcy and admission of financial difficulty demonstrated a serious threat to the creditor's claims, justifying the immediate and direct payment order to secure the alimony obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision grounds the initial decision regarding the garnishment order to secure alimony payments, which the appeal challenged.
Used to justify the application of the simplified procedure for deciding the appeal due to its manifest lack of merit.
Applied in the dispositive to allocate court costs to the unsuccessful appellant based on the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n.: 11.2002.00110 · Lugano 3 ottobre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 agosto 2002 da
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________) contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il reclamo (recte: appello) del 20 settembre 2002 presentato da __________ contro il decreto emesso il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 novembre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dalle parti il 5 luglio 2000;
che in tale convenzione __________ si impegnava, tra l'altro, a erogare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensile indicizzati;
che nei mesi di luglio e agosto del 2002 egli ha versato a titolo di contributo alimentare unicamente l'importo mensile di fr. 1000.–;
che __________ si è rivolta il 13 agosto 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse al datore di lavoro dell'ex marito di trattenere immediatamente dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– mensili, riversandoli a lei direttamente;
che all'udienza del 6 settembre 2002, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la richiesta, mentre il convenuto, pur ammettendo di avere decurtato di fr. 400.– le mensilità di luglio e agosto a seguito di asserite difficoltà finanziarie dovute al trasloco, si è opposto alla trattenuta affermando di impegnarsi a “pagare regolarmente”;
che, statuendo il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta __________ SA, datrice dei lavoro del convenuto, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– ogni mese e di riversare tale importo a __________;
che non sono state prelevate spese né tassa di giustizia;
che contro il citato provvedimento __________ è insorto il settembre 2002 alla Camera civile di appello con un atto denominato “reclamo” nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della diffida ai debitori;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 132 CC quando l'obbligato trascura i doveri di mantenimento il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto;
che nel Cantone Ticino la diffida ai debitori è regolata dalla procedura di camera di consiglio contenziosa, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza (art. 4 n. 1b e 5 LAC, che rinviano agli art. 361 segg. CPC);
che il “reclamo” è in concreto tempestivo, essendo stato presentato prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC e può dunque essere esaminato come appello;
che il Segretario assessore, dopo avere accertato che il convenuto aveva ridotto il contributo alimentare dovuto per luglio e agosto 2002 di fr. 400.– mensili, essendo stato per di più dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza e ha ingiunto al datore di lavoro di trattenere dallo stipendio del lavoratore e di versare direttamente alla creditrice l'importo mensile di fr. 1400.–;
che l'appellante ammette di avere decurtato unilateralmente i contributi alimentari versati in luglio e agosto 2002, ma ritiene sproporzionata la trattenuta di stipendio a fronte di una morosità tanto limitata;
che la diffida ai debitori deve invero rispettare il principio di proporzionalità e non si giustifica per un semplice ritardo nei pagamenti (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC);
che nella fattispecie, tuttavia, le pretese della creditrice sono seriamente messe in pericolo, poiché il debitore è stato dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 (doc. A) e il suo stato di insolvenza non consente una prognosi positiva per il versamento puntuale dei contributi alimentari, tanto più se si considera che egli ha ammesso di avere ridotto i versamenti in luglio e agosto 2002 proprio per le intervenute difficoltà economiche;
che a giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha disposto la diffida ai debitori;
che nelle circostanze descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________, __________;
– avv. __________, __________;
– _________ SA, __________ (limitatamente al dispositivo n. 1).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario