Spousal Appeal Dismissed Upon Withdrawal and Judicial Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA spouse appealed a lower court decision that placed their minor daughters in an institute and ordered therapeutic support for one, but the appeal was withdrawn after the spouses reached a judicial agreement modifying the original order. The appellate court took note of the withdrawal, declaring the case dismissed due to desistance, and decided to waive all procedural fees and costs, and not award any reimbursement of expenses, based on the unique circumstances of the case and the fact that the appellee had not filed any observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Spousal Appeal Dismissed Upon Withdrawal and Judicial Agreement: The appellate court took note of the withdrawal, declaring the case dismissed due to desistance, and decided to waive all procedural fees and costs, and not award any reimbursement of expenses, based on the unique circumstances of the case and the fact that the appellee had not filed any observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to desistance.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.00104 · Lugano 4 ottobre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e __________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________;
accertato che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre 2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo soddisfacente” per loro e per le figlie;
preso atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la parziale modifica della sentenza impugnata;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello;
rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo presentato osservazioni;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________ , __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario