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11.2001.94 • TRAC TI 11.2001.94 Generato dall'IA

Inheritance Renunciation Competency and Appeal Withdrawal Costs

Numero d'incarto 11.2001.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Parties appealed a lower court's decision finding it incompetent to rule on their renunciation of the inheritance of an Italian national who died domiciled abroad. The appellate court struck the case from the rolls due to the appellants' withdrawal of their appeal, reasoning that although withdrawal generally obligates the withdrawing party to cover unnecessary costs, the minimal judicial expenses incurred because the appeal had not been served justified an exceptional waiver of fees and costs, and no counterparty was present to whom costs could be awarded.

Regesto Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Inheritance Renunciation Competency and Appeal Withdrawal Costs: The appellate court struck the case from the rolls due to the appellants' withdrawal of their appeal, reasoning that although withdrawal generally obligates the withdrawing party to cover unnecessary costs, the minimal judicial expenses incurred because the appeal had not been served justified an exceptional waiver of fees and costs, and no counterparty was present to whom costs could be awarded.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità spese inutili ripetibili legittimazione a ricorrere revoca del gratuito patrocinio anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision is cited immediately before the operative orders, establishing the basis for the decision regarding the withdrawal (desistenza) and costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00094 · Lugano 7 settembre 2001/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 giugno 2001 da

__________ e __________ __________, __________ __________ __________ (entrambi rappresentati dall'avv. dott. __________ __________, __________)

premesso che con decisione del 25 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato la propria incompetenza a statuire sulla rinuncia di __________ e __________ __________ alla successione del figlio __________ __________ (____________________1966 – __________ __________ 2001), cittadino italiano deceduto a __________, suo ultimo domicilio;

accertato che contro tale decisione gli istanti hanno presentato appello il 6 agosto 2001;

preso atto che con lettera del 21 agosto 2001 essi dichiarano di ritirare l'appello;

ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep.1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non vi sono controparti cui assegnare ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione all'avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario