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11.2001.89 • TRAC TI 11.2001.89 Generato dall'IA

Condominium Administrator Dispute Mooted by New Election and Cost Waiver

Numero d'incarto 11.2001.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A group of property co-owners appealed a lower court decision that appointed a new administrator for their condominium after removing the previous one, but the appeal became moot because the co-owners subsequently elected a new administrator themselves and agreed with the opposing party to waive claims for reimbursement of costs. The court determined the appeal was without interest due to the parties' mutual agreement and proceeded to strike the case from the rolls, imposing a reduced judicial fee on the appellant while compensating the parties for their respective costs.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 351 CPC; Condominium Administrator Dispute Mooted by New Election and Cost Waiver: The court determined the appeal was without interest due to the parties' mutual agreement and proceeded to strike the case from the rolls, imposing a reduced judicial fee on the appellant while compensating the parties for their respective costs.

Parole chiave

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proprietà per piani rimborso delle spese ripetibili tasse amministrative procedura di sfratto associazione degli inquilini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The court decided to levy a reduced court fee based on this provision due to the appeal becoming moot.

art. 351 CPC

This article was cited immediately before the decree section, indicating the basis for issuing the decision regarding the moot appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00089 · Lugano, 25 settembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

__________

__________ __________ __________ in fallimento, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che con sentenza del 26 giugno 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________ __________ in fallimento, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (cui si era aggiunto il 13 novembre 2000 anche il comproprietario __________ __________ -__________), un nuovo amministratore al “Condominio __________ ” di __________ (particella n. __________RFD), revocando dalla funzione __________ -__________ __________ di __________ (Canton Friburgo) e affidando l'incarico alla “__________, __________ __________ Immobiliari SA” di __________;

ricordato che contro tale sentenza si è appellata il 9 luglio 2001 la Comunione dei comproprietari, postulando la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la domanda di revoca;

constatato che nelle loro osservazioni del 20 agosto 2001 gli istanti hanno proposto di dichiarare l'appello temerario e di confermare la sentenza del Pretore;

accertato che con lettera del 12 settembre 2001 la Comunione dei comproprietari definisce il suo appello come privo d'oggetto, l'assemblea dei condomini avendo designato nel frattempo, il 3 settembre 2001, un nuovo amministratore nella persona di __________ __________, __________, a valere dal 1° ottobre 2001;

preso atto che in tale lettera l'appellante dichiara di assumere i costi dell'appello, prospettando la compensazione delle ripetibili;

appurato che con scritto del 18 settembre 2001 gli istanti comunicano di aderire allo stralcio dell'appello e alla compensazione delle ripetibili;

considerato che nelle circostanze descritte l'appello non è senza oggetto, ma è divenuto senza interesse, le parti rinunciando a sottoporre il sindacato del Pretore al giudizio di questa Camera, né vi è motivo per scostarsi dalla loro libera pattuizione in materia di ripetibili;

stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);

ritenuto che appare opportuno comunicare il presente decreto anche alla “__________, __________ __________ Immobiliari SA”, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;

richiamato l'art. 351 CPC,

decreta: 1. La causa è divenuta senza interesse ed è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________o;

– avv. __________ __________, __________a.

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

– __________, __________ __________ Immobiliari SA, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario