Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning paternity and maintenance payments decided by the Appellate Court, the appellant failed to submit the required advance payment for judicial costs despite being properly notified of the deadline and the consequence of non-payment, which was the removal of the appeal from the roll. The court reasoned that because the required advance was not paid, the appeal could not be examined on its merits, leading to the decision to strike the appeal from the records and assess the resulting procedural costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 21 LTG, art. 12 cpv. 1 e 2 LTG; Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs: The court reasoned that because the required advance was not paid, the appeal could not be examined on its merits, leading to the decision to strike the appeal from the records and assess the resulting procedural costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited to justify the warning that the appeal would be struck from the rolls if the required advance payment was not made.
This article governed the reduction of the judicial fee applied in the costs order.
This provision was referenced in the preamble to the decision, likely underpinning the decision on costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2001.00085 · Lugano, 27 settembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 giugno 2000 da
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________ __________ (1997), già in __________ (quest'ultima rappresentata dalla prima litisconsorte ed entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
visto l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6 (ammontare dei contributi di mantenimento);
ricordato che il 9 luglio 2001 l'appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera a depositare entro venerdì 27 luglio 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'invio raccomandato è stato ritirato dal destinatario l'indomani, 10 luglio 2001;
constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario