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11.2001.85 • TRAC TI 11.2001.85 Generato dall'IA

Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs

Numero d'incarto 11.2001.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning paternity and maintenance payments decided by the Appellate Court, the appellant failed to submit the required advance payment for judicial costs despite being properly notified of the deadline and the consequence of non-payment, which was the removal of the appeal from the roll. The court reasoned that because the required advance was not paid, the appeal could not be examined on its merits, leading to the decision to strike the appeal from the records and assess the resulting procedural costs against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 21 LTG, art. 12 cpv. 1 e 2 LTG; Appeal Struck for Non-Payment of Judicial Costs: The court reasoned that because the required advance was not paid, the appeal could not be examined on its merits, leading to the decision to strike the appeal from the records and assess the resulting procedural costs against the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese tassazione delle spese contributi di mantenimento termine di pagamento arretrati di mantenimento per figli sindacato giurisdizionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

This provision was cited to justify the warning that the appeal would be struck from the rolls if the required advance payment was not made.

art. 21 LTG

This article governed the reduction of the judicial fee applied in the costs order.

art. 12 cpv. 1 e 2 LTG

This provision was referenced in the preamble to the decision, likely underpinning the decision on costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00085 · Lugano, 27 settembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 giugno 2000 da

__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________ __________ (1997), già in __________ (quest'ultima rappresentata dalla prima litisconsorte ed entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

visto l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6 (ammontare dei contributi di mantenimento);

ricordato che il 9 luglio 2001 l'appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera a depositare entro venerdì 27 luglio 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che l'invio raccomandato è stato ritirato dal destinatario l'indomani, 10 luglio 2001;

constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario