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11.2001.76 • TRAC TI 11.2001.76 Generato dall'IA

Appeal on Provisional Spousal Support Modification Time-Barred

Numero d'incarto 11.2001.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's decision to deny the modification of provisional spousal support measures, specifically seeking retroactive suspension of the alimentary contribution starting September 2000, was deemed inadmissible because it was filed on June 18, 2001, past the ten-day deadline applicable to provisional measures following notification on June 5, 2001, leading the appellate court to reject the appeal summarily and assign procedural costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 137 CC, Art. 419c cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 150 CPC, art. 313bis CPC, art. 419c cpv. 1 CPC; Appeal on Provisional Spousal Support Modification Time-Barred: An appeal challenging a lower court's decision to deny the modification of provisional spousal support measures, specifically seeking retroactive suspension of the alimentary contribution starting September 2000, was deemed inadmissible because it was filed on June 18, 2001, past the ten-day deadline applicable to provisional measures following notification on June 5, 2001, leading the appellate court to reject the appeal summarily and assign procedural costs to the appellant.

Parole chiave

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procedura semplificata modifica di misure cautelari sospensione provvisionale termine processuale perentorio durata del mantenimento post-matrimoniale modifica della sentenza di divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court decided on the appeal using the simplified procedure due to the manifest impossibility of examining it.

art. 419c cpv. 1 CPC

This provision established the applicability of the appeal deadline for provisional measures concerning Art. 137 CC.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to determine that procedural costs follow the outcome (the appeal being rejected).

art. 150 CPC

Used to deny awarding costs (ripetibili) to the opposing party because the appeal was not served upon them.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2001.00076 · Lugano 25 giugno 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza dell'8 mar-zo 2001 dall'

ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, già in __________, ora d'ignota dimora (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza (*recte*: decreto cautelare) emessa il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente dal

28 dicembre 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città una causa di separazione, ora sospesa (inc. __________.__________.__________);

che il 26 ottobre 1999 __________ __________ ha instato per l'emanazione di provvedimenti cautelari, chiedendo l'attribuzione dell'abitazione coniugale a __________, il versamento di un contributo alimentare e la consegna di un'automobile (inc. __________.__________.__________);

che, statuendo il 15 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato in fr. 3'000.– mensili il contributo provvisionale dovuto da __________ __________ alla moglie dal 1° gennaio 2001;

che l'8 marzo 2001 __________ __________ ha presentato un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la sospensione dal 1° settembre 2000 del contributo predetto;

che alla discussione del 5 aprile 2001 egli, con l'accordo della convenuta, ha convertito l'istanza a protezione dell'unione coniugale in un'istanza volta alla modifica delle misure provvisionali decretate dal Segretario assessore il 15 gennaio 2001;

che a tale udienza l'istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposta la convenuta;

che le parti hanno proceduto lo stesso 5 aprile al dibattimento finale, non essendovi prove da assumere oltre ai richiami degli incarti già pendenti tra i coniugi;

che, statuendo il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto a carico del marito la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili;

che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18 giugno 2001 nel quale chiede, in riforma del decreto impugnato, la sospensione del contributo alimentare in favore della moglie dal 1° settembre 2000;

che l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che il decreto impugnato, emesso il 1° giugno 2001, è stato intimato all'istante il

5 giugno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta allegata all'appello;

che secondo l'art. 419*c* cpv. 1 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;

che in tale procedura il termine per l'appello è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 419c cpv. 3 CPC);

che nella fattispecie il termine è venuto a scadere dunque venerdì 15 giugno 2001, con la conseguenza che il gravame del

18 giugno 2001 risulta tardivo;

che, data la manifesta impossibilità di esaminare l'appello, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313*bis* CPC;

che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1.

L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario