Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2001.69 • TRAC TI 11.2001.69 Generato dall'IA

Divorce Modification Appeal Costs Reapportionment and Legal Aid Grant

Numero d'incarto 11.2001.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a federal court decision that effectively reinstated the lower court's ruling in a divorce modification case, the appellate court was tasked with reapportioning the costs and fees for the appeal. The court found that the appellant was entirely unsuccessful in the appeal and thus liable for the appeal costs and ordered them to reimburse the opposing party for CHF 2000 in costs; however, due to the appellant's severe financial hardship and the arguable merit of their appeal, the court granted the appellant legal aid for the appeal, while confirming the cost allocation from the first instance proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 155 CPC; Divorce Modification Appeal Costs Reapportionment and Legal Aid Grant: The court found that the appellant was entirely unsuccessful in the appeal and thus liable for the appeal costs and ordered them to reimburse the opposing party for CHF 2000 in costs; however, due to the appellant's severe financial hardship and the arguable merit of their appeal, the court granted the appellant legal aid for the appeal, while confirming the cost allocation from the first instance proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
gratuito patrocinio procedura di divorzio spese legali ripartizione delle spese modifica del mantenimento del figlio caso di rigore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to justify placing the costs of appeal (court fees and expenses) on the appellant based on their partial defeat.

art. 155 CPC

Cited to grant the appellant legal aid (free sponsorship) for the appeal despite being the losing party.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2001.00069 rinvio TF · Lugano, 25 maggio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 26 aprile 1996 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

preso atto che con sentenza del 9 maggio 2001 il Tribunale federale ha riformato il giudizio emesso il 6 novembre 2000 da questa Camera (inc. __________.__________.__________), rinviando gli atti per nuova decisione sulle spese e le ripetibili di primo e secondo grado;

accertato che la sentenza del Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che giustifica di ripristinare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili emanato in quella sede (non impugnato dall'attore);

ritenuto che, seguendo il giudizio del Tribunale federale, in appello la convenuta sarebbe risultata del tutto soccombente e si sarebbe trovata quindi a sopportare gli oneri processuali del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC);

considerato che, nonostante la soccombenza, la convenuta può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello (art. 155 CPC), date le gravi ristrettezze in cui versa e la circostanza che il suo gravame sembrava provvisto di buon diritto;

pronuncia: 1. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 1000.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 1050.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

2. L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

3. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede è confermato.

4. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria