Will Contest: Denial of Third-Party Medical Documents for Lack of Discernment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants challenged a lower court's decision to deny the production of certain third-party medical documents relevant to their petition seeking the nullification of a will based on the testatrix's alleged lack of discernment at the time of execution. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the law governing the appeal changed to allow review based on document relevance, the requested documentation—dating from several years prior to the will's execution and related to a progressive degenerative disease—did not appear sufficiently significant to override the presumption of the testatrix's capacity, especially since an expert witness, if deemed necessary, could later request the acquisition of such documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 cpv. 4 CPC, Art. 206 vCPC, Art. 211 CPC, Art. 467 CC, Art. 16 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Will Contest: Denial of Third-Party Medical Documents for Lack of Discernment: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the law governing the appeal changed to allow review based on document relevance, the requested documentation—dating from several years prior to the will's execution and related to a progressive degenerative disease—did not appear sufficiently significant to override the presumption of the testatrix's capacity, especially since an expert witness, if deemed necessary, could later request the acquisition of such documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IASubstantive ground for setting aside a will, regarding the testator's capacity, although the appeal regarding evidence was ultimately rejected.
Substantive ground for setting aside a will, regarding the testator's age/capacity.
Substantive definition of incapacity to discern, cited in the context of the capacity to dispose.
Procedural rule cited regarding the form of the decision on third-party document requests (decree).
Procedural rule cited concerning the effect of suspension granted to the appeal.
Rule applied in the dispositive to order costs based on the outcome of the appeal (loser pays).
The final order imposes costs (2a) based on the procedural rule that follows the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2001.00061 · Lugano 27 dicembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 gennaio 2000 da
__________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________ __________. __________)
contro
__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________, __________),
*giudicando ora sul decreto del 4 aprile 2001* con cui il Pretore ha respinto tre domande di edizione introdotte dagli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2001 presentata da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 4 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 5 maggio 1998 dalla notaia __________ __________ __________, __________ __________ __________ (1919), cittadina italiana domiciliata a __________, ha lasciato il suo mobilio, i suoi gioielli, le sue suppellettili e il 50% dei suoi beni alla nipote __________ __________ nata __________. Il rimanente 50% dei beni sarebbe spettato a __________ __________ nata __________ (15%), a __________ __________ (15%), ad __________ __________ (10%) e a __________ __________ nata __________ (10%). __________ __________ __________ è deceduta il ____________________ 1998 a __________, senza lasciare discendenti. Il testamento è stato pubblicato il 22 dicembre 1998.
B. Il
14 gennaio 2000 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno citato __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il testamento del 5 maggio 1998 fosse annullato per incapacità di discernimento della testatrice. Le convenute si sono opposte alla petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza preliminare del 18 gennaio 2001 gli attori hanno offerto come mezzi di prova una perizia medica “atta a stabilire se la sig.a __________ __________ era capace di intendere e volere”, come pure l'edizione dall'Ospedale “__________ __________e” di __________ (__________) e dai dottori __________ __________, __________ __________ e __________ __________ della cartella medica, della relazione dettagliata e di tutti gli atti in loro possesso inerenti alla defunta. I convenuti si sono opposti all'edizione nei confronti dell'__________ e dei dottori __________ e __________.
C. Con decreto del 4 aprile 2001 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione nei confronti del dott. __________, respingendo invece quelle nei confronti dell'__________ e dei dottori __________ e __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 240.–, sono state poste per un quarto a carico delle convenute e per il resto a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato sono insorti __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con un appello del 30 aprile 2001 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche le altre domande di edizione. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 4 maggio 2001. Nelle loro osservazioni del 31 maggio 2001 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 213*a* cpv. 1 CPC “sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella *da terzi* decide *con decreto* (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda”. Il vecchio art. 213*bis* cpv. 1 CPC, in vigore fino al 31 marzo 2001, prevedeva nei confronti di terzi identica disciplina. Il Pretore avendo munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta alla trattazione del ricorso.
2. Fino al 31 marzo 2001 l'edizione di documenti era ammissibile solo se l'istante era proprietario o comproprietario dei documenti medesimi, se il detentore era obbligato alla produzione per legge o per contratto oppure se i documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche la corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario (art. 211 cpv. 1 in relazione con l'art. 206 vCPC). Il 1° aprile 2001 è entrato in vigore il nuovo art. 211 CPC (BU 2000 pag. 55), in virtù del quale “i terzi possono essere tenuti alla produzione di documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa” (cpv. 1). Il legislatore ha inteso così “semplificare la possibilità di far capo al mezzo di prova dell'edizione di documenti, sia dalla controparte che dai terzi, lasciando al giudice la sola valutazione dell'interesse del documento richiamato per la risoluzione della controversia” (messaggio n. 4857 del 23 febbraio 1999, commento ai singoli articoli del disegno di legge, pag. 7 ad art. 206). In un primo tempo tale disposizione si applicava alle sole cause introdotte dal
1° aprile 2001; successivamente essa è stata estesa a tutti i processi pendenti alla sua entrata in vigore (____________________/__________pag. __________). Il giudizio odierno deve fondarsi pertanto sulle nuove norme.
3. Il Pretore ha respinto tre delle quattro domande di edizione, in sostanza, poiché la documentazione litigiosa non appariva rilevante per accertare la capacità di discernimento di __________ __________ __________ al momento in cui era stato rogato il testamento pubblico. L'appellante ritiene invece che, essendo stata diagnosticata alla testatrice una malattia degenerativa e progressiva del tipo Alzheimer sin dal 1993, la documentazione è utile per ripercorrere le varie fasi della malattia. Ora, fino al 31 marzo 2001 il giudizio che ammetteva o respingeva una domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi correlati all'esame dei requisiti dell'edizione, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213*bis* con riferimenti), ma non sulla rilevanza dei documenti in quanto tali. La situazione – come si è accennato
– è mutata dal 1° aprile 2001, motivo per cui l'appello su questo punto è ricevibile.
4. Nelle circostanze descritte occorre verificare, ciò premesso, se la documentazione richiesta appaia significativa per l'accertamento dei fatti allegati. In linea di principio la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha
diritto all'assunzione delle prove offerte, ma che il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di peso (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), purché spieghi per quali ragioni esse risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
5. Nel caso in esamegli attori sostengono che il 5 maggio 1998 la testatrice era incapace di intendere e di volere. Una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente, in effetti, se al momento in cui fu fatta il testatore non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), o perché incapace di discernimento o perché non ancora diciottenne (art.
467 CC). Incapace di discernimento è chi non ha la facoltà di agire ragionevolmente, in particolare per infermità o debolezza mentale (art. 16 CC). La capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta l'onere di dimostrarne l'inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale (DTF 124 III 8 consid. 1b; Rep. 1999 pag. 163 consid. 2; I CCA, sentenza del 12 ottobre 2000 in re A e llcc., consid. 3).
6. La documentazione di cui è postulata l'edizione riguarda esami clinici eseguiti nel novembre del 1993 all'Ospedale regionale di __________ dal primario di neurologia dott. __________ __________ (doc. F e G), successivi esami eseguiti nel gennaio del 1996 all'Ospedale “__________ __________ ” di __________ e atti del dott. __________ __________, medico curante della testatrice fino al 26 luglio 1995. Tale carteggio verte, comunque sia, su circostanze che precedono abbondantemente la rogazione del testamento pubblico e non si vede quale verosimile rilievo potrebbe avere ai fini del giudizio. Nella misura in cui il Pretore ha ammesso l'allestimento di una perizia sulla capacità di intendere e volere della testatrice, in ogni modo, il perito potrà ancora, ritenendo necessaria la documentazione litigiosa per il corretto adempimento del suo incarico, chiedere al giudice l'autorizzazione di acquisirla agli atti. Allo stato attuale delle cose non si intravedono ragioni, invece, per scostarsi dalla valutazione del Pretore.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni con l'assistenza di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 250.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________ __________ ____________________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario