Co-Ownership Association v. Co-Owner (Recusal Motion and Inadmissible Appeal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action brought by a co-ownership association against a co-owner for outstanding condominium fees and a provisional legal mortgage, the appellate court determined that the appeal filed by the defendant challenging the lower court's refusal to postpone a preliminary hearing was inadmissible because decisions regarding hearing postponements are issued as non-appealable ordinances. However, because the submission also contained a request for the recusal of the judge, which must be processed separately, the court remanded the matter to the lower court to grant the appellant time to translate the filing into the official language and then rule on the recusal motion, while imposing procedural costs related to the inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 CPC, Art. 286 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 29 CPC, Art. 39 cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Co-Ownership Association v. Co-Owner (Recusal Motion and Inadmissible Appeal): However, because the submission also contained a request for the recusal of the judge, which must be processed separately, the court remanded the matter to the lower court to grant the appellant time to translate the filing into the official language and then rule on the recusal motion, while imposing procedural costs related to the inadmissible appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed implicitly in the reasoning to justify the inadmissibility ruling without further procedure, which is reflected in order 1, even if the article is not explicitly cited in the operative part as the ground for inadmissibility in order 1.
Cited as basis for the instruction to the lower court to set a deadline for translation concerning the recusal request, which is addressed in order 2.
Cited as basis for how the lower court must proceed regarding the recusal request, which is addressed in order 2.
Cited as the basis for imposing court costs based on the outcome of the inadmissibility ruling in order 1.
Testo completo
Incarto n.: 11.2001.00006 · Lugano 12 gennaio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione creditoria e iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 dicembre 1998 dalla
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
ing. __________ __________. __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 5 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________) ha convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico del foglio PPP n. 6763;
che quest'ultima richiesta è stata avanzata già in via cautelare, per ottenere l'iscrizione provvisoria del pegno;
che con decreto emanato il 24 dicembre 1998 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria l'ipoteca richiesta;
che __________ __________. __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il 7 giugno 1999 il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese versati in eccedenza;
che nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni;
che l'udienza preliminare è stata indetta per il 17 gennaio 2001;
che il 28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza presentata da __________ __________. __________ il 22 dicembre 2000;
che contro tale provvedimento __________ __________. __________ ha presentato il 5 gennaio 2001 un “ricorso” in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore;
che l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che l'insorgente contesta anzitutto il mancato rinvio dell'udienza preliminare, deciso dal Pretore il 28 dicembre 2000;
che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice statuisce mediante ordinanza (art. 136 CPC);
che, emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);
che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile e può essere evaso con la procedura dell'art. 313*bis* CPC, senza che sia necessario assegnare un termine per la traduzione dell'atto in italiano;
che, nondimeno, il “ricorso” contiene anche un'istanza di ricusa nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 29 CPC;
che nella misura in cui chiede ausilio per trovare un avvocato (art. 39 cpv. 3 CPC) l'interessato dovrebbe rendere almeno verosimile di averlo cercato invano, ciò che egli neppure pretende;
che a tale riguardo non soccorrono quindi i presupposti per un intervento di questa Camera;
che gli oneri processuali correlati all'irricevibilità del rimedio giuridico seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.
2. Trattato come istanza di ricusa, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
– ing. __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario