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11.2001.56 • TRAC TI 11.2001.56 Generato dall'IA

Land Register Rectification Appeal: Motion for Recusal Withdrawal and Costs

Numero d'incarto 11.2001.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a case originating from a petition seeking rectification of the land register, the appellants formally withdrew their previously filed motion to recuse the lower court judge, despite the judge having already submitted observations opposing the recusal request. The appellate court ruled that the withdrawal of the motion is equivalent to abandonment, meaning the motion is struck from the record due to desistance, and consequently, the appellants are liable for the resulting court costs and must reimburse the opposing party for reasonable legal fees, although the court reduced the justice fee because the matter did not proceed to a judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Land Register Rectification Appeal: Motion for Recusal Withdrawal and Costs: The appellate court ruled that the withdrawal of the motion is equivalent to abandonment, meaning the motion is struck from the record due to desistance, and consequently, the appellants are liable for the resulting court costs and must reimburse the opposing party for reasonable legal fees, although the court reduced the justice fee because the matter did not proceed to a judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
rettifica del registro fondiario domanda di ricusazione spese legali rettificazione della decisione istanza tardiva di restituzione dei termini ritiro delle conclusioni civili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The justice fee was reduced because the case did not end with a judgment on the merits.

art. 352 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning preceding the dispositive, concerning the allocation of procedural costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00056 · Lugano 4 maggio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da

__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;

premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;

rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;

accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;

osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;

preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;

ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;

stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art.

21 LTG);

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario