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11.2001.38 • TRAC TI 11.2001.38 Generato dall'IA

Marriage Registration Nullity Request Dismissal and Costs Award

Numero d'incarto 11.2001.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicants sought a declaration of nullity against a prior supervisory authority decision, which had been overturned by the appellate court in December 2000, ordering the registration of their foreign marriage, and against the appellate court's subsequent decision, despite the applicants having previously failed to obtain costs in a federal appeal concerning the same matter. The court dismissed the request, reasoning that the original supervisory decision was already superseded by the favorable appellate ruling, making the nullity request regarding it moot; furthermore, the final appellate judgment was only subject to specific remedies like revision or interpretation under administrative procedure law, neither of which was invoked, and in any event, the applicants had no legitimate interest in nullifying a favorable decision, thus deeming the "declaration of nullity" inadmissible, resulting in the applicants being liable for the procedural costs of the current dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 2 vLAC, Art. 423 cpv. 3 vCC, Art. 32 cpv. 1 LDIP, art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAmm; Marriage Registration Nullity Request Dismissal and Costs Award: The court dismissed the request, reasoning that the original supervisory decision was already superseded by the favorable appellate ruling, making the nullity request regarding it moot; furthermore, the final appellate judgment was only subject to specific remedies like revision or interpretation under administrative procedure law, neither of which was invoked, and in any event, the applicants had no legitimate interest in nullifying a favorable decision, thus deeming the "declaration of nullity" inadmissible, resulting in the applicants being liable for the procedural costs of the current dismissal.

Parole chiave

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dichiarazione di nullità licenziamento amministrativo procedura di registrazione revisione di una decisione spese amministrative invalidità del matrimonio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAmm

Cited in the reasoning as the basis for holding the losing parties liable for court costs (tassa di giustizia e spese).

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00038 · Lugano, 12 aprile 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sulla “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001 presentata da

__________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________, __________ -__________ riguardo alla decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile

e alla sentenza emanata su ricorso il 28 dicembre 2000 da questa Camera in merito alla trascrizione di un matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie (inc. __________.__________.__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la “dichiarazione di nullità”;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 28 dicembre 2000 questa Camera ha accolto un ricorso introdotto da __________ __________ __________ e __________ __________ contro una decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, riconoscendo il matrimonio contratto all'estero dai ricorrenti e disponendone l'iscrizione nel registro delle famiglie di Lugano (inc. __________.__________.__________);

che in esito a tale giudizio non sono state riscosse tasse o spese né sono state assegnate ripetibili;

che un ricorso di diritto amministrativo presentato dai ricorrenti il 12 febbraio 2001 al Tribunale federale contro la mancata assegnazione di ripetibili è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 15 marzo 2001;

che __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno inoltrato a questa Camera una “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001 nella quale chiedono di dichiarare nulla la decisione emanata il febbraio 1998 dall'autorità di vigilanza e tutta la successiva procedura di ricorso svoltasi davanti al Tribunale di appello;

che un'istanza di ricusazione introdotta il 7 marzo 2001 da entrambi i coniugi nei confronti dei giudici di appello che hanno statuito sul loro ricorso è stata respinta da questa Camera, composta di altri magistrati, con sentenza del 10 aprile 2001 (inc. __________.__________.__________);

che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione del giudizio sulla “dichiarazione di nullità”, l'autorità di vigilanza – cui __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno inviato direttamente un esemplare di tale “dichiarazione” – non avendo formulato osservazioni a questa Camera;

e considerando

in diritto: che la richiesta di dichiarare nulla la decisione emessa il 4 febbraio 1998 dall'autorità di vigilanza si rivela d'acchito priva d'oggetto, a prescindere da qualsiasi rimedio ora esperibile, tale decisione essendo stato sostituita – appunto

– dalla sentenza riformatoria pronunciata il 28 dicembre 2000 da questa Camera;

che per quanto riguarda la sentenza emessa da questa Camera, ultimo grado di giurisdizione cantonale (art. 32 cpv. 2 vLAC e 32 cpv. 3 LAC, art. 423 cpv. 3 vCC e 424 cpv.

3 CPC), essa è suscettibile solo di revisione o di interpretazione, unici rimedi previsti dalla legge di procedura per le cause amministrative contro sentenze passate in giudicato (art. 35 e 40);

che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i titoli esplicitamente enunciati dagli stessi art. 35 e 40 LPAmm;

che nessun ordinamento processuale ticinese prevede, invece, “dichiarazioni di nullità” o istituti consimili;

che in concreto gli interessati non evocano il minimo argomento atto a suffragare una domanda di revisione o di interpretazione contro la sentenza di appello, sicché la “dichiarazione di nullità” non può nemmeno essere interpretata a tale stregua;

che, del resto, gli interessati non avrebbero alcun interesse legittimo a far dichiarare nulla una sentenza loro favorevole, senza la quale il loro matrimonio non sarebbe stato iscritto nel registro delle famiglie;

che nelle circostanze descritte l'atto in esame si rivela già a prima vista inammissibile;

che giovi nondimeno aggiungere, a titolo meramente abbondanziale, come la procedura seguita nel caso specifico non sia né nulla né annullabile;

che infatti, giusta l'art. 32 cpv. 1 LDIP, una decisione o un documento straniero concernente lo stato civile è iscritto nei registri svizzeri solo “se così dispone l'autorità di vigilanza”;

che una decisione negativa dell'autorità di vigilanza può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria, come è avvenuto nella fattispecie, sicché non si vede assolutamente di quale vizio sarebbe inficiata la procedura ormai conclusa;

che gli oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAmm), ciò che rende superata la richiesta d'anticipo rivolta agli interessati il 6 marzo 2001 da questa Camera, la tassa di giustizia e le spese dovendo essere versate a titolo definitivo (e non solo in garanzia dei costi presunti);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è priva di oggetto, la “dichiarazione di nullità” è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico di __________ __________ __________ e di __________ __________ __________ in solido.

3. Intimazione:

– __________ __________ __________, __________ -__________;

– __________ __________ __________, __________ -__________;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario