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11.2001.36 • TRAC TI 11.2001.36 Generato dall'IA

Custody Modification Denial Based on Child's Best Interest and Stability

Numero d'incarto 11.2001.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to regain custody of her child, whose custody had been previously removed following findings of danger, with the child subsequently being placed with relatives for many years where he had established a stable life and expressed a clear desire to remain, largely due to infrequent contact with the mother and alleged difficulties in exercising visitation rights. The court rejected the appeal, reasoning that a change in custody was not warranted because the primary criterion is the child's best interest, which supported maintaining the current stable placement over the parent's desire, noting that any issues regarding visitation could be addressed by the relevant authorities or the custodian without requiring a change in placement itself.

Regesto Legislator

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Art. 92 RTC, Art. 310 cpv. 1 CC, Art. 313 cpv. 1 CC, Art. 273 CC, Art. 310 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Custody Modification Denial Based on Child's Best Interest and Stability: The court rejected the appeal, reasoning that a change in custody was not warranted because the primary criterion is the child's best interest, which supported maintaining the current stable placement over the parent's desire, noting that any issues regarding visitation could be addressed by the relevant authorities or the custodian without requiring a change in placement itself.

Parole chiave

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interesse del figlio modifica del diritto di visita procedura di affidamento genitoriale diritto acquisito protezione del figlio diritto di rimanere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 386
Per modificare la misura l'autorità tutoria deve formulare una prognosi sull'evoluzione delle circostanze determinanti, ciò che implica l'esame – da un lato – del comportamento anteriore delle persone coinvolte e – dall'altro – delle circostanze a fondamento della misura adottata (DTF 120 II 386 consid.
DTF 118 II 242
Né il curatore può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although not strictly in the dispositive, the grounds for the appeal's outcome (rejection) are rooted in the subject matter decided by the lower court whose appeal mechanism is defined here.

art. 39d cpv. 1 LAC e 55 segg. RTC

Cited in the reasoning to define the jurisdiction of the lower authority on parental authority matters, underpinning the context of the final decision.

art. 92 RTC

Cited in the reasoning to define the jurisdiction of the lower authority on child protection measures, underpinning the context of the final decision.

art. 310 cpv. 1 CC

Cited extensively in the reasoning to establish the legal basis for custody removal and the need to avoid danger to the child, which is the core issue of the rejected appeal.

art. 313 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the need to adapt protective measures when circumstances change, relevant to the appellant's request for a change.

art. 273 CC

Cited in the reasoning concerning the mother's right to maintain personal relations with the child, a secondary issue addressed before confirming the rejection of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule governing the allocation of procedural costs, preceding the discretionary decision on costs in the dispositive.

art. 273 CC

Cited in the reasoning concerning the mother's right to maintain personal relations with the child, a secondary issue addressed before confirming the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00036 · Lugano 21 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____/R. __.____ (riaffidamento del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________ -__________, __________ alla

Delegazione tutoria di __________

in relazione alla custodia del figlio __________ __________ (1983);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 27 febbraio 2001 presentata da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata l'8 febbraio 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio tra __________ __________ (1951), cittadino germanico, e __________ nata __________ (1951), cittadina svizzera, sono nati i figli __________ (1975), __________ (1976), __________ (1981) e __________ (1983). Il 9 giugno 1988 la Delegazione tutoria di Lugano ha provvisoriamente privato la madre della custodia parentale sui figli, collocandoli dapprima alla “__________ __________ ” di __________ e, dal 23 luglio 1992, presso gli zii __________ e __________ __________ -__________. Il 25 novembre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha poi privato __________ e __________ __________ dell'autorità parentale sui figli. Un appello presentato da __________ __________ -__________ è stato parzialmente accolto il

16 marzo 1995 da questa Camera, che ha lasciato alla madre l'autorità parentale, ma ha confermato la privazione della sua custodia sui quattro figli citati, come pure su __________ (1992), avuta da __________ __________ da un altro uomo (inc. __________.__________.__________).

B. Il 9 dicembre 1999 __________ __________ -__________ si è rivolta alla Delegazione tutoria di Lugano per riottenere la custodia dei figli __________ e __________. Statuendo il 29 maggio 2000, la Delegazione tutoria ha dichiarato la richiesta priva d'oggetto per quanto riguardava __________ (divenuto maggiorenne), respingendola invece per quanto si riferiva a __________. __________ __________ -__________ ha introdotto ricorso il 10 giugno 2000 alla Sezione enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele. Sentita la madre, il minorenne e i genitori affilianti, con decisione dell'8 febbraio 2001 la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico della ricorrente.

C. Insorta contro la decisione appena citata con un appello del 27 febbraio 2001, __________ __________ -__________ chiede che, in riforma della decisione impugnata, sia ripristinata la sua custodia parentale e l'autorità parentale del padre su Joel. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (cfr. art. 54*a* LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione o il ripristino dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39*d* cpv. 1 LAC e 55 segg. RTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate dagli art. 307 segg. CC, al cui proposito l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di ricorso (art. 92 RTC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. L'appellante chiede, oltre al ripristino della sua custodia parentale, il ripristino dell'autorità parentale del padre sul figlio. A prescindere dal fatto però che tale richiesta non è per nulla motivata, che essa esula dall'oggetto dell'odierno procedimento ed è avanzata per la prima volta in questa sede, legittimato a chiedere tale reintegra è il padre medesimo, il quale tuttavia non è parte in causa. Già a prima vista, perciò, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

3. L'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza presentata dalla madre per riottenere la custodia parentale, rilevando che il figlio __________, collocato da molto tempo presso gli zii, ha fissato il centro delle sue relazioni e del proprio mondo affettivo presso la famiglia affidataria. Pur ritenendo auspicabile il ripristino di relazioni tra madre e figlio, essa ha ritenuto che la contraria volontà espressa dal ragazzo, le stabili condizioni della sua presa a carico e il frammentario rapporto con la madre escludevano la possibilità di reintegrazione nella custodia.

L'appellante, dopo avere esposto la cronistoria delle vicende che hanno colpito la sua famiglia, adduce che in realtà al momento in cui essa è stata privata della custodia parentale i figli non correvano alcun pericolo. Soggiunge che, nonostante le sia stata lasciata l'autorità parentale, gli affilianti si sono praticamente sostituiti a lei, arrogandosi diritti che non avevano. Contesta inoltre che un cambiamento della situazione nuocerebbe al bene del figlio.

4. L'art.

310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minore sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, Berna 1999, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215-216 n. 27.41). Modificandosi le circostanze, la misura va adattata alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC): se è insufficiente, va completata, e se non è più necessaria, va ridotta o soppressa (Hegnauer, op. cit., pag. 218 n. 27.50). Per modificare la misura l'autorità tutoria deve formulare una prognosi sull'evoluzione delle circostanze determinanti, ciò che implica l'esame – da un lato – del comportamento anteriore delle persone coinvolte e – dall'altro – delle circostanze a fondamento della misura adottata (DTF 120 II 386 consid. 4d).

5. Dal fascicolo processuale non risulta, né l'appellante indica, quali circostanze siano mutate rispetto al momento in cui è stata decisa la privazione della custodia parentale. È possibile che nel frattempo l'interessata sia riuscita a gestirsi in modo finanziariamente e personalmente corretto, ma ciò non basta per reintegrarla nella custodia. Dagli atti si evince che il contesto in cui si trova il ragazzo è stabile e consolidato: __________ frequenta la terza liceo a __________ e ha l'intenzione di proseguire gli studi. Sentito dall'autorità di vigilanza, egli ha affermato di trovarsi bene e a suo agio presso la famiglia affidataria, di non desiderare alcun cambiamento di situazione e di incontrare raramente la madre, in media due volte l'anno (audizione del 29 agosto 2000). Anche gli operatori del servizio sociale di __________, incaricati dall'autorità tutoria di valutare la situazione, hanno dichiarato che il ragazzo ha espresso il chiaro intendimento di rimanere presso la famiglia affidataria, anche perché con la madre, visti i pochi contatti, egli non ha instaurato una relazione significativa (referto del 6 aprile 2000, allegato 7 al doc. 2). Nelle circostanze descritte una modifica della situazione non appare né opportuna né consona al bene del figlio. L'interesse del minorenne è il criterio principe cui deve ispirarsi l'autorità, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei genitori. Del resto la madre ha precisato che, se riavesse __________, se ne andrebbe dalla Svizzera, intenzione che contrasta con i legittimi desideri del figlio.

6. In realtà l'appellante sembra piuttosto censurare il modo in cui la famiglia affidataria si comporta, tant'è che si duole di non poter esercitare correttamente il suo diritto di visita. Dall'istruttoria non emerge tuttavia che alla ricorrente sia mai stato precluso tale diritto. Anzi, la stessa ricorrente ammette di avere evitato le relazioni con il figlio per non trovarsi in situazioni “che poi vengono ritorte; non è piacevole vedersi mandare il figlio in fondo alle scale del palazzo per consegnargli un dono; se poi mi permetto di contattarlo a scuola, ne viene fatto un dramma” (osservazioni finali dell'8 gennaio 2001, pag. 3). Ora, che la madre abbia il diritto di mantenere con il figlio relazioni personali adeguate alle circostanze è indubbio (art. 273 CC; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 310 CC). Tenuto conto però che nella fattispecie il figlio è disposto a incontrare la madre “a condizione che si faccia avanti lei” (verbale del 29 agosto 2000), gli inconvenienti legati all'esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai diretti interessati, seguendo le direttive precise e puntuali che la curatrice deve prendere di volta in volta. Ove la madre, il figlio o gli affidatari si rivelassero inadempienti o incapaci di seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria perché adotti provvedimenti idonei (per quanto riguarda gli affidatari: Hegnauer, op. cit., pag. 183 n. 25.14). Né il curatore può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid. 2d); al contrario: egli è abilitato, in collaborazione con i genitori, a intervenire direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (SJ 1979 pag. 292).

7. Se ne conclude che nel caso specifico non soccorrono le premesse per reintegrare l'appellante nella custodia parentale sul figlio e che a giusto titolo l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso e la circostanza che, dal profilo umano, la domanda dell'appellante appare soggettivamente comprensibile, si può nondimeno rinunciare a prelevare tasse e spese. Non si assegnano in ogni modo ripetibili alla Delegazione tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________ -__________, __________;

– Degazione tutoria di __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il segretario