Parental Custody Withdrawal Appeal Dismissed as Withdrawn
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal filed by a parent against a supervisory authority's decision to withdraw parental custody of their child and entrust custody to the paternal grandmother and her new husband, while regulating the mother's visitation rights. The appellate court dismissed the appeal as withdrawn, which, by principle, implies a withdrawal from the proceedings, causing the subsidiary cross-appeal to lapse. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee due to the lack of a merits judgment, and to reimburse the opposing parties for their appeal-related expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 TOA, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Parental Custody Withdrawal Appeal Dismissed as Withdrawn: The appellate court dismissed the appeal as withdrawn, which, by principle, implies a withdrawal from the proceedings, causing the subsidiary cross-appeal to lapse. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee due to the lack of a merits judgment, and to reimburse the opposing parties for their appeal-related expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the adequate reduction of the court fee because the case did not end with a merits decision, and this provision relates to court fees.
Cited in the reasoning, and the procedure for striking the case from the roll (Order 1) is based on the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the determination of compensation for legal costs (Order 3, item b).
Testo completo
Incarto n. 11.2001.00034 · Lugano 13 giugno 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____/R.__.____ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________ __________, __________, con __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 5, __________)
riguardo la custodia parentale di
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
sulla figlia __________ __________ (1990);
premesso che __________ __________ è nata il ____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e __________ __________ (1959);
tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;
posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001 alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________, regolando nel contempo il diritto di visita della madre;
rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un
diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;
accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di __________;
preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);
valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell'appello principale.
2. L'appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a*) tassa di giustizia unica fr. 150.–
*b*) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________o, che rifonderà a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ fr. 1'500.– complessivi per ripetibili di appello.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– Commissione tutoria regionale 5, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario