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11.2001.143 • TRAC TI 11.2001.143 Generato dall'IA

Suspension of Marital Cohabitation Upheld Despite Service Challenge

Numero d'incarto 11.2001.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A spouse appealed a lower court decision that authorized the suspension of marital cohabitation based on the husband's failure to appear and his alleged disregard for the marriage, despite the initial process service being questionable. The appellate court reasoned that the initial notice sent by registered mail to the established marital domicile was legally valid under postal regulations, even though the recipient did not collect it, thus rejecting the procedural challenge regarding the notification of the initial application. Furthermore, the court upheld the substantive ruling to suspend cohabitation, noting that the appellant implicitly confirmed the separation exceeding two years and failed to refute evidence of threatening behavior, which constitutes a serious threat to the other spouse's integrity under relevant civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 175 CC, Art. 124 cpv. 5 CPC, Art. 123 cpv. 2 CPC, Art. 120 cpv. 1 CPC, Art. 122 CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC; Suspension of Marital Cohabitation Upheld Despite Service Challenge: The appellate court reasoned that the initial notice sent by registered mail to the established marital domicile was legally valid under postal regulations, even though the recipient did not collect it, thus rejecting the procedural challenge regarding the notification of the initial application. Furthermore, the court upheld the substantive ruling to suspend cohabitation, noting that the appellant implicitly confirmed the separation exceeding two years and failed to refute evidence of threatening behavior, which constitutes a serious threat to the other spouse's integrity under relevant civil code provisions.

Parole chiave

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coniuge notificazione valida registro dei matrimoni notificazione della decisione separazione coniugale di fatto motivi che possono invocarsi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 175 CC
Cited in the appeal grounds and implicitly confirmed by the decision to reject the appeal, which upholds the initial decision based on this provision regarding the suspension of marital cohabitation.
Art. 124 cpv. 5 CPC
L'appellante lamenta l'irregolarità della notifica relativa all'istanza e alla citazione in Pretura, censurando la violazione dell'art. 124 cpv. 5 CPC.
Art. 123 cpv. 2 CPC
A suo avviso, qualora lo avesse ritenuto assente dal Cantone e di ignota dimora, il Segretario assessore avrebbe dovuto applicare l'art. 123 cpv. 2 CPC già al momento di notificargli il primo invio e non solo al momento di notificargli la sentenza.
Art. 120 cpv. 1 CPC
Secondo l'art. 120 cpv. 1 CPC la notificazione diatti giudiziari alle persone domiciliate nel Cantone avviene con la consegna di un esemplare al destinatario.
Art. 122 CPC
Se questi è assente dal Cantone, ma è noto il luogo ove si trova, gli atti possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell'autorità giudiziaria del luogo, riservate le disposizioni dei trattati (art. 122 CPC).
Art. 124 cpv. 1 CPC
Quanto alla forma, la notificazione avviene, di regola, tramite invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC).
Art. 124 CPC
1 ad art. 124 CPC; DTF 127 I 34 consid.
Art. 124 cpv. 7 CPC
Mentioned in the reasoning regarding the validity of the final notification by public notice, although ultimately deemed not to invalidate the procedure as it did not cause prejudice.

Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 8
La notifica per via edittale è una soluzione estrema (DTF 112 III 8 consid.
DTF 103 III 5
DTF 127 I 34
124 CPC; DTF 127 I 34 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 175 CC

Cited in the appeal grounds and implicitly confirmed by the decision to reject the appeal, which upholds the initial decision based on this provision regarding the suspension of marital cohabitation.

art. 326 CPC

Cited to establish that the appellant's request for simple cassation regarding the substantive issue was inadmissible as the appeal is a review remedy.

art. 309 cpv. 4 CPC

Cited to establish that the appellant's request for simple cassation regarding the substantive issue was inadmissible as the appeal is a review remedy.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to rule on the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal (loser pays).

art. 124 cpv. 7 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the validity of the final notification by public notice, although ultimately deemed not to invalidate the procedure as it did not cause prejudice.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00143 · Lugano 16 febbraio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) e DI.2001.00691 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 4 ottobre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il

dicembre 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il ____________________ 1969. Dal matrimonio sono nati __________

(1970) e __________ (1971). I coniugi vivono separati dal 25 giugno 1999, quando il marito è andato ad alloggiare per conto proprio, pur conservando il domicilio politico e il recapito postale presso l'abitazione coniugale.

B. Il 4 ottobre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare per essere autorizzata a sospendere la comunione domestica, formulando in via provvisionale la medesima domanda. Come patrocinatore del marito essa ha indicato lo “studio legale e notarile __________ & __________ ”. L'avv. __________ __________, ricevuta l'istanza e la citazione all'udienza del 21 novembre 2001 per la discussione, ha comunicato al Pretore il 17 ottobre 2001 di non essere abilitato a rappresentare __________ __________ in procedure relative al

diritto di famiglia, invitando la Pretura a notificare gli atti direttamente al convenuto “presso il suo domicilio coniugale, in via __________ __________, ____________________ ”.

C. Il Segretario assessore ha intimato in luogo e vece del Pretore l'istanza e la citazione per raccomandata, il 19 ottobre 2001, al recapito indicatogli, ma il plico postale è tornato il 30 ottobre 2001 con la menzione “non ritirato”. L'indomani il Segretario assessore ha invitato il Comune di __________ a notificare l'invio per usciere. La cancelleria comunale ha comunicato il 15 novembre 2001 che “il signor __________ è introvabile presso il suo domicilio. Da informazioni avute pare che risieda a __________ __________ ”. All'udienza del 21 novembre 2001 il Segretario assessore, constatata l'assenza del convenuto, ha preliminarmente reso noto di avere accertato telefonicamente che __________ __________ risultava tuttora domiciliato a __________ e di ritenere pertanto il plico validamente notificato per posta. La discussione si è tenuta così alla sola presenza dell'istante. Non essendovi prove da assumere, il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.

D. Statuendo il 5 dicembre 2001, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha autorizzato i coniugi a vivere separati. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– di ripetibili. La domanda provvisionale, senza oggetto, è stata stralciata dai ruoli senza prelevare oneri né assegnare ripetibili. La decisione è stata intimata al convenuto nelle vie edittali ed è apparsa sul __________ __________ del Cantone __________ n. __________/__________di venerdì ____________________ 2001.

E. Contro il giudizio predetto è insorto __________ __________ con un appello del 17 dicembre 2001 in cui chiede di annullare l'atto impugnato “per violazione di norme essenziali di procedura” o, in subordine, di annullarlo, “non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 175 CC”. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.

Considerato

in diritto: 1. L'appellante lamenta l'irregolarità della notifica relativa all'istanza e alla citazione in Pretura, censurando la violazione dell'art. 124 cpv. 5 CPC. Afferma di essere tuttora domiciliato a __________, in __________ __________ __________, e di non avere “rifiutato né impedito la consegna degli atti giudiziari a lui destinati presso il suo domicilio”. A suo avviso, qualora lo avesse ritenuto assente dal Cantone e di ignota dimora, il Segretario assessore avrebbe dovuto applicare l'art. 123 cpv. 2 CPC già al momento di notificargli il primo invio e non solo al momento di notificargli la sentenza.

2. Secondo l'art. 120 cpv. 1 CPC la notificazione diatti giudiziari alle persone domiciliate nel Cantone avviene con la consegna di un esemplare al destinatario. Se questi è assente dal Cantone, ma è noto il luogo ove si trova, gli atti possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell'autorità giudiziaria del luogo, riservate le disposizioni dei trattati (art. 122 CPC). Nel caso in cui il destinatario sia assente dal Cantone, non sia provvisto di rappresentante, sia ignoto il luogo ove dimora e non ricorrano le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica avviene mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art. 123 cpv. 2 CPC). Quanto alla forma, la notificazione avviene, di regola, tramite invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente, quando il giudice lo ritenga opportuno o se un'intimazione per posta non sia riuscita, la notificazione è eseguita per mezzo di usciere di qualunque autorità o di agente della polizia cantonale o comunale (cpv. 2). La notifica per via edittale è una soluzione estrema (DTF 112 III 8 consid. 4 secondo paragrafo), cui il giudice ricorre a titolo eccezionale, se la notificazione non è possibile altrimenti (DTF 103 III

5 consid. 3).

3. Nella fattispecie l'appellante conferma di avere tuttora il proprio domicilio politico e il proprio recapito postale a __________, in __________ __________ __________ (appello, pag. 3, punto 4). Correttamente dunque il giudice ha intimato gli atti a tale indirizzo. E siccome la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del

destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commen­tato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124 CPC; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti; RDAT 2001 II pag. 56), nella fattispecie la notificazione dell'istanza e della citazione all'udienza del 21 novembre 2001 è validamente avvenuta quel giorno. È vero che il Segretario assessore ha poi incaricato l'autorità comunale di __________ di ripetere l'intimazione per usciere e che al recapito di via Maroggia 36 il convenuto è risultato introvabile, ma ciò non inficia la validità della notificazione per posta.

4. Certo, mal si comprende perché il Segretario assessore, pur co­municando all'udienza di ritenere valida la notificazione per posta, abbia poi procedu­to a intimare la decisione per via edittale. Irregolare, tuttavia, è se mai quest'ultima notificazione, che a norma dell'art. 124 cpv. 7 CPC potrebbe finanche essere dichiarata nulla. La prassi è però meno categorica, nel senso che non reputa inefficace qualsiasi notificazione solo perché irrita; tale è soltanto la notificazione che ha causato pregiudizio al destinatario (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 360 nota 427). Dato che nel caso in esame l'intimazione per via edittale non ha impedito al convenuto di appellare tempestivamente, non soccorrono gli estremi per sanzionarla di nullità. Resta il fatto che la notificazione avvenuta a suo tempo per posta è in regola e che al riguardo l'appello dev'essere respinto.

5. In subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata, “non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 175 CC” (sospensione della comunione domestica). Una simile domanda, meramente cassatoria, sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo per sua natura un rimedio riformatorio (art.

309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G., consid. 2). Dalle motivazioni del ricorso si desume, nondimeno, che il convenuto postula la modifica della decisione appellata nel senso di respingere l'istanza della moglie. Ancorché sia al limite della sufficienza formale, l'esposto può dunque essere ritenuto ammissibile.

6. Il convenuto reputa arbitrarie le conclusioni del primo giudice secondo cui il fatto di essere irreperibile al domicilio di __________ e quindi essere considerato di ignota dimora dimostra in modo concludente il suo disinteresse per il matrimonio, sicché non può pretendere che la moglie rimanga in comunione domestica. Egli ricorda inoltre di essere stato “letteralmente e fisicamente buttato fuori casa dalla moglie, per il tramite del figlio __________o, in data

25 giugno 1999” e di non potervi più fare ritorno. Ora, a prescindere dal fatto che tali circostanze, invocate per la prima volta in appello, non sono proponibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M.), così argomentando l'interessato conferma implicitamente di non vivere più con la moglie da oltre due anni. Né egli nega di averla minacciata seriamente, l'8 novembre 2001, tanto da essere stato fermato l'indomani dal­la polizia (vedi verbale del 21 novembre 2001). E l'art. 175 CC autorizza ogni coniuge a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza ponga in grave pericolo la sua integrità fisica o psichica (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 622, pag. 271). Ne segue che la decisione del primo giudice merita conferma e che, anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso.

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per mezzo di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria