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11.2001.140 • TRAC TI 11.2001.140 Generato dall'IA

Property Owner's Revision Request Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds

Numero d'incarto 11.2001.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner, having lost an action seeking to establish the non-existence of a right-of-way easement and the denial of a counterclaim for a necessary passage right, sought a revision of the appellate court's decision; however, the court dismissed the revision request as inadmissible because it was filed after the statutory twenty-day deadline following notification of the prior judgment, and furthermore, the grounds cited—including alleged attorney omissions and the desire to introduce new evidence—did not constitute valid grounds for revision under the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 342 CPC, Art. 340 CPC, art. 313^bis CPC, art. 148 cpv. 1 CPC; Property Owner's Revision Request Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds: A property owner, having lost an action seeking to establish the non-existence of a right-of-way easement and the denial of a counterclaim for a necessary passage right, sought a revision of the appellate court's decision; however, the court dismissed the revision request as inadmissible because it was filed after the statutory twenty-day deadline following notification of the prior judgment, and furthermore, the grounds cited—including alleged attorney omissions and the desire to introduce new evidence—did not constitute valid grounds for revision under the relevant procedural law.

Parole chiave

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servitù revisione di una decisione deposito tardivo presupposti legali termine processuale perentorio domanda riconvenzionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

The court used this provision to decide on the inadmissible revision request through a simplified procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article governed the imposition of court costs on the losing party (the requester).

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00140 · Lugano 17 dicembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (accertamento di servitù, subordinatamente azione di passo necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 maggio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________,

*giudicando* *sulla domanda di revisione presentata il 2 dicembre 2001* dal convenuto in relazione alla sentenza emessa l'11 settembre 2001 (inc. __________.__________.__________) da questa Camera;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 4 maggio 1998 __________ __________, proprietario della particella n. __________RFD di __________, ha convenuto __________ __________, proprietario della contigua particella n. __________, davanti al Pretore del Distret­to di Bellinzona, chiedendo di accertare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo sulla sua particella e di vietare al convenuto di passare sulla particella n. __________per accedere alla sua proprietà;

che nella sua risposta del 24 agosto 1998 __________ __________ ha proposto di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato l'iscrizione di una servitù di passo pedonale larga 1.5 m a carico della particella n. __________o quanto meno, in via subordinata, la concessione di un diritto di passo necessario dietro versamento di un'indennità da stabilire;

che il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale con

sentenza del 24 marzo 2000, confermata da questa Camera – su appello del convenuto

– l'11 settembre 2001 mediante giudizio intimato alle parti il 18 settembre successivo (inc. __________.__________.__________);

che il 2 dicembre 2001 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una domanda di revisione tanto della sentenza di primo grado quanto della sentenza emanata l'11 settem­bre 2001 da questa Camera;

che il Pretore, constatato che la richiesta verteva sulla revisione della sentenza di appello, ha trasmesso gli atti l'11 dicembre 2001 a questa Camera;

che la domanda non è stata intimata alla controparte;

e considerando

in diritto: che il richiedente motiva la propria domanda con l'omessa produzione – da parte del suo patrocinatore – di una domanda edilizia del 5 novembre 1998, di una planimetria ufficiale del Comune di Pianezzo, di un originale del “piano 3” del 1932, lamentando inoltre l'inesistenza di qualsiasi “comunicazione scrit­ta da parte dell'organo di vigilanza ufficio dei registri di Bellinzona”;

che una domanda di revisione (art. 340 segg. CPC) dev'essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 342 CPC);

che nella fattispecie la sentenza 11 settembre 2001 di questa Camera è stata intimata il

18 settembre successivo ed è stata notificata al convenuto, nell'ipotesi a lui più favorevole – considerando gli eventuali sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124) – il 26 settembre 2001;

che, presentata il 2 dicembre 2001, la domanda in esame risulta chiaramente tardiva;

che, per di più, nessuna delle doglianze invocate dal richiedente integra lontanamente un titolo di revisione a norma dell'art. 340 CPC;

che, in particolare, l'istituto della revisione non è dato per rimediare a pretese inadempienze del proprio legale né per rimettere in discussione una sentenza sulla base di documenti nuovi;

che la domanda del 2 dicembre 2001, manifestamente irricevibile, può pertanto essere decisa con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario