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11.2001.133 • TRAC TI 11.2001.133 Generato dall'IA

Sibling Dispute Over Testamentary Reduction and Appealability of Third-Party Document Production Order

Numero d'incarto 11.2001.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute between siblings over the reduction of a deceased father's testamentary liberalities to protect the appellant's rightful share, the appellant appealed the lower court's order admitting evidence, including document production requests directed at third parties. The court found the appeal inadmissible because, following a recent legislative amendment, only the third party from whom documents are sought may appeal a decision compelling production; parties to the main action must await the final judgment to challenge the relevance of admitted evidence, thus rendering the sibling's appeal against the decision compelling production from third parties non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 182 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 96 cpv. 2 CPC, Art. 515 cpv. 1 nCPC, Art. 215 CPC, Art. 165 cpv. 2 lett. e CPC; Sibling Dispute Over Testamentary Reduction and Appealability of Third-Party Document Production Order: The court found the appeal inadmissible because, following a recent legislative amendment, only the third party from whom documents are sought may appeal a decision compelling production; parties to the main action must await the final judgment to challenge the relevance of admitted evidence, thus rendering the sibling's appeal against the decision compelling production from third parties non-appealable.

Parole chiave

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fratelli e sorelle documenti di terzi deposito delle prove diritti successori dell'erede oggetto della lite conclusioni subordinate Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the losing party (the appellant).

art. 95 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to support the general inappealability of procedural orders, which helps frame the admissibility issue leading to the final decision in order 1.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2001.00133 · Lugano 24 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del

12 febbraio 2001 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 12 novembre 2001 presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 22 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1918), vedovo, è deceduto ad Airolo il 1° ottobre 2000, lasciando come eredi i figli __________ __________ e __________ __________. Il 29 gennaio 2001 __________ __________ ha convenuto la sorella davanti al Pretore del Distretto di __________, chiedendo la riduzione delle liberalità e degli anticipi ereditari disposti dal padre, con reintegrazione della sua porzione legittima. Con risposta del 14 maggio 2001 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione. Nei successivi allegati le parti hanno sostanzialmente confermato le loro domande.

B. All'udienza preliminare del 24 settembre 2001 l'attore ha notifica­to numerosi mezzi di prova, tra cui quattro domande di edizione (nei con­fronti della __________ __________ __________ __________ a __________a, dell'assicu­razione __________ /__________ __________ di __________ e della Cassa AVS __________ di __________) e due richiami di documenti da pubbliche autorità (l'Ufficio imposte di successione e donazione, __________, e la stessa Pretura di __________). La convenuta ha offerto a sua volta numerosi mezzi di prova, opponendosi tanto alle edizioni quanto ai richiami dell'attore.

C. Con ordinanza sulle prove del 22 ottobre 2001 il Pretore ha ammesso, tra l'altro, l'edi­zione dalla __________ __________ __________ __________ della documentazione relativa a due libretti di risparmio, dall'assicurazione __________ /__________ __________ dei documenti relativi alla pensione previdenziale di __________ __________ e dalla Cassa AVS __________ dei documenti relativi alla rendita erogata a suo tempo. Il Pretore ha ammesso altresì i richiami dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione e dalla Pretura di __________.

D. Contro l'accoglimento delle edizioni e dei richiami __________ __________ è insorta con un appello del 12 novembre 2001 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – che tali mezzi di prova siano respinti. Il Pretore ha accordato all'appello effetto sospensivo il 16 novembre 2001. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare l'operato del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. Per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213*bis* cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213*bis* cpv. 1 CPC è stato sostituito il

1° aprile 2001 dall'art. 213*a* CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con *ordinanza*, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213*a* CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.

515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid. 2).

2. In concreto il Pretore ha ammesso tanto le edizioni quanto i richiami. Ora, nella misura in cui riguarda i richiami (art. 215 CPC), la decisione del Pretore è manifestamente un'ordinanza, e come tale inappellabile. Nella misura invece in cui riguarda l'edizione di documenti da terzi, essa è un decreto, di principio impugnabile. Il problema è che nella fattispecie appellante non è il terzo interessato, bensì la convenuta, la quale sostiene che negli allegati preliminari l'attore si è limitato a indicare le prove in questione con la generica formula “richiamo di documenti”, insufficiente sotto il profilo dell'art. 165 cpv. 2 lett. e CPC. Il quesito è di sapere anzitutto, ciò posto, se la convenuta sia legittimata ad appellare il decreto.

3. Con la modifica legislativa del 1° aprile 2001 il legislatore ha inte­so semplificare l'istituto dell'edizione di documenti, tanto dalla controparte quanto da terzi (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, pag. 1). Ha in particolare soppresso la possibilità, per le parti, di impugnare la decisione del Pretore, decisione che già prima poteva essere appellata solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari dell'edizione sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213*bis* con riferimenti). La legittimazione a impugnare i giudizi del Pretore su doman­de di edizione è ora riservata al terzo, il quale è abilitato a opporsi per questioni legate alla sua sfera privata o per motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone (Messaggio citato, pag. 7, commen­to all'art. 206). L'art. 213*a* CPC non è invero un modello di chiarezza, ma i materiali legislativi attestano senza equivoco che il legislatore ha inteso escludere la legittimazione delle parti a impugnare un decreto di edizione da terzi, a maggior ragione per la tutela di interessi propri (o di altre persone non coinvolte nella domanda di edizione).

4. Ne segue che solo il terzo può introdurre appello contro un decre­to pretorile che gli impone di esibire documenti, mentre le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione, che quest'ultima fosse rivolta alla controparte o al terzo. La fattispecie odierna si identifica appunto con quest'ultimo caso. L'appello della convenuta si rivela, di conseguenza, improponibile.

5. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario