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11.2001.12 • TRAC TI 11.2001.12 Generato dall'IA

Recusal Motion of Delegated Judge in Civil Dispute

Numero d'incarto 11.2001.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In a civil case concerning neighborhood relations that followed a lower court's order for a new expert assessment, the appellant sought the disqualification of the delegated judge; the appellate court, acknowledging that a motion to recuse a judge of a Chamber is decided by that Chamber supplemented by additional judges, ordered that the recusal request be immediately served on the opposing party, who, along with the recused judge, would have five days to submit observations before the file is forwarded for a decision by the First Civil Chamber.

Regesto Legislator

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Art. 30 cpv. 2 CPC, Art. 29 cpv. 2 CPC, Art. 29 cpv. 3 CPC; Recusal Motion of Delegated Judge in Civil Dispute: ordina: 1. L'istanza di ricusa del 3 giugno 2002 è intimata alla parte convenuta, alla quale è assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni.

Parole chiave

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domanda di ricusazione causa civile azione di separazione decisione delegata diritto alla risoluzione del contratto proroga di competenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 30 cpv. 2 CPC

This provision establishes the authority (the Chamber itself, supplemented by other judges) responsible for deciding on the motion for disqualification.

art. 29 cpv. 2 CPC

This provision sets the deadline (5 days) for the opposing party to submit observations regarding the motion for disqualification.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00012 · Lugano 6 giugno 2002 · Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civileTribunale d'appello

La giudice delegata

nella causa n. 2251 della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

__________, (patrocinata dall'avv. __________) contro

__________, (entrambe patrocinate dall'avv. __________)

richiamata l'ordinanza del 13 maggio 2002, con la quale è stata accolta la richiesta di allestire una nuova perizia e alla parte attrice è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali;

preso atto che con istanza del 3 giugno 2002 l'attrice ha personalmente chiesto la ricusa della giudice delegata;

rilevato che la domanda di ricusa di un giudice di una Camera è decisa dalla Camera stessa, completata con altri giudici (art. 30 cpv. 2 CPC);

considerato che l'istanza deve essere immediatamente intimata alla controparte, la quale può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni (art. 29 cpv. 2 CPC), termine entro il quale anche il giudice ricusato può esprimersi (art. 29 cpv. 3 CPC), dopo di che l'incarto verrà trasmesso per decisione alla prima Camera civile;

ordina: 1. L'istanza di ricusa del 3 giugno 2002 è intimata alla parte convenuta, alla quale è assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni.

2. Intimazione:

– __________;

– avv. __________;

– avv. __________.

La giudice delegata

(Epiney-Colombo)