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11.2001.117 • TRAC TI 11.2001.117 Generato dall'IA

Guardianship Appeal Timeliness Due to Improper Notification

Numero d'incarto 11.2001.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A regional guardianship commission established a representation and administration guardianship over an elderly person due to unpaid nursing home fees, designating a legal professional as guardian; the person's children appealed this decision to the supervisory authority, which declared their initial appeal inadmissible as untimely because it was filed after the statutory deadline following the guardianship commission's decision being received by one of the children. The appellate court found the initial notification by the guardianship commission to have been irregular because it was sent only to one representative, despite the commission being aware of the general power of attorney held by both children, and ruled that the appeal to the supervisory authority was timely because the ten-day deadline began when one of the authorized representatives actually received the decision; consequently, the appellate court upheld the appeal, annulled the supervisory authority's decision, and remanded the case for a decision on the merits of the children's original appeal, assigning procedural costs to the guardianship commission.

Regesto Legislator

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Art. 120 cpv. 4 CPC, Art. 14 LPAmm, Art. 420 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Guardianship Appeal Timeliness Due to Improper Notification: The appellate court found the initial notification by the guardianship commission to have been irregular because it was sent only to one representative, despite the commission being aware of the general power of attorney held by both children, and ruled that the appeal to the supervisory authority was timely because the ten-day deadline began when one of the authorized representatives actually received the decision; consequently, the appellate court upheld the appeal, annulled the supervisory authority's decision, and remanded the case for a decision on the merits of the children's original appeal, assigning procedural costs to the guardianship commission.

Parole chiave

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amministrazione della tutela spese di procedura notificazione viziata contributi per le attività di vigilanza termine legale tutore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 Ib 296
Tax Evasion Notification Defect via Authorized Representative
DTF 119 IV 330
Customs Fraud, Appeal Remedies, Statute of Limitations, and Fine Imposition
DTF 111 Ia 283
Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2

This provision governed the appealability of the decision made by the supervisory authority, which was accepted in the final ruling.

art. 120 cpv. 4 CPC

This article (referred to by the court) establishes the duty to notify representatives, the violation of which justified admitting the appeal.

art. 14 LPAmm

This provision was cited as reinforcing the requirement to notify the representatives of the person under guardianship.

art. 420 CC

The court implicitly used the deadline set by this article (10 days) to confirm the timeliness of the initial appeal to the supervisory authority, thereby justifying the admissibility of the current appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision mandates that court costs follow the event (loser pays), leading to the imposition of costs on the Regional Tutelage Commission.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2001.00117 · Lugano 19 novembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___/____-_.__.____ (istituzione di curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di __________ __________, __________ procedura nella quale sono intervenuti

__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 settembre 2001 presentato da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 10 settembre 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il Municipio di __________ ha segnalato il 13 giugno 2001 alla Commissione tutoria regionale __________ che __________ __________ (1941), degente presso la Casa anziani comunale, non pagava da mesi la retta e ha chiesto di verificare se non fosse il caso di istituire una curatela di rappresentanza e di amministrazione. Sentita l'interessata il 27 giugno 2001 ed esperita il 19 luglio 2001 una perizia psichiatrica a cura del Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 26 luglio 2001 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di __________ __________ una curatela di rappresentanza e di amministrazione (art. 392 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CC), designando come curatore l'avv. __________ __________ di __________. La tassa di giustizia di fr. 50.– è stata posta a carico di __________ __________.

B. Contro la decisione citata __________ e __________ __________, figli di __________ __________, hanno introdotto ricorso il 21 agosto 2001 alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento della curatela e la revoca del blocco relativo a un conto bancario intestato alla madre (presso la __________ di __________) ottenuto dal curatore designato dalla Commissione tutoria regionale. Statuendo il 10 settembre 2001, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza prelevare tasse né spese.

C. Insorti il 28 settembre 2001 con un appello contro la decisione predetta, __________ e __________ __________ postulano l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza affinché esamini nel merito il loro ricorso. Con osservazioni del

novembre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ammissibile.

2. L'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la risoluzione

26 luglio 2001 della Commissione tutoria, inviata il 31 luglio 2001 all'interessata per lettera raccomandata all'indirizzo indicato dai figli stessi, era stata trattenuta in fermo posta ed era stata ritirata per finire dal figlio __________ solo il

18 agosto 2001. Gli appellanti obiettano che la nota risoluzione doveva essere intimata a entrambi i figli, rappresentanti della madre in base a una procura generale rilasciata dalla madre nel 1992. La notifica della decisione a uno solo dei rappresentanti non era dunque regolare, sicché il ricorso va ritenuto tempestivo.

3. Dagli atti risulta che la decisione della Commissione tutoria regionale, intimata per raccomandata a “__________ __________, c/o __________ __________, ____________________ ” (doc. 7), è pervenuta all'ufficio postale di __________ il 31 luglio 2001 ed è stata ritirata da __________ __________ il 18 agosto 2001 (doc. 6). Non consta che l'atto sia stato spedito agli appellanti al loro indirizzo di viale __________ __________, __________ (doc. 1, dispositivo n. 7). La Commissione tutoria regionale eccepisce, nelle osservazioni, che gli appellanti non si sono mai dichiarati rappresentanti della madre e che quindi la decisione è stata inviata per raccomandata all'indirizzo da loro medesimi indicato alla Casa per anziani per le comunicazioni destinate a __________ __________. Se non che, contrariamente a quanto essa sembra affermare, l'esistenza di una procura generale non può essere messa in dubbio. Acclusa al ricorso all'autorità di vigilanza, tale procura è menzionata anche in una lettera inviata il 2 luglio 2001 dai figli alla Casa per anziani (allegata all'appello) e nella perizia psichiatrica allestita il 19 luglio 2001 dal Servizio psico-sociale su richiesta della Commissione tutoria (doc. 3, allegato B, pag. 3). Quest'ultima autorità era di conseguenza informata del rapporto di rappresentanza e doveva notificare la propria decisione ai rappresentanti della curatelata (art. 120 cpv. 4 CPC, cui rinvia l'art. 14 LPAmm). Ciò non è avvenuto, come ammette la Commissione tutoria nelle proprie osservazioni all'appello (pag. 2 in fondo).

4. La notificazione irregolare di una decisione non deve causare pregiudizio al destinatario (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298). Questi ha di principio

diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento l'inizio del decorso del termine da rispettare (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag.

334 e rinvii, 111 Ia 280; I CCA, sentenza dell'8 settembre 2000 pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 336). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Nel caso in esame uno dei rappresentanti della curatelata, il figlio Renato, ha ricevuto la risoluzione litigiosa il 18 agosto 2001, come risulta dall'attestazione dell'ufficio postale (doc. 6). I rappresentanti hanno interposto insieme ricorso all'autorità di vigilanza sulle tutele il 21 agosto successivo, vale a dire nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 420 CC. In simili circostanze non si può negare che essi hanno agito senza indugio, nel rispetto della buona fede processuale. Ne discende che il loro ricorso deve essere considerato tempestivo. L'appello deve di conseguenza essere accolto e l'incarto rinviato all'autorità di vigilanza affinché entri nel merito del ricorso a lei sottoposto.

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno addebitati pertanto alla Commissione tutoria regionale, che ha postulato a torto il rigetto dell'appello. Patrocinati da un avvocato, gli appellanti hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico della Commissione tutoria regionale 14, che rifonderà a __________ e __________ __________ fr. 400.– complessivi per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario