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11.2001.107 • TRAC TI 11.2001.107 Generato dall'IA

Mutual Withdrawal of Conjugal Protection Appeals and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.2001.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Following a judgment on conjugal protection measures, both spouses filed appeals against the decision, but subsequently withdrew them simultaneously, leading the appellate court to declare the appeals withdrawn and strike the case from the rolls due to mutual desistment. The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally equivalent to renunciation, requiring the party to bear resulting costs, but determined that the judicial fee should be reduced because the proceedings ended without a final judgment, and further ordered that the cross-claims for reimbursement of expenses be compensated, deeming both parties equally unsuccessful in the context of the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Mutual Withdrawal of Conjugal Protection Appeals and Cost Allocation: The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally equivalent to renunciation, requiring the party to bear resulting costs, but determined that the judicial fee should be reduced because the proceedings ended without a final judgment, and further ordered that the cross-claims for reimbursement of expenses be compensated, deeming both parties equally unsuccessful in the context of the appeal stage.

Parole chiave

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finzione di ritiro separazione coniugale di fatto ripartizione delle spese abbandono definitivo del procedimento scioglimento del regime dei beni opposizione al divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The court reduced the judicial fee due to the case ending without a judgment following the withdrawal of appeals.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used as the basis for the compensation of legal costs (ripetibili) because both parties were considered 'losing' in the context of the withdrawal.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the context of the final orders, likely governing the procedure for handling the outcome of the appeal withdrawal and associated costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2001.00107 · Lugano, 14 novembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2001 da

__________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________, e ora dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti;

accertato che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre 2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo;

ricordato che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello avversario;

rilevato che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________ __________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre 2001;

preso atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di ritirare gli appelli;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

ritenuto che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per reciproca desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione:

– avv. __________ __________, __________;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario