Spousal Support Appeal Inadmissible Due to Premature Review of Non-Contradictory Provisional Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning temporary spousal support, which arose after one spouse requested an increase and the lower court issued a "super-provisional" decree rejecting the modification request and discontinuing the main provisional procedure without a final discussion, the appellate court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was issued without the required "contradictory" stage, which in this context means the final hearing following the completion of evidence presentation, rendering the appeal premature under procedural rules governing provisional measures in status-related cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 cpv. 2 CC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 395 CPC, Art. 382 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Spousal Support Appeal Inadmissible Due to Premature Review of Non-Contradictory Provisional Order: In an appeal concerning temporary spousal support, which arose after one spouse requested an increase and the lower court issued a "super-provisional" decree rejecting the modification request and discontinuing the main provisional procedure without a final discussion, the appellate court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was issued without the required "contradictory" stage, which in this context means the final hearing following the completion of evidence presentation, rendering the appeal premature under procedural rules governing provisional measures in status-related cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was deemed inadmissible because the challenged decision was rendered without a final hearing ('contraddittorio'), as required by this procedural rule for appealing provisional measures.
This article was cited as the basis for allocating procedural costs according to who loses the appeal ('soccombenza').
Testo completo
Incarto n.: 11.2000.00099 · Lugano 26 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvedimenti cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 15 settembre 2000 presentata da __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 4 settembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ -__________ __________ (1949) e __________ __________
(1960) si sono sposati a __________ il __________ 1984 e che dal matrimonio non sono nati figli;
che il __________ 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 novembre 1999;
che il 14 ottobre 1999 essa ha chiesto al Pretore l'adozione di misure cautelari, in particolare la condanna del marito al versamento di un contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili;
che con decreto cautelare del 18 ottobre 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato __________ -__________ __________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4'000.– mensili, citando nel contempo le parti per la discussione;
che all'udienza del 18 novembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili oltre al pagamento della cassa malati, dell'assicurazione __________ del veicolo e delle imposte;
che entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova, accolti quasi integralmente dal Pretore con ordinanza del 10 febbraio 2000;
che __________ -__________ __________ ha sollecitato il 15 maggio 2000 la modifica del contributo alimentare e l'assunzione di una nuova prova, la moglie avendo nel frattempo conseguito un certificato di capacità quale esercente;
che il Pretore ha intimato l'istanza alla controparte il 25 maggio 2000, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare osservazioni, successivamente prorogato di altri dieci giorni;
che il 12 luglio 2000, constatata la mancata introduzione di un'azione di divorzio o un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha annunciato alle parti lo stralcio della procedura provvisionale, fissando loro un termine di trenta giorni non sospesi dalle ferie per pronunciarsi sulle spese e le ripetibili;
che __________ __________ ha presentato l'11 agosto 2000 un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. __________.__________.__________) con richieste cautelari (inc. __________.__________.__________);
che con decreto del 4 settembre 2000 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto senza contraddittorio l'istanza di modifica presentata da __________ -__________ __________ il 15 maggio 2000 (*act*. VIII);
che lo stesso giorno il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la procedura provvisionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili (*act*. IX);
che con appello del 15 settembre 2000 __________ -__________ __________ chiede di riformare il decreto impugnato, nel senso di sopprimere dal 1° maggio 2000 il contributo alimentare provvisionale della moglie, previo accoglimento di un'istanza di restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC;
che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);
che nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto il 4 settembre 2000 la modifica dell'assetto cautelare chiesta dal marito il 15 maggio 2000, specificando di emanare un “decreto supercautelare”, e ha poi stralciato dai ruoli la procedura provvisionale promossa dalla moglie;
che ci si potrebbe invero interrogare sulla competenza del primo giudice per statuire su una domanda di modifica del decreto supercautelare del 18 ottobre 1999, poiché il 1° gennaio 2000, data alla quale è entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, tra le parti non era pendente davanti alla Pretura un'azione di divorzio (cfr. art. 137 cpv. 2 CC) né una domanda di protezione dell'unione coniugale (promossa solo l'11 agosto 2000);
che ad ogni modo il decreto impugnato, sul quale figura a chiare lettere la menzione “supercautelare”, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta improponibilità dell'appello;
che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 80.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________ __________
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario