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11.2000.92 • TRAC TI 11.2000.92 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specificity Regarding Prior Judgment Errors

Numero d'incarto 11.2000.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment of an association's general assembly, which the lower court had rejected, upholding decisions regarding the appellant's right to speak and vote, and the failure to elect auditors. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify in the appeal brief how the prior judgment was erroneous regarding factual findings or the application of law, merely reiterating arguments without engaging with the lower court's reasoning, such as the finding that the appellant's vote would not have changed the outcome of any resolution.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specificity Regarding Prior Judgment Errors: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify in the appeal brief how the prior judgment was erroneous regarding factual findings or the application of law, merely reiterating arguments without engaging with the lower court's reasoning, such as the finding that the appellant's vote would not have changed the outcome of any resolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione diritto di voto nullità di una elezione sentenze sulla validità di un atto effetti di una sentenza di annullamento allegazione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it lacked the required statement of grounds for appeal.

art. 313bis CPC

Cited in the concluding section to deliver the final judgment regarding the inadmissibility of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule regarding the allocation of procedural costs, although an exception was made in the order.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00092 · Lugano, 11 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell' 11 dicembre 1999 da

__________ __________, __________ Contro

Associazione __________ __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) presentato il 29 agosto 2000 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che l'11 dicembre 1999 __________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro la “__________ __________ e __________ ” per ottenere l'annullamento

dell'assemblea generale ordinaria tenuta dall'associazione il novembre 1999;

che nella sua risposta del 31 gennaio 2000 la “__________ __________ e __________ ” ha proposto di respingere l'azione;

che le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista anche dopo l'istruttoria, nei memoriali conclusivi, rinunciando al dibattimento finale;

che con

sentenza del 16 agosto 2000 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell'attore e suddividendo le spese di fr. 155.– fra le parti;

che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello (“ricorso”) del 29 agosto 2000 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di accogliere la sua petizione;

che l'atto non è stato intimato all'Associazione “__________ __________ e __________ ”;

e considerando

in diritto: che un appello deve contenere, sotto pena di nullità, l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);

che l'appellante deve spiegare, in altri termini, dove e perché la sentenza impugnata sarebbe erronea negli accertamenti di fatto o nell'applicazione del

diritto;

che nella fattispecie il Pretore ha ritenuto data la qualità di socio dell'attore, sebbene questi avesse versato la quota annua alla convenuta il giorno stesso dell'assemblea generale ordinaria (consid. 1 a 4);

che ciò posto, contrariamente all'opinione dell'attore, il primo giudice ha reputato sufficiente il modo in cui l'attore aveva avuto modo di esprimersi davanti all'assemblea generale ordinaria, gli statuti della convenuta non garantendo a un membro il diritto di prendere la parola prima di altri o addirittura prima del relatore di un singolo oggetto (consid. 5);

che più delicata, secondo il Pretore, era invece l'avvenuta esclusione dell'attore dal

diritto di voto per svista del presidente, ciò che tuttavia non bastava per l'annullamento dell'assemblea generale, giacché il voto dell'attore “non avrebbe minimamente influito” sull'esito delle deliberazioni (consid. 6);

che infine, stando al Pretore, l'annullamento dell'assemblea non si giustificava nemmeno per la mancata nomina dei revisori, essendo compito dell'associazione “provvedere in merito, conformemente allo statuto” (consid. 7);

che nel suo memoriale l'appellante riproduce il testo della propria petizione, ribadisce di essere stato trattato a torto come un non socio, si duole di avere dovuto parlare per ultimo la sera del 12 novembre 1999, nega una semplice svista del presidente e sostiene che omettendo di eleggere i revisori “l'assemblea non ha potuto decidere con cognizioni di causa”;

che, così argomentando, l'appellante non spiega lontanamente perché la sentenza del Pretore sarebbe inficiata da errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto, tant'è che alla sentenza egli non fa la minima allusione;

che in particolare, quanto alla circostanza di avere dovuto prendere la parola per ultimo (il verbale dell'assemblea generale attesta ad ogni modo che altri hanno preso la parola ancora in seguito: doc. 5), l'attore non accenna a norme della legge o dello statuto che gli conferissero un diritto prioritario;

che circa l'impossibilità di esercitare il diritto di voto, l'appellante nemmeno si confronta con l'opinione del primo giudice, stando al quale il voto non avrebbe influito sull'esito delle deliberazioni, e ciò nonostante che il Pretore medesimo abbia indicato nella sentenza come il suo indirizzo giuridico non sia unanimemente condiviso dalla dottrina (consid. 6 a metà);

che in relazione alla mancata nomina dei revisori l'interessato non spiega perché tale elezione non possa avvenire nell'ambito di un'assemblea ulteriore, il fatto che i presenti non siano stati messi al corrente di “gravi mancanze contabili del bilancio” (appello, pag. 5 nel mezzo) concernendo se mai l'approvazione dei conti, non la nomina dei revisori;

che nelle condizioni descritte, carente di motivazione, l'appello non adempie i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato irricevibile;

che gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che nondimeno, viste le particolarità del caso e tenuto conto che l'appellante non ha formazione giuridica, si può eccezionalmente soprassedere a tale prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'appellata, cui il “ricorso” non è neppure stato intimato;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– Associazione “__________ __________ e __________ ”, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario