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11.2000.9 • TRAC TI 11.2000.9 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Law Provisional Measures

Numero d'incarto 11.2000.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures pending separation or divorce, following the lower court's rejection of a request to unblock deposited funds, the appellant withdrew the appeal after the main status case was struck from the rolls due to the entry into force of new federal divorce procedural norms. The court reasoned that while generally the party withdrawing must bear the incurred costs, given that the appeal had not yet been served on the opposing party, resulting in minimal judicial expense, it was exceptionally decided to waive the collection of any court fees or expenses and not award costs to the counterparty, as they had incurred no significant expenditures.

Regesto Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Law Provisional Measures: The court reasoned that while generally the party withdrawing must bear the incurred costs, given that the appeal had not yet been served on the opposing party, resulting in minimal judicial expense, it was exceptionally decided to waive the collection of any court fees or expenses and not award costs to the counterparty, as they had incurred no significant expenditures.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio spese di procedura diritto processuale revoca del gratuito patrocinio separazione dei beni partenza del coniuge Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the reasoning to justify the decision regarding costs and fees following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00009 · Lugano, 31 gennaio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________);

premesso che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisionale dell'__________. __________ __________ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a suo favore su un conto presso il __________ __________ di __________;

accertato che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000, il quale non è ancora notificato alla controparte;

preso atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali contenute nel nuovo diritto del divorzio";

ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda sede;

ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo dovuto affrontare costi di rilievo;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________ __________, __________.

Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario