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11.2000.84 • TRAC TI 11.2000.84 Generato dall'IA

Adoption of Adult Step-Son Denied Due to Insufficient Marriage Duration

Numero d'incarto 11.2000.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a decision by the civil status supervisory authority that rejected her application for the adoption of her spouse's adult son, primarily because the couple had been married for less than the statutory five years required by the relevant Civil Code article, despite their cohabitation for a longer period. The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory requirement of five years of marriage is clear and unambiguous in its literal text and legislative intent, which aims to ensure the solidity of the marital union, and thus the appellant's lengthy cohabitation did not constitute a valid ground to deviate from the explicit legal prerequisite, especially considering that the adoption of an adult is an exceptional measure requiring strict application of the conditions.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 3 LAC, Art. 8 Cost, Art. 266 cpv. 3 CC, Art. 21 CC, Art. 266 cpv. 1 CC, art. 264*a* cpv. 3 CC; Adoption of Adult Step-Son Denied Due to Insufficient Marriage Duration: The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory requirement of five years of marriage is clear and unambiguous in its literal text and legislative intent, which aims to ensure the solidity of the marital union, and thus the appellant's lengthy cohabitation did not constitute a valid ground to deviate from the explicit legal prerequisite, especially considering that the adoption of an adult is an exceptional measure requiring strict application of the conditions.

Parole chiave

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adozione di maggiorenni durata del matrimonio stato civile requisito legale diritto di fondare una famiglia opposizione al matrimonio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 32 cpv. 3 LAC
Cited in the reasoning as part of the basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly in the operative part, its procedural relevance is implied by the nature of the review.
Art. 8 Cost
Dato che essa vive da sei anni con l'attuale marito, tale scopo è raggiunto, sicché la decisione dell'autorità risulterebbe sproporzionata e come tale lesiva dell'art. 8 Cost.
Art. 266 cpv. 3 CC
Per il rinvio dell'art. 266 cpv. 3 CC il prescritto è applicabile anche in caso di adozione di maggiorenni (Hegnauer in: Berner Kommentar, n.
Art. 21 CC
Basti rammentare che egli si trova in rapporto di affinità con il coniuge del genitore (art. 21 CC), il quale deve assistere in modo appropriato il genitore nell'esecuzione del suo obbligo di mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (FF 1996 I 171 in fondo).
Art. 266 cpv. 1 CC
Quanto alla giurisprudenza citata dall'appellante, essa riguarda un caso di adozione di maggiorenne giusta l'art. 266 cpv. 1 CC e non, come nella fattispecie, un caso di adozione del figlio del coniuge (art.
art. 264*a* cpv. 3 CC
The appeal was rejected because the condition regarding the duration of the marriage under this article was not met.
art. 424 cpv. 3 CPC
Cited in the reasoning as part of the basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly in the operative part, its procedural relevance is implied by the nature of the review.
art. 148 cpv. 1 CPC
Cited as the general rule for assessing costs, which the court decided to deviate from in the operative part.

Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 58
Se questo è chiaro, il giudice non può scostarsene, a meno che il significato letterale della norma porti a risultati estranei alla volontà del legislatore (DTF 125 III 58 consid.
DTF 106 II 7
Non si deve dimenticare tuttavia che l'adozione di un maggiorenne ha carattere eccezionale, sicché le relative condizioni vanno applicate restrittivamente (DTF 106 II 7 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 264*a* cpv. 3 CC

The appeal was rejected because the condition regarding the duration of the marriage under this article was not met.

art. 32 cpv. 3 LAC

Cited in the reasoning as part of the basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly in the operative part, its procedural relevance is implied by the nature of the review.

art. 424 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning as part of the basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly in the operative part, its procedural relevance is implied by the nature of the review.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for assessing costs, which the court decided to deviate from in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00084 · Lugano 6 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa in materia di adozione di maggiorenne del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile, promossa con istanza del 6 giugno 2000 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

in merito all'adozione di __________ __________ (1982);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 4 agosto 2000 presentata da __________ __________ __________ contro la decisione emanata il 14 luglio 2000 dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Carl __________ __________ (1982) è nato dal matrimonio tra __________ __________ e __________ nata __________, cittadini germanici, separatisi nel 1990. Il __________ 1999 __________ __________ è deceduta e il 9 settembre 1999 __________ __________ si è risposato con __________ __________ __________, con la quale vive dal 1994.

B. ll 6 giugno 2000 __________ __________ __________ ha presentato alla Divisione degli interni una domanda di adozione riguardante __________ __________ __________. Il 14 luglio 2000 la Divisione degli interni ha respinto l'istanza.

C. Contro la decisione appena citata __________ __________ __________ è insorta con un appello del 4 agosto 2000 nel quale postula l'annullamento della risoluzione e la pronuncia dell'adozione. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e

424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il gravame è dunque ricevibile.

2. La Divisione degli interni, accertata l'applicabilità alla fattispecie del diritto svizzero, ha rilevato che l'istante, sposata con il padre dell'adottando da meno di cinque anni, non adempie le condizioni dell'art. 264*a* cpv. 3 CC. L'appellante non nega ciò, ma sostiene che l'intento del legislatore era quello di garantire all'adottando stabilità e sicurezza nei rapporti familiari. Dato che essa vive da sei anni con l'attuale marito, tale scopo è raggiunto, sicché la decisione dell'autorità risulterebbe sproporzionata e come tale lesiva dell'art. 8 Cost.

3. Giusta l'art. 264*a* cpv. 3 CC un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni. Tale disposizione, entrata in vigore il 1°gennaio 2000, ha sostituito una norma analoga secondo la quale, oltre al requisito dell'età, il periodo di matrimonio era di soli due anni (art. 264*a* cpv. 3 vCC). Per il rinvio dell'art. 266 cpv. 3 CC il prescritto è applicabile anche in caso di adozione di maggiorenni (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 28 ad art. 264*a* CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, pag.

93 n. 11.37; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 264*a*; Meier/Stettler, Droit civil VI/1, Friburgo 1998, pag. 148, n. 316). Secondo giurisprudenza, nell'interpretare un testo di legge occorre dipartirsi in primo luogo dal tenore letterale. Se questo è chiaro, il giudice non può scostarsene, a meno che il significato letterale della norma porti a risultati estranei alla volontà del legislatore (DTF 125 III 58 consid. 2b con rinvii). In concreto la locuzione “cinque anni di matrimonio” è perfettamente univoca. Come risulta con chiarezza dal messaggio sulla revisione del Codice civile del 15 novembre 1995, inoltre, la durata minima del matrimonio ai fini dell'adozione è stata portata a cinque anni sia per impedire una modifica troppo rapida della situazione giuridica del genitore naturale non detentore dell'autorità parentale, sia per poter valutare la solidità dell'unione coniugale (FF 1996 I 172). Determinante è quindi il matrimonio dei genitori adottivi e non una loro semplice convivenza. Che la tendenza sociopolitica attuale sembri orientarsi verso un maggior riconoscimento giuridico delle coppie di fatto nulla muta al fatto che il testo dell'odierno art. 264*a* cpv. 3 CC è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Non soccorrono dunque i presupposti per derogare a una regola conforme agli intenti del legislatore.

4. Ci si potrebbe domandare tutt'al più se in concreto non si giustifichi minor rigore per la circostanza che la madre dell'adottando è deceduta e che l'appellante convive con il padre dell'adottando da almeno 6 anni. Non si deve dimenticare tuttavia che l'adozione di un maggiorenne ha carattere eccezionale, sicché le relative condizioni vanno applicate restrittivamente (DTF 106 II 7 consid. 1 con riferimenti, 106 II 281 consid. 4; Rep. 1989 pag. 133; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 90 n. 11.30; RJN 1992 pag. 66). Un figliastro, del resto, ha meno bisogno di essere adottato perché versa in una situazione migliore rispetto a quella di un minorenne estraneo alla famiglia. Basti rammentare che egli si trova in rapporto di affinità con il coniuge del genitore (art. 21 CC), il quale deve assistere in modo appropriato il genitore nell'esecuzione del suo obbligo di mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (FF 1996 I 171 in fondo). Quanto alla giurisprudenza citata dall'appellante, essa riguarda un caso di adozione di maggiorenne giusta l'art. 266 cpv. 1 CC e non, come nella fattispecie, un caso di adozione del figlio del coniuge (art. 264*a* cpv. 3 CC), che costituisce una variante dell'adozione congiunta (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 85 n. 11.12). Dagli atti non risulta, comunque sia, che l'adottante abbia vissuto in comunione domestica con il padre e la di lui moglie (sulla nozione v. Rep. 1989 pag. 134). Consta anzi che egli ha abitato in Germania (doc. 16), ove ha sempre studiato (doc. 17), e che solo il 3 maggio 2000 ha chiesto un permesso di dimora (doc. 14). Ne discende che l'appello, manifestamente destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso.

5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità della fattispecie, nondimeno, appare giustificato prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di tasse e spese.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione all'avv. __________ __________, __________.

Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario