Father's Untimely Appeal of Child Name Change Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision that authorized a child's name change to align with the mother's new family name, which was granted without notifying the child's father, who claimed he only learned of the decision months later in January 2000, despite the standard appeal deadline following the May 1999 decision. The court ruled the appeal inadmissible because, even though the authority failed to notify the father as required by recent jurisprudence regarding parental rights concerning significant child events like name changes, the father acknowledged learning of the decision in January 2000 but waited until May 2000 to file, thus failing to act with the required promptness to seek reconsideration or file an appeal after learning of the judgment, rendering the appeal untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 cpv. 1 CC, Art. 15a cpv. 2 LAC, Art. 30 cpv. 3 CC, art. 313bis CPC, art. 275a cpv. 1 CC; Father's Untimely Appeal of Child Name Change Decision: The court ruled the appeal inadmissible because, even though the authority failed to notify the father as required by recent jurisprudence regarding parental rights concerning significant child events like name changes, the father acknowledged learning of the decision in January 2000 but waited until May 2000 to file, thus failing to act with the required promptness to seek reconsideration or file an appeal after learning of the judgment, rendering the appeal untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Although cited in the reasoning to define appealability, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders, which only rely on procedural rules for inapplicability.
Cited in the reasoning regarding parental rights but not in the operative part.
Testo completo
Incarto n.: 11.2000.00083 · Lugano 8 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
Segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __/__ (cambiamento di cognome) del Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del
16 aprile 1999 da
__________ __________, __________ (rappresentato dalla madre __________ __________ e patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
alla quale si è opposto
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il reclamo (*recte:* appello) presentato il 5 maggio 2000 da __________ __________ contro la decisione emanata il 7 maggio 1999 dalla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dalla relazione tra __________ __________ e __________ __________ __________ è nato il __________ 1993 __________ __________;
che __________ __________ __________ si è unita in matrimonio il 15 gennaio 1997 con __________ __________ e il __________ 1997 ha dato alla luce la figlia __________;
che il 16 aprile 1999 __________ __________ __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile l'autorizzazione a cambiare il cognome del figlio __________, da lei rappresentato, da __________ in __________ __________in modo da uniformare il cognome della famiglia;
che con decisione del 7 maggio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato il cambiamento di cognome di __________ da __________ a __________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante;
che __________ __________ è insorto contro la citata decisione con un atto del 5 maggio 2000 in cui postula l'annullamento della citata decisione;
che il gravame, trasmesso a questa Camera solo il 18 agosto 2000, non è stato intimato all'istante;
e considerando
in diritto: che nel Cantone Ticino la competenza per concedere il cambiamento di cognome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15*a* cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1);
che la decisione emanata dalla Divisione degli interni è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC);
che nel caso concreto __________ __________ insorge contro il cambiamento di cognome del figlio il 5 maggio 2000, adducendo di avere appreso la decisione “da qualche mese” e dolendosi di non essere stato sentito dall'autorità;
che, in effetti, l'autorità di vigilanza sullo stato civile ha autorizzato il cambiamento di cognome di __________ __________ senza sentire il padre del bambino, al quale la decisione non è nemmeno stata comunicata (cfr. doc. 5);
che l'audizione del padre, pur con cognome diverso da quello del figlio, sembrerebbe invece imporsi secondo la giurisprudenza più recente (DTF 124 III 49), a maggior ragione se si considera che dal 1° gennaio 2000 il genitore senza autorità parentale ha il diritto di essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio (art. 275*a* cpv. 1 CC), come è appunto un cambiamento di cognome;
che ad ogni modo l'appellante è venuto a conoscenza della decisione impugnata, come egli stesso ammette, nel gennaio del 2000 (quattro mesi prima dell'appello: cfr. la prima pagina dello stesso), ma ha aspettato il 5 maggio successivo prima di ricorrere;
che l'insorgente al quale non è stata notificata una decisione ha bensì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge (DTF 107 Ia 72 consid. 4), a condizione però che si informi sollecitamente sui rimedi giuridici e, ottenuti i necessari ragguagli, agisca con tempestività (DTF 111 Ia 283);
che nella fattispecie l'insorgente ha saputo della decisione nel gennaio del 2000, ma non risulta avere intrapreso alcunché fino al 5 maggio 2000, né pretende di avere intrapreso passi concreti per ottenere l'intimazione della decisione di cui aveva appreso il contenuto;
che egli non ha quindi fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per salvaguardare i propri diritti e non può pertanto chiedere una restituzione del termine per appellare;
che per quanto concerne il termine di un anno cui egli si riferisce nel gravame, esso non riguarda la procedura di appello contro un'autorizzazione di cambiamento del cognome, bensì l'azione in contestazione del cambiamento di cognome prevista dall'art. 30 cpv. 3 CC, che è tutt'altra cosa;
che tale azione, del resto, è esperibile davanti al Pretore del domicilio dell'attore o del convenuto solo da chi porta il nuovo nome dell'interessato (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 444 pag. 131), ciò che non avviene manifestamente nella fattispecie;
che pertanto l'appello, tardivo, va dichiarato inammissibile e può essere deciso secondo la procedura dell'art. 313*bis* CPC, senza invitare la controparte a presentare osservazioni;
che, tenuto conto delle particolarità della fattispecie, si può rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;
che non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario