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11.2000.76 • TRAC TI 11.2000.76 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs in Status Case

Numero d'incarto 11.2000.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal concerning provisional measures in a status case was dismissed because the appellant failed to deposit the required advance payment for court costs after being formally notified and warned that non-payment would result in the appeal being deemed deserted; consequently, the court determined that the appeal could not be examined on its merits and struck it from the rolls, imposing costs upon the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, 12 cpv. 1 LTG; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs in Status Case: An appeal concerning provisional measures in a status case was dismissed because the appellant failed to deposit the required advance payment for court costs after being formally notified and warned that non-payment would result in the appeal being deemed deserted; consequently, the court determined that the appeal could not be examined on its merits and struck it from the rolls, imposing costs upon the appellant.

Parole chiave

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anticipo delle spese pagamento provvisorio abbandono definitivo del procedimento procedura pendente legittimazione a ricorrere prova insufficiente dell'aggravamento clinico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

12 cpv. 1 LTG

This article was cited along with CPC 312 in the warning regarding the consequences of not paying the advance fee.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2000.00076 · Lugano 27 settembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° ottobre 1999 dall'

__________. __________ __________, __________ Contro

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

visto l'appello del 4 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

preso atto che l'8 agosto 2000 l'appellante è stato invitato a versare entro il 28 agosto 2000, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l'appello sarebbe stato dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);

accertato che il termine è scaduto infruttuoso, non essendo pervenuto fino a oggi alcun pagamento né tanto meno alcuna richiesta intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria;

stabilito che in tali circostanze l'appello non può essere esaminato nel merito;

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia fr. 80.–

*b)* spese fr. 20.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

– arch. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario