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11.2000.54 • TRAC TI 11.2000.54 Generato dall'IA

Spousal Support Reduction Appeal Dismissed for Insufficient Quantification and Cohabitation Standard

Numero d'incarto 11.2000.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision which dismissed their provisional request to cancel or reduce ongoing spousal support payments, and which had imposed court fees and ordered the appellant to pay CHF 3,000 in counterparty fees. The appellate court rejected the appeal as inadmissible in part because the appellant failed to specifically quantify the requested reduction in fees and instead vaguely referred to the "minimum tariff," and further ruled that the grounds cited for reducing fees—the ex-spouse's alleged cohabitation constituting grounds for eliminating support—were insufficient as the frequency of visits did not meet the legal standard for a stable cohabitation equivalent to marriage, thus confirming the original order regarding fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 18 cpv. 1 LTG, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 159 cpv. 3 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Spousal Support Reduction Appeal Dismissed for Insufficient Quantification and Cohabitation Standard: The appellate court rejected the appeal as inadmissible in part because the appellant failed to specifically quantify the requested reduction in fees and instead vaguely referred to the "minimum tariff," and further ruled that the grounds cited for reducing fees—the ex-spouse's alleged cohabitation constituting grounds for eliminating support—were insufficient as the frequency of visits did not meet the legal standard for a stable cohabitation equivalent to marriage, thus confirming the original order regarding fees and costs.

Parole chiave

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riduzione delle tasse coniuge causa di divorzio ricalcolo del mantenimento postmatrimoniale riduzione del mantenimento infantile scioglimento della società semplice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 124 III 52
Wife's Stable Cohabitation Bars Post-Divorce Maintenance and Pension Transfer
DTF 124 III 54
che arbitraria, in proposito, è se mai l'asserzione dell'appellante, il Tribunale federale avendo già avuto modo di spiegare a più riprese – come rammenta il Pretore con richiamo a DTF 124 III 54 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court used this procedural rule to decide the appeal through a simplified procedure because it was deemed unlikely to succeed.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was cited as the basis for assigning procedural costs according to the outcome of the appeal (losing party bears the costs).

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00054 · Lugano, 2 giugno 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa

__________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del

13 luglio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dalla dott. __________ __________, rispettivamente dal dott. __________ __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, ora __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 maggio 2000 presentato da __________ contro il decreto di stralcio emesso il

maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto del 9 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato dai ruoli un'istanza cautelare del 13 luglio 1998 con cui __________ __________ chiedeva l'annullamento immediato già in via provvisionale, o quanto meno la riduzione a fr. 867.50, di un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili da egli dovuto fino al 30 aprile 1999 all'ex moglie __________ __________ in virtù di una sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato;

che la tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 200.–) relative al decreto di stralcio sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'ex moglie un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili (dispositivo n. 3);

che contro quest'ultimo dispositivo __________ __________ è insorto con un appello del 22 maggio 2000 nel quale postula la riduzione della tassa di giustizia e delle spese “al minimo di tariffa in

fr. ...”, senza obbligo di ripetibili in favore della controparte o – subordinatamente – con obbligo di versare “fr. ... a titolo di ripetibili ridotte”;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è senz' altro appellabile, indipendentemente dal valore litigioso (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

che nondimeno, come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1985 pag. 95 consid. 1);

che identico principio vige, del resto, anche sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-

sachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);

che in concreto il litigio sugli oneri processuali e le ripetibili ha indubbiamente carattere pecuniario;

che nella misura in cui l'istante chiede genericamente una riduzione degli oneri processuali “al minimo di tariffa in fr. …” v'è da domandarsi pertanto se l'appello non risulti, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5);

che, comunque sia, in materia di spese giudiziarie il richiamo al “minimo di tariffa” non ha alcun senso, la tariffa non prevedendo né minimi né massimi, bensì il semplice addebito dei costi affrontati dal tribunale (art. 2 lett. b e c LTG);

che l'istante non critica l'ammontare di fr. 200.– fissato dal primo giudice siccome eccessivo per rapporto alle spese sopportate dalla Pretura, di modo che al riguardo il gravame non merita altra disamina;

che l'accenno al “minimo della tariffa” potrebbe interpretarsi, tutt'al più, come un richiamo implicito alla tassa di giustizia minima di fr. 250.– prevista dall'art. 18 cpv. 1 LTG per le cause di stato;

che nemmeno a tale proposito, tuttavia, il gravame è destinato a miglior sorte;

che l'appellante censura la tassa di giustizia, in effetti, per avere il primo giudice trascurato “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC non dando peso al comportamento illecito della controparte, la quale all'interrogatorio formale nella causa di divorzio aveva mentito sulla frequenza dei propri incontri settimanali con il nuovo amico (vedendosi finanche infliggere 15 giorni di detenzione per falsa dichiarazione in giudizio: CCRP, sentenza del

14 aprile 2000 negli incarti __________.__________.__________e __________.__________.__________);

che nel decreto di stralcio tuttavia il Pretore non ha sorvolato su tale circostanza, soggiungendo anzi che, seppure la convenuta avesse ammesso nella causa di divorzio la vera frequenza dei suoi incontri con il nuovo amico (oltre 4 volte la settimana e non solo 2 o 3), ciò non sarebbe bastato all'istante per dimostrare un concubinato suscettibile di giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124 III 52, 118 II 235, 116 II 394);

che tutto quanto l'appellante obietta a quest'ultimo riguardo si esaurisce nell'affermazione perentoria secondo cui una coabitazione di 4.25 giorni in media la settimana costituirebbe “convi-venza piena”, sicché il convincimento del Pretore sarebbe “asso-lutamente arbitrario” (memoriale, pag. 5 a metà);

che arbitraria, in proposito, è se mai l'asserzione dell'appellante, il Tribunale federale avendo già avuto modo di spiegare a più riprese – come rammenta il Pretore con richiamo a DTF 124 III 54 consid. aa – che un concubinato suscettivo di legittimare la soppressione del contributo di mantenimento è dato solo ove la comunione di vita fra partner sia stretta al punto da implicare doveri di fedeltà e assistenza analoghi a quelli che derivano da un matrimonio (art. 159 cpv. 3 CC);

che l'appellante neppure allude a un'eventualità del genere, limitandosi a insistere sulla durata media settimanale della coabitazione, criterio del tutto insufficiente per connotare un concubinato nell'accezione intesa dalla giurisprudenza;

che pure sulla tassa di giustizia l'appello si rivela perciò inconsistente;

che per quanto attiene alle ripetibili valgono per analogia le considerazioni testé espresse;

che nella misura in cui chiede la soppressione delle ripetibili in favore della controparte, in effetti, l'appellante fonda ancora una volta la sua domanda sui “giusti motivi” dell'art. 148 cpv. 2 CPC e sulla falsa dichiarazione rilasciata dall'ex moglie nella causa di divorzio, dimenticando che – in mancanza di ulteriori elementi, nella fattispecie non prospettati – egli non avrebbe verosimilmente ottenuto la soppressione del contributo alimentare nemmeno se la convenuta avesse ammesso la vera frequenza dei suoi incontri con l'amico;

che nella misura per contro in cui l'appellante rivendica una generica riduzione dell'indennità per ripetibili fissata dal primo giudice, la domanda – non cifrata – è nuovamente irricevibile, come già si è detto nei primi considerandi in diritto;

che, privo già a un sommario esame di buon esito, l'appello in rassegna può essere deciso con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;

che gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è neppure stato intimato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

– dott. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario