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11.2000.46 • TRAC TI 11.2000.46 Generato dall'IA

Appeal Against Increased Minimum Sale Price for Ward's Property

Numero d'incarto 11.2000.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual under voluntary interdiction appealed a supervisory authority's decision that increased the minimum sale price for the ward's property from the guardianship authority's set price of CHF 580,000 to CHF 725,000, based on an internal guideline requiring an offer 25-30% above the expert appraisal value. The court ruled that the supervisory authority must assess whether the sale conditions, especially the price, are acceptable relative to the probable outcome of a public auction for the benefit of the protected person, and found that the appellant demonstrated prior unsuccessful attempts to sell above the lower price, supported by an expert appraisal of CHF 580,000, leading the court to conclude that the lower price was realistic and a higher fixed price was not necessarily in the ward's best interest, thus accepting the appeal and reinstating the minimum price of CHF 580,000.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 1 CC, Art. 404 CC, Art. 404 cpv. 2 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 54a LAC, art. 424a cpv. 2; Appeal Against Increased Minimum Sale Price for Ward's Property: The court ruled that the supervisory authority must assess whether the sale conditions, especially the price, are acceptable relative to the probable outcome of a public auction for the benefit of the protected person, and found that the appellant demonstrated prior unsuccessful attempts to sell above the lower price, supported by an expert appraisal of CHF 580,000, leading the court to conclude that the lower price was realistic and a higher fixed price was not necessarily in the ward's best interest, thus accepting the appeal and reinstating the minimum price of CHF 580,000.

Parole chiave

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pubblico incanto valore delle vendite norme di procedura prezzo fisso autorità di vigilanza sulle tutele prestazioni minime Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 74 I 495
Certo è che l'autorità di vigilanza deve verificare l'opportunità di un simile modo di alienazione (DTF 74 I 495; RDT 1964 pag.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 54a LAC

Cited in the reasoning to establish that the appeal against the decision of the supervisory authority was admissible.

art. 424a cpv. 2

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of new documents based on the applicable procedural rules.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the general rule for imposing appeal costs, although costs were ultimately waived.

art. 404 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning as the substantive legal basis governing the sale of the ward's assets.

art. 404 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning to refer to the procedure for public auction, mentioned in the context of the supervisory authority's decision.

art. 404 cpv. 3 CC

Cited in the reasoning concerning the exceptional possibility of selling assets through private negotiation, which is the core issue of the dispute.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00046 · Lugano 30 giugno 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso del 20 aprile 2000 nella causa n. __________.__________ (amministra-zione della tutela: vendita di un fondo del tutelato) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, presentato da

__________ __________ -__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) Contro

la decisione del 10 aprile 2000 con cui la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha autorizzato la vendita a trattative private di un fondo in proprietà dell'appellante a un prezzo minimo di fr. 725'000.–;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se ____________________ -__________ contro la decisione emessa il 10 aprile 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 22 settembre 1999 __________ __________ -__________ (1957) ha chiesto di essere sottoposto a interdizione volontaria. Con decisione del settembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha accolto l'istanza, designando come tutore __________ __________. Questi si è rivolto il 17 settembre 1999 alla Delegazione tutoria per essere autorizzato a vendere a trattative private la particella n. __________RFD di __________, proprietà del tutelato. Con risoluzione del 28 marzo 2000 la Delegazione tutoria ha autorizzato l'alienazione a trattative private, fissando un prezzo minimo di fr. 580'000.–. In sede di approvazione, il 10 aprile 2000, la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha portato invece il prezzo minimo a fr. 725'000.–.

B. __________ __________ -__________ è insorto contro la decisione dell'autorità di vigilanza con un ricorso (recte: appello) del 20 aprile 2000 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di autorizzare la vendita a trattative private al prezzo minimo di fr. 580'000.–- fissato dalla Delegazione tutoria. La Delegazione tutoria di __________ si è rimessa al giudizio di questa Camera, mentre il tutore è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54*a* LAC). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile. La procedura è disciplinata dall'art. 424*a* CPC, ragione per cui i documenti nuovi prodotti dall'appellante sono ammissibili (art. 424*a* cpv. 2).

2. L'autorità di vigilanza ha autorizzato la vendita a trattative private del fondo in questione a un prezzo base di fr. 725'000.– fondandosi su una circolare interna, stando alla quale il consenso all'alienazione può essere concesso “in caso di proprietà individuale dove il prezzo offerto risulta superiore del 25-30% a quello peritale”. L'appellante censura tale decisione, facendo valere di avere proposto invano la vendita dell'immobile prima a fr. 750'000.–, poi a fr. 690'000.– e infine a fr. 675'000.–, senza che nessuno abbia manifestato interesse all'acquisto.

3. Per l'art. 404 cpv. 1 CC i fondi non possono essere alienati se non nel caso in cui gli interessi del tutelato lo esigano e secondo le istruzioni dell'autorità tutoria; la vendita ha luogo agli incanti pubblici e l'aggiudicazione dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente (cpv. 2); eccezionalmente la vendita può avvenire a trattative private, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). La legge non precisa se quest'ultima autorità, autorizzando un'alienazione a trattative private, debba approvare anche il contratto di vendita e il relativo prezzo. Certo è che l'autorità di vigilanza deve verificare l'opportunità di un simile modo di alienazione (DTF 74 I 495; RDT 1964 pag. 113; Egger in: Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 404 CC; Kaufmann in: Berner Kommentar, n. 11 ad art. 404 CC; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag.

363 con riferimenti), esaminando tutte le circostanze del caso e confrontare il contratto (compreso il prezzo di vendita) con il prevedibile risultato di un pubblico incanto. Per tale motivo l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza

avviene, di regola, sottoforma di ratifica dell'atto di compravendita (Egger, op. cit., loc. cit.; Kaufmann, op. cit., loc. cit.; Meier, op. cit., pag. 364 con

riferimenti). Nel caso di vendita a trattative private, di conseguenza, l'autorità tutoria dà il proprio consenso se, tenuto conto della situazione del tutelato, le condizioni della vendita, e in particolare il prezzo, risultano nell'interesse del tutelato medesimo. Quanto all'autorità di vigilanza, essa approva l'alienazione se le condizioni di vendita, e in particolare il prezzo, appaiono accettabili per rapporto al presumibile introito di un'asta pubblica (v. anche Guler in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I/2, n. 11 ad art. 404 CC).

4. In concreto non è litigiosa l'alienazione dell'immobile nel suo principio, né il consenso alla vendita a trattative private. Contestato è il prezzo minimo, che la Delegazione tutoria ha fissato in fr. 580'000.– e che l'autorità di vigilanza, fondandosi su una prassi amministrativa interna, ha maggiorato del 25%, portandolo a fr. 725'000.–. La questione è di sapere se ciò sia nell'interesse del tutelato.

5. Dagli attiprodotti in questa sede si evince che, effettivamente, il tutore ha pubblicato su vari quotidiani ticinesi un'offerta di vendita del fondo dapprima a fr. 750'000.– (doc. C) e in seguito a fr. 675'000.– (doc. E e F), ma senza alcun risultato. Gli unici interessati hanno proposto tra fr. 580'000.– e fr. 590'000.– (doc. L). Dandosi circostanze del genere, si può ragionevolmente ritenere che il prezzo minimo di fr. 580'000.– fissato dalla Delegazione tutoria sia realistico e che verosimilmente un pubblico incanto non darebbe esito migliore, tanto meno se si pensa che il perito incaricato ha stimato il valore commerciale dell'immobile proprio in fr. 580'000.–. Anzi, il perito ha specificato che tale valore è quello realizzabile in una libera e normale contrattazione di compravendita, giacché tiene conto dell'importanza della località, delle norme del piano regolatore e dei prezzi praticati a __________ negli ultimi tempi (perizia, pag. 3). Del resto, pur essendo stato offerto ripetutamente al prezzo fissato dall'autorità di vigilanza, il fondo non ha trovato acquirenti, né si può presumere che l'attuale situazione del mercato immobiliare lasci presagire sostanziali inversioni di tendenza a breve termine.

6. Si aggiunga che l'autorità di vigilanza neppure accenna al prezzo verosimilmente conseguibile nell'ambito di un pubblico incanto. Essa si limita a rilevare che, qualora non fosse possibile la vendita a trattative private sulla scorta del prezzo fissato, è pur sempre “possibile procedere mediante asta pubblica conformemente a quanto disposto dall'art. 404 cpv. 2 CC (piede d'asta al 1° turno fr. 580'000.–)”. Ma ciò non basta manifestamente a rendere attendibile che, in caso di pubblico incanto, si otterrebbe un risultato migliore per rapporto alle trattative private. Se ne desume in ultima analisi che, nel suo schematismo privo di riscontri concreti, la prassi dell'autorità di vigilanza di autorizzare la vendita a trattative private solo a un prezzo maggiorato del 30% rispetto al valore peritale (circolare n. 24, del febbraio 1997) non torna necessariamente a vantaggio del tutelato. E siccome nel caso in oggetto nessun elemento consente di ritenere che, indicendo un'asta pubblica, sia lecito attendersi un risultato più favorevole di quello conseguibile nel quadro di trattative private, nulla osta ad autorizzare la vendita a trattative private a un prezzo minimo di fr. 580'000.– (cfr. RDAT 1998-I n. 66 pag. 261).

7. Gli oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato nondimeno rinunciare

– eccezionalmente – al prelievo di tasse e spese. D'altro lato non si deve disconoscere che l'appellante avrebbe potuto, quanto meno, motivare la domanda presentando all'autorità di vigilanza i risultati infruttuosi dei tentativi intrapresi per vendere il bene a un prezzo superiore a quello stimato dal perito. Appare lecito perciò, per quanto attiene alle ripetibili, rinunciare parimenti a ogni assegnazione.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

L'istanza è accolta, nel senso che la vendita a trattative private della particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________ -__________, è autorizzata a un prezzo minimo di fr. 580'000.–. Le altre condizioni di vendita rimangono invariate.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Comunicazione alla Delegazione tutoria di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario