Spouse Separation: Appeal Inadmissibility Regarding Evidentiary Rulings and Revocation of Provisional Custody
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case concerning provisional custody measures following a petition for separation filed by one spouse against the other, an appeal was lodged against a lower court decision that modified evidence orders (including revoking a psychological evaluation mandate for one parent due to non-cooperation) and simultaneously revoked the temporary supercautelary custody previously granted to the mother. The appellate court declared the appeal inadmissible because the modification of evidence orders constitutes non-appealable procedural rulings, and the revocation of the provisional measure was issued *inaudita parte* (before full adversarial proceedings were concluded, as "contraddittorio" requires the final discussion after evidence collection), rendering the appeal against the provisional measure untimely under the relevant procedural code provisions, leading to the dismissal of the appeal and associated requests for legal aid and fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cpv. 1 CPC, Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 395 CPC, Art. 382 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Spouse Separation: Appeal Inadmissibility Regarding Evidentiary Rulings and Revocation of Provisional Custody: The appellate court declared the appeal inadmissible because the modification of evidence orders constitutes non-appealable procedural rulings, and the revocation of the provisional measure was issued *inaudita parte* (before full adversarial proceedings were concluded, as "contraddittorio" requires the final discussion after evidence collection), rendering the appeal against the provisional measure untimely under the relevant procedural code provisions, leading to the dismissal of the appeal and associated requests for legal aid and fees.
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding the modification of the order on evidence.
Cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding the modification of the precautionary measure, because it was not issued 'after adversarial proceedings'.
Applied to impose procedural costs on the appellant based on the outcome (losing party pays).
Testo completo
Incarto n. 11.2000.00041 · Lugano 13 aprile 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 1999 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 aprile 2000 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 28 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1962) e __________ nata __________ (1972) si sono sposati a __________ (__________) il 24 febbraio 1994 e dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1995;
che il 24 giugno 1999 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e ha chiesto in via provvisionale, in particolare, l'affidamento della figlia;
che il Pretore ha accolto la domanda con decreto emesso inaudita parte del 6 luglio successivo;
che alla discussione del 18 agosto 1999 __________ __________ ha avversato l'istanza e che entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova;
che con ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 il Pretore ha ordinato, tra l'altro, al Servizio sociale di __________ di svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni della figlia con ambedue i genitori e una mediazione sulle ragioni che sembrano ostare alla continuazione dell'assetto relazionale attuale e alle possibili soluzioni concordate;
che il 18 febbraio 2000, preso atto dell'indagine del Servizio sociale di __________, il Pretore ha ordinato al Servizio medico psicologico un'ulteriore indagine sulla capacità genitoriale delle parti;
che il 28 marzo 2000, accertato come __________ __________ __________ non si fosse presentata due volte a un appuntamento fissato dal Servizio medico psicologico, il Pretore ha revocato il mandato disposto il 18 febbraio 2000, convertendolo in un'indagine sulla capacità genitoriale del solo padre e revocando l'affidamento supercautelare della figlia alla madre;
che con appello del 7 aprile 2000 __________ __________ __________ chiede – previa concessione di una provvigione *ad litem* o quanto meno dell'assistenza giudiziaria – di annullare la predetta decisione;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che la decisione con la quale il Pretore ammette l'assunzione di determinate prove, così come quella che modifica tale decisione, è un'ordinanza e rientra nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 94), nulla mutando al riguardo che nella fattispecie il Pretore abbia modificato l'ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 con un decreto;
che nell'atto impugnato il Pretore ha, infatti, emanato due distinti provvedimenti: con l'uno ha modificato l'ordinanza sulle prove (dispositivo n. 1), con l'altro ha revocato una misura supercautelare (dispositivo n. 2);
che nel Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; v. anche Rep. 1983 pag. 5), di modo che sulla modifica dell'incarico al Servizio sociale di __________ l'appello risulta manifestamente irricevibile;
che, per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419*c* cpv. 1CPC);
che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 9 giugno 1999 in re B.);
che nella fattispecie il Pretore ha revocato il dispositivo n. 2 del decreto 6 luglio 1999, specificando che si trattava di una modifica di un decreto supercautelare;
che di conseguenza il decreto impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l'improponibilità dell'appello anche sulla modifica della misura cautelare;
che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che né la domanda di provvigione *ad litem* né quella di assistenza possono essere accolte, poiché il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole;
che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. La domanda di assistenza presentata da __________ __________ è respinta.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 80.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario