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11.2000.39 • TRAC TI 11.2000.39 Generato dall'IA

Servitude of Projection Appeal Withdrawal and Costs Allocation

Numero d'incarto 11.2000.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a prior decision that granted a servitude of projection for a retaining wall to one property over another. The appellants subsequently withdrew their appeal, which is generally treated as a voluntary withdrawal, requiring them to bear the court fees and expenses. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the rolls due to desistance, and imposed the procedural costs on the appellants jointly and severally, although the court fees were reduced because the decision was not based on a final judgment, and no legal costs were awarded because the opposing party had previously waived them.

Regesto Legislator

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Art. 674 cpv. 3 CC, Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; Servitude of Projection Appeal Withdrawal and Costs Allocation: The appellants subsequently withdrew their appeal, which is generally treated as a voluntary withdrawal, requiring them to bear the court fees and expenses. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the rolls due to desistance, and imposed the procedural costs on the appellants jointly and severally, although the court fees were reduced because the decision was not based on a final judgment, and no legal costs were awarded because the opposing party had previously waived them.

Parole chiave

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spese legali ripartizione delle spese muro di sostegno desistenza diritto di togliere le addizioni mancato anticipo delle spese stralcio della causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the final orders for acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, specifically for the reduction of the court fee because the procedure ended without a judgment.

art. 68 cpv. 1 e 2 LTF

Though the text mentions 'Non si attribuiscono ripetibili' (No costs awarded), it is implied that the rule governing the non-attribution of legal costs is applied, which is typically governed by the relevant procedural law regarding costs, which, in this context (an appeal decision from a Cantonal Court), relates to the costs assessment rule, here implicitly referencing the general power to decide on costs/reimbursements, although the specific cost articles cited in the disposal are *art. 21 LTG* (for the fee reduction) and the implicit application of cost rules for imposing the fees/expenses, but since no explicit LTF cost article is in the dispositive, only the cited ones stand.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.39 · Lugano 28 settembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997 dalla

Comunione dei comproprietari AO 1, (patrocinata dall' RA 2 ) contro

AP 2 , cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi AP 1, __________ e __________ , e la stessa AP 1, (patrocinati dall' RA 1, );

premesso che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________, proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________, proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo il confine tra i due fondi;

ricordato che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;

preso atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

rilevato che il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n. 3060 RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;

rammentato che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che, fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;

ritenuto che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il

2 luglio 2002;

constatato ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP

2 hanno ritirato l'appello;

posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desisten­za e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria