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11.2000.32 • TRAC TI 11.2000.32 Generato dall'IA

Appeal of Support Payments Withdrawn After Respondent's Death; Costs Waived

Numero d'incarto 11.2000.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional spousal and child support payments that were suspended by the lower court, the appellant withdrew her appeal after the respondent's death, with the withdrawal related to the period up to the death, as the deceased's post-mortem disability insurance would compensate for prior support payments. The court acknowledged the withdrawal, effectively removing the case from the docket, and reasoned that due to the unforeseen and extraordinary nature of the death, which was not imputable to either party, and the appellant's good faith in appealing due to ambiguous first-instance evidence regarding the respondent's finances, there were "just motives" to equitably waive court costs and compensation fees, also considering the appellant's severe financial distress, leading to the granting of judicial assistance to both parties due to their respective indigent circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 157 CPC, Art. 155 CPC, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal of Support Payments Withdrawn After Respondent's Death; Costs Waived: The court acknowledged the withdrawal, effectively removing the case from the docket, and reasoned that due to the unforeseen and extraordinary nature of the death, which was not imputable to either party, and the appellant's good faith in appealing due to ambiguous first-instance evidence regarding the respondent's finances, there were "just motives" to equitably waive court costs and compensation fees, also considering the appellant's severe financial distress, leading to the granting of judicial assistance to both parties due to their respective indigent circumstances.

Parole chiave

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contributo di mantenimento cautelare assegno di morte aiuto finanziario de cujus indennizzo per invalidità revoca del gratuito patrocinio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the legal basis for the equitable decision to waive the collection of fees/costs and the assignment of reimbursements due to 'just motives'.

art. 157 CPC

Cited as the procedural rule generally precluding the granting of legal aid when the appeal has no chance of success due to withdrawal, although an exception was made.

art. 155 CPC

Cited as the legal basis for granting the appellant legal aid due to indigence.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in relation to the overall decision-making process, although its specific application is encompassed by the subsequent orders regarding costs and legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00032 · Lugano, 14 settembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____._______ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 febbraio 1998 da

__________ __________, già in __________ (patrocinato dall'avv. __________. __________ __________, rispettivamente dalla lic. iur. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, nata __________, __________. __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che con decreto cautelare del 2 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha soppresso dal 1° dicembre 1999 i contributi di mantenimento dovuti in via provvisionale da __________ __________ alla moglie __________ (fr. 565.– mensili) e al __________ __________ (fr. 735.– mensili), nato il __________ 1987;

accertato che il 17 marzo 2000 __________ __________ è insorta a questa Camera, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del decreto impugnato, nel senso di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1980.25 mensili in favore di sé stessa e uno di fr. 980.– mensili in favore del figlio;

constatato che nelle sue osservazioni del 30 marzo 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

ricordato che la causa è stata istruita in appello fino al 20 giugno 2001, quando si è tenuto davanti a questa Camera il dibattimento finale, in esito al quale le parti hanno ribadito le loro posizioni;

visto che __________ __________ è deceduto il 18 luglio 2001 e che il 6 settembre successivo l'appellante ha dichiarato di “rinunciare all'appello” (per i contributi alimentari dal 1° dicembre 1999 fino al 18 luglio 2001), al marito essendo stata riconosciuta nel frattempo una rendita postuma AI, sicché lo Stato compenserà il credito per le prestazioni assistenziali a lei erogate con la spettanza di lei nei confronti dell'Assicurazione Invalidità;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

rilevato nondimeno che in concreto il ritiro dell'appello è dovuto a un fattore imprevisto e straordinario, non imputabile né all'una né all'altra parte;

ritenuto che l'appellante è stata anche indotta a ricorrere in buona fede, l'istruttoria di primo grado non consentendo in alcun modo di capire come il marito abbia potuto sopperire a sé stesso – senza reddito né sostanza – dal 1° dicembre 1999 al 1° settembre 2000, per tacere del fatto che il Pretore non poteva far decorrere la modifica del contributo provvisionale anteriormente all'emanazione del decreto (del 2 marzo 2000) senza che __________ __________ avesse sollecitato tale retroattività nemmeno al dibattimento finale del 22 ottobre 1999 (verbali, pag. 30 a metà);

considerato che, ciò posto, soccorrono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per soprassedere equitativamente e in via eccezionale al prelievo di oneri, così come per prescindere dall'assegnazione di ripetibili, per altro di difficile – se non impossibile – incasso, l'appellante trovandosi in gravi ristrettezze finanziarie;

osservato che, per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, tale beneficio andrebbe respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni possibilità di successo (art. 157 CPC), ma che per le ragioni eccezionali appena evocate si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro nell'indigenza (art. 155 CPC), come risulta dagli atti richiamati in prima sede dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;

appurato che analogo beneficio merita l'appellato, le cui ristrettezze economiche risultano dall'interrogatorio avvenuto davanti a questa Camera il 20 giugno 2001, e le cui probabilità di successo erano date, quanto meno in parte;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

4. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ __________, __________.

5. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria