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11.2000.30 • TRAC TI 11.2000.30 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Custody and Support Order in Divorce Proceeding Under New Law

Numero d'incarto 11.2000.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a provisional custody and support order stemming from a divorce proceeding initiated under old law, where the appellant, now opposing separation based on the new law, sought annulment of the order. The court reasoned that although the main divorce action was subject to the new law, a party's opposition to separation or divorce under the new statute does not automatically invalidate the pending provisional measures concerning spousal and child support, which must still be regulated for the interim period, thus the appeal was rejected, and the request for legal aid was denied due to the lack of apparent good grounds for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 114 CC, Art. 117 cpv. 2 CC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 115 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 157 CPC; Appeal Against Provisional Custody and Support Order in Divorce Proceeding Under New Law: The court reasoned that although the main divorce action was subject to the new law, a party's opposition to separation or divorce under the new statute does not automatically invalidate the pending provisional measures concerning spousal and child support, which must still be regulated for the interim period, thus the appeal was rejected, and the request for legal aid was denied due to the lack of apparent good grounds for the appeal.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio opposizione al divorzio mantenimento del figlio spese di gratuito patrocinio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

This article governed the principle that legal costs follow the event of the ruling, applied when distributing the costs for the appeal.

art. 157 CPC

This article was cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success ('buon diritto').

art. 158 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the impossibility of granting legal aid retroactively, though it was not explicitly cited in the dispositive order (Order 3); however, the core procedural ruling on legal aid is covered by Art. 157 CPC.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

This article was cited in the reasoning to assess the sufficiency of the appeal's motivation, but it does not appear in the final orders (dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00030 · Lugano, 23 gennaio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° giugno 1999 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________)

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 marzo 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ il 12 dicembre 2000;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1957) e __________ __________ __________ (1959) si sono sposati a __________, nel Canton __________, il __________ 1982;

che dal matrimonio sono nati __________, il __________ 1985, e __________, il __________ 1987;

che __________ __________ ha instato il 25 novembre 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 23 gennaio 1998;

che il 17 febbraio 1998 egli ha promosso causa di divorzio, cui la moglie si è opposta postulando la separazione;

che __________ __________ __________ ha inoltrato al Pretore il 1° giugno 1999 un'istanza “di modifica di misure provvisionali”, chiedendo di riformare precedenti accordi intercorsi con il marito, nel senso di condannare quest'ultimo a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili complessivi per i figli, da affidare a lei medesima, e di obbligare inoltre il coniuge a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei ragazzi;

che con decreto cautelare emanato il 2 giugno 1999 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha fissato i contributi alimentari, condannando __________ __________ a versare dal 1° giugno 1999 fr. 450.– mensili per la moglie e fr. 800.– mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari;

che all'udienza del 6 luglio 1999, indetta per la discussione dell'assetto provvisionale, è comparso il solo __________ __________, il quale ha proposto al Segretario assessore di confermare il decreto emesso senza contraddittorio e ha accettato anche di coprire metà delle spese mediche straordinarie destinate ai figli (previa informazione e approvazione del preventivo di spesa), ma si è opposto all'istanza per il resto;

che,

chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del 2 febbraio 2000 __________ __________ __________ ha confermato le sue

domande cautelari, mentre __________ __________ ha chiesto in tale occasione che l'istanza fosse “integralmente [[BG1]](#_msocom_1) respinta”;

che, statuendo il 13 marzo 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto parzialmente l'istanza, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di vista del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° giugno 1999 un contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari), ha imposto a __________ __________ di sussidiare inoltre la metà delle spese straordinarie (non solo mediche) in favore dei figli “previa discussione e accordo sulle stesse con la moglie”, ponendo per finire la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per un quarto a carico di __________ __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili;

che contro il decreto predetto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 14 marzo 2000 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato “come conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo diritto”, in particolare per avere essa dichiarato il 16 gennaio (recte: febbraio) 2000 al Pretore, nella causa di merito, di avversare anche la separazione, il termine quadriennale dell'art. 114 CC (applicabile in virtù dell'art. 117 cpv. 2 CC) non essendosi ancora compiuto;

che nelle sue osservazioni del 4 aprile 2000 __________ __________ propone di verificare se l'appello non equivalga a desistenza sul piano cautelare, subordinatamente di accertare se l'appello sia ricevibile “(anche a motivo del fatto che non vengono infatti formulate chiare censure contro il decreto che si afferma di impugnare)” e in via ancor più subordinata di respingere l'appello nel merito;

che il 12 dicembre 2000 __________ __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

e considerando

in diritto: che sotto il profilo dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC la motivazione dell'appello, seppure involuta, permette di capire quale sia il punto di vista dell'interessata e può di conseguenza reputarsi sufficiente;

che l'appellante insta per l'annullamento del decreto cautelare, in effetti, poiché a suo avviso il Segretario assessore, preso atto della sua dichiarazione del 16 gennaio 2000 di resistere non solo al divorzio, ma anche alla separazione, avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la causa di merito;

che a norma dell'art. 7*b* cpv. 1 tit. fin. CC, tutte le cause di divorzio o di separazione pendenti dinanzi a un'autorità cantonale il giorno dell'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) vanno giudicate secondo il nuovo diritto;

che nondimeno, contrariamente all'opinione dell'appellante, una causa di stato promossa sotto il vecchio diritto non va tolta dai ruoli per il solo fatto che la parte convenuta si opponga alla separazione o al divorzio fondandosi sulla legge nuova;

che il problema di sapere se siano dati i presupposti di un divorzio o di una separazione secondo il nuovo diritto (e il decorso dei quattro anni evocato dall'appellante non è l'unico motivo previsto dalla legge: si veda l'art. 115 CC) dovrà formare oggetto del giudizio finale nella sentenza di merito e comporterà, se mai, il rigetto dell'azione, ma non giustifica in alcun caso lo stralcio della causa a semplice richiesta della parte convenuta;

che del resto, quand'anche si seguisse – per avventura – la tesi secondo cui l'opposizione della convenuta al divorzio e il parallelo ritiro della domanda di separazione avrebbero estinto la procedura di merito, ciò non avrebbe esonerato in ogni modo il Segretario assessore dallo statuire sull'assetto provvisionale per il lasso di tempo intercorso fra l'introduzione dell'istanza cautelare e il venir meno della causa di merito, onde la totale infondatezza dell'appello già in questa prospettiva;

che, ciò posto, rimane da verificare se – come sostiene la controparte nelle osservazioni a questa Camera

– l'appello dell'interessata configuri finanche una manifestazione di desistenza dal procedimento cautelare;

che tale non è il caso nella fattispecie, l'appellante non dichiarando di recedere unilateralmente dall'istanza cautelare, ma solo di considerare superate le misure provvisionali poiché la presunta decadenza della causa di stato implicherebbe ormai l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (memoriale, pag. 3 in fondo);

che, venendo a mancare quest'ultima condizione, l'asserto dell'appellante cade nel vuoto e non può sicuramente essere interpretato come un atto di desistenza;

che per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 12 dicembre 2000 non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio qualsiasi parvenza di buon diritto (art. 157 CPC);

che per di più, il beneficio dell'assistenza giudiziaria nemmeno potrebbe conferirsi a titolo retroattivo, tanto meno per prestazioni risalenti a nove mesi prima dell'introduzione della richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158);

che, nondimeno, delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. __________ __________, __________o.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario