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11.2000.23 • TRAC TI 11.2000.23 Generato dall'IA

Appeal Regarding Mortgage Extension Refusal and Costs After Withdrawal Due to Debt Settlement

Numero d'incarto 11.2000.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a supervisory authority's decision which upheld a land registry officer's refusal to extend existing mortgages and register a new maximum mortgage, as agreed upon in a property sale contract where the seller committed to clearing the main property of encumbrances and shifting the burden to the remaining unit and the sold unit. The appealing party subsequently withdrew the appeal, stating the underlying debt was settled, but sought a ruling on costs concerning the necessity of a public deed for such mortgage modifications. The court, noting that mortgage extinction does not automatically cancel the inscription and that the appellant's communication indicated withdrawal due to changed circumstances, declared the case struck from the rolls due to desistment, imposing court costs on the appellant but denying compensation for the supervisory authority's legal fees, as it acted in its official capacity.

Regesto Legislator

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Art. 6 LRF, Art. 103 cpv. 2 RRF, Art. 956 CC, Art. 826 CC, Art. 825 CC, Art. 21 LTG; Appeal Regarding Mortgage Extension Refusal and Costs After Withdrawal Due to Debt Settlement: The appealing party subsequently withdrew the appeal, stating the underlying debt was settled, but sought a ruling on costs concerning the necessity of a public deed for such mortgage modifications. The court, noting that mortgage extinction does not automatically cancel the inscription and that the appellant's communication indicated withdrawal due to changed circumstances, declared the case struck from the rolls due to desistment, imposing court costs on the appellant but denying compensation for the supervisory authority's legal fees, as it acted in its official capacity.

Parole chiave

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spese legali recesso dal contratto procedura di realizzazione del pegno immobiliare compravendita opposizione tardiva limiti dell'aggravio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 6 LRF
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1);
Art. 103 cpv. 2 RRF
che il termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n.
Art. 956 CC
25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag.
Art. 826 CC
che tuttavia l'estinzione del credito ipotecario non comporta la cancellazione automatica dell'ipoteca (art. 826 CC; DTF 104 Ib 259 consid.
Art. 825 CC
12 ad art. 825 CC con riferimenti);
Art. 21 LTG
The court reduced the court fee because the procedure ended with a withdrawal, not a judgment on the merits.
Art. 159 cpv. 2 OG
che non si giustifica invece di attribuire ripetibili alla Sezione del registro fondiario e di commercio, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia);
Art. 102 cpv. 2 RRF
che per quanto riguarda la comunicazione dell'odierno giudizio, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol.

Giurisprudenza citata

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DTF 104 Ib 259
826 CC; DTF 104 Ib 259 consid.
DTF 91 II 149
che, ciò posto, su questo punto il ricorso non può – contrariamente a quanto ritiene l'interessato – dirsi privo d'oggetto per il solo fatto che il debito garantito sia estinto, né che la lite sia venuta meno indipendentemente dalla volontà dell'interessato (DTF 91 II 149 consid.
DTF 111 Ib 191
8), motivo per cui la questione di sapere quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura pendente se la lite non fosse divenuta senza oggetto non denota alcun interesse legittimo (DTF 111 Ib 191 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The court reduced the court fee because the procedure ended with a withdrawal, not a judgment on the merits.

art. 159 cpv. 2 OG per analogia

Used analogously to deny legal costs/reimbursement to the Land Registry Section as it acted in its official capacity.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00023 · Lugano 27 febbraio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___-__.____–__/__ __ (estensione e svincolo ipotecario, iscrizione d'ipoteca massimale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che oppone

__________ __________, __________e (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________) alla

Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1.Se dev'essere accolto il ricorso del 25 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 24 gennaio 2000 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con atto pubblico del 20 settembre 1999 rogato dal notaio dott. __________ __________, __________ __________ ha venduto a __________ __________ la proprietà per piani n. 2, pari a 439/1000 della particella n. __________RFP di __________ __________;

che nel medesimo atto il venditore si è impegnato a svincolare il fondo base da ogni ipoteca, “in modo che il pegno abbia a gravare solo la quota di proprietà per piani numero 1”, e a costituire in favore dell'acquirente un'ipoteca massimale di fr. 820 000.– con interesse del 10% in primo grado sulla quota alienata;

che con due istanze del 25 ottobre 1999 il notaio __________ __________, agendo in rappresentanza delle parti, ha chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano di estendere tre ipoteche, per complessivi fr. 1 000 000.–, alla proprietà per piani n. 1 con svincolo del fondo base, iscrivendo la predetta ipoteca massimale sulla proprietà per piani n. 2;

che con avviso di rigetto del 28 ottobre 1999 l'ufficiale ha respinto entrambe le richieste;

che __________ __________ ha impugnato il 3 novembre 1999 tale decisione davanti alla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, chiedendo di ordinare all'ufficiale di dar seguito alle istanze del 25 ottobre 1999, “salvo l'indicazione del tasso di interesse dell'ipoteca massimale, che non va iscritto”;

che, statuendo il 24 gennaio 2000, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente;

che contro la predetta decisione __________ __________ è insorto con un ricorso del

25 febbraio 2000 nel quale chiede di accogliere le istanze o quanto meno, in subordine, di dar seguito alle domande senza indicare il tasso d'interesse dell'ipoteca massimale o, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione impugnata “nella misura in cui esige per svincolare la celebrazione di un nuovo atto pubblico”, ordinando all'ufficiale di iscrivere le istanze debitamente modificate;

che nelle sue osservazioni del 10 marzo 2000 la Sezione del registro fondiario propone di respingere il ricorso;

che il 12 aprile 2000 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso, divenuto privo d'oggetto in seguito alla “chiusura della posizione debitoria (…) garantita dalle ipoteche gravanti l'intero mappale __________”;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1);

che il termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134 seg.), ragione per cui il gravame, tempestivo, è ricevibile;

che il ricorrente reputa privo d'oggetto il suo ricorso in esito alla chiusura della posizione debitoria garantita dalle ipoteche iscritte sulla particella n. __________, ma insiste per un giudizio sulle spese e le ripetibili affinché questa Camera statuisca sulla questione di sapere se, a un esame di verosimiglianza, il riporto dei pegni dal fondo costituito in proprietà per piani a una singola quota richiedesse l'atto pubblico (lettera del 12 aprile 2000);

che tuttavia l'estinzione del credito ipotecario non comporta la cancellazione automatica dell'ipoteca (art. 826 CC; DTF 104 Ib 259 consid. 2), la quale rimane formalmente iscritta nel registro fondiario e potrebbe finanche – stando alla dottrina dominante e alla prassi delle autorità del registro fondiario – essere riutilizzata in garanzia di un nuovo credito (cfr. RNRF n. __________/__________pag. 319 consid. 3b; Trauffer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 12 ad art. 825 CC con riferimenti);

che il ricorrente non pretende per altro che i pegni in oggetto siano stati cancellati nel frattempo, ma sostiene che un istituto bancario reclamerebbe la consegna delle ipoteche;

che, ciò posto, su questo punto il ricorso non può – contrariamente a quanto ritiene l'interessato – dirsi privo d'oggetto per il solo fatto che il debito garantito sia estinto, né che la lite sia venuta meno indipendentemente dalla volontà dell'interessato (DTF 91 II 149 consid. 1);

che nelle circostanze evocate lo scritto del 12 aprile 2000 non può che interpretarsi come ritiro del ricorso;

che per quanto riguarda l'indicazione degli interessi dell'ipoteca massimale, il ricorrente riconosce nel medesimo scritto come corretto l'operato dell'ufficiale dei registri (pag. 2, lett. b);

che il ritiro di un ricorso equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375 consid. 8), motivo per cui la questione di sapere quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura pendente se la lite non fosse divenuta senza oggetto non denota alcun interesse legittimo (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);

che la desistenza comporta – per principio – l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla causa, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

che non si giustifica invece di attribuire ripetibili alla Sezione del registro fondiario e di commercio, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia);

che per quanto riguarda la comunicazione dell'odierno giudizio, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3,1, pag. 201 in alto);

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza.

Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario