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11.2000.157 • TRAC TI 11.2000.157 Generato dall'IA

Appeal of Inadmissible Objections to Civil Enforcement Order

Numero d'incarto 11.2000.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that rejected an objection to a civil enforcement order, which itself sought compliance with a prior judgment ordering the removal of boards from a window in a property. The appellate court reasoned that an objection to a civil enforcement order can only contest the executory nature of the title or the identity between the imposed performance and the requested one, not the merits of the underlying dispute. Since the appellant raised new arguments concerning the finality of the original judgment for the first time on appeal—arguments which were not properly raised as an appeal at that earlier stage—and because the other challenges related to the merits, the appeal was ultimately deemed inadmissible in the scope it was received and was therefore rejected, confirming the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 493 CC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 309 cpv. 2 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis CPC; Appeal of Inadmissible Objections to Civil Enforcement Order: The appellate court reasoned that an objection to a civil enforcement order can only contest the executory nature of the title or the identity between the imposed performance and the requested one, not the merits of the underlying dispute. Since the appellant raised new arguments concerning the finality of the original judgment for the first time on appeal—arguments which were not properly raised as an appeal at that earlier stage—and because the other challenges related to the merits, the appeal was ultimately deemed inadmissible in the scope it was received and was therefore rejected, confirming the lower court's decision.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione causa civile eccezione di incostituzionalità legittimazione a ricorrere allontanamento opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

Cited as the basis for issuing the final judgment/ruling.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to impose procedural costs on the appellant due to losing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00157 · Lugano, 29 dicembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con opposizione del 17 novembre 2000 da

__________ __________, __________ al precetto esecutivo intimatogli il 9 novembre 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa l'11 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 12 aprile 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a __________ __________ “di rimuovere le assi posate nel vano della finestra situata al pianterreno del rustico sito sul fondo particellare n. __________RFD di __________, di proprietà della signora __________ __________ ”;

che il 9 novembre 2000 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile inteso al rispetto dell'ordine;

che un'opposizione al precetto esecutivo sollevata il 17 novembre 2000 da __________ __________ è stata respinta dal medesimo Pretore con decisione dell'11 dicembre 2000;

che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con uno scritto al Pretore del 16 dicembre 2000 in cui, senza formulare richieste precise, dichiara di non accettare né il giudizio impugnato né la sentenza del 12 aprile 1999, oggetto di un ricorso;

che, visto il contenuto dello scritto, il Pretore ne ha disposto la trasmissione a questa Camera per competenza;

che l'atto non è stato notificato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che la decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CC) e può essere impugnata con appello nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1);

che in linea di principio lo scritto trasmesso dal Pretore a questa Camera può quindi essere trattato come appello;

che, ciò posto, andrebbe verificata la ricevibilità dell'atto per quanto riguarda la sua tempestività (il plico è stato consegnato dall'appellante alla posta di __________ il 23 dicembre 2000) e i requisiti formali previsti dall'art. 309 cpv. 2 CPC (art. 309 cpv. 5 CPC);

che in concreto, nondimeno, ci si può esimere da tale disamina, l'appello rivelandosi già a prima vista destinato all'insuccesso;

che con l'opposizione a un precetto esecutivo civile il debitore può contestare invero l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493), come pure l'identità fra la prestazione imposta dal titolo e quella richiesta dal precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza del

16 giugno 2000 in re I. contro B., consid. 3), ma non può rimettere in discussione il merito della lite;

che nella fattispecie l'opponente sembra sostenere – per la prima volta in appello – il mancato passaggio in giudicato del titolo alla base del precetto (la sentenza emanata dal Pretore il 12 aprile 1999), “contro la quale avevo fatto ricorso (mio scritto del 16 aprile 1999)”;

che in realtà l'interessato si è limitato il 16 aprile 1999 a scrivere al Pretore una lettera in cui, pur premettendo esplicitamente di “non contestare i considerandi della sentenza”, dichiarava “a malincuore” di non voler ottemperare all'ordine impartitogli (doc. D, primo foglio);

che tale comunicazione non poteva lontanamente interpretarsi come appello o ricorso per cassazione, né l'interessato ha mai sollecitato l'invio dell'atto a questa Camera o alla Camera di cassazione civile, di modo che l'esecutività della sentenza citata non può seriamente essere messa in dubbio;

che, per il resto, le argomentazioni esposte nel noto scritto del 16 dicembre 2000 riguardano il merito della lite e non sono più ricevibili in sede di opposizione al precetto esecutivo civile;

che nelle condizioni descritte la decisione impugnata, in cui il Pretore si è limitato giustamente a esaminare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nel titolo, resiste alla critica;

che gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'impugnazione non è nemmeno stata intimata;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario