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11.2000.148 • TRAC TI 11.2000.148 Generato dall'IA

Husband Granted Legal Aid Despite Undisclosed Insurance Payment in Divorce Proceedings

Numero d'incarto 11.2000.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a husband's denied request for legal aid in divorce proceedings, the court reviewed the initial denial which was based on the husband's failure to account for a recent CHF 33,000 insurance payment for water damage and his general reticence regarding his finances. The appellate court found that the appellant demonstrated clear objective indigence at the time of his initial application, citing substantial debts, a low part-time income insufficient for minimum needs, and the subsequent sale of shared property leaving him as a joint debtor on a significant remaining mortgage balance. Furthermore, the court reasoned that the insurance money, intended to cover a patrimonial loss rather than increase assets, was not used to improve his precarious financial state and thus did not constitute an abuse of rights disqualifying him from aid, leading to the reversal of the lower court's decision and granting of legal aid for both the first instance and the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 156 cpv. 1 CPC, Art. 52 OG, art. 155 CPC, art. 157 CPC, art. 148 cpv. 1 CPC, art. 64 LTF; Husband Granted Legal Aid Despite Undisclosed Insurance Payment in Divorce Proceedings: The appellate court found that the appellant demonstrated clear objective indigence at the time of his initial application, citing substantial debts, a low part-time income insufficient for minimum needs, and the subsequent sale of shared property leaving him as a joint debtor on a significant remaining mortgage balance. Furthermore, the court reasoned that the insurance money, intended to cover a patrimonial loss rather than increase assets, was not used to improve his precarious financial state and thus did not constitute an abuse of rights disqualifying him from aid, leading to the reversal of the lower court's decision and granting of legal aid for both the first instance and the appeal.

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio divorzio su richiesta comune estinzione del debito finanziamento dell'assicurazione caso di rigore coniugale assicurazione di protezione giuridica Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 124 I 1
Legal Aid and Indigence Threshold: Exclusion of Non-Essential Expenses
DTF 120 Ia 179
Denial of State Legal Assistance for Insufficient Proof of Financial Destitution in Debt Proceedings
DTF 108 V 265
Invalidity Pension Calculation for Apprentice: Notional Earnings Determination
DTF 108 Ia 508
DTF 108 Ia 508, 120 Ia 179) è chiara.
DTF 104 Ia 34
Se non che, un abuso di diritto nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria può ravvisarsi solo ove la malafede appaia correlata alla domanda, ad esempio quando l'istante sperperi le proprie liquidità proprio in vista della causa (DTF 104 Ia 34 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 156 cpv. 1 CPC

Cited in the consideration setting out the general rules for judicial assistance, relevant to the decision on the appeal's merits.

art. 155 CPC

Cited in the consideration setting out the general rules for judicial assistance, relevant to the decision on the appeal's merits.

art. 157 CPC

Cited in the consideration setting out the general rules for judicial assistance, relevant to the decision on the appeal's merits.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited when discussing the standard rule for court costs, although ultimately waived in the operative part.

art. 64 LTF

Implied, as the dispositive grants legal aid ('gratuito patrocinio'), which corresponds to the provision for legal aid/free legal assistance.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00148 · Lugano 6 luglio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 6 aprile 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto emanato il 21 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1936) e __________ __________ (1941), cittadini __________, si sono sposati a __________ (__________) il __________° __________ 1962. Dall'unione sono nati __________ (1963) e __________ (1979). Il 14 agosto 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e per il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. __________.__________.__________). La conciliazione è decaduta infruttuosa il 19 ottobre 1998. Il 6 aprile 1999 __________ __________ ha promosso causa di divorzio, postulando l'adozione di misure cautelari e nuovamente il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 17 dicembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi. La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il Segretario assessore ha accolto inoltre la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta. Con decreto del 21 novembre 2000 egli ha respinto invece la analoga richiesta formulata dal marito.

B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorto con un appello del 29 novembre 2000 nel quale chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sia in prima sede che in appello. Il legale di __________ __________ ha comunicato, con scritto del 6 dicembre 2000, di non formulare osservazioni all'appello, essendo la sua cliente deceduta il 24 apri-le 2000, prima ancora che il Segretario assessore statuisse sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attore. Tutti gli eredi di __________ __________ hanno poi rinunciato alla successione e l'Ufficio fallimenti di __________ ha chiuso la liquidazione dell'eredità giacente, per mancanza di attivo, l'11 dicembre 2000.

Considerando

in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.

155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1998 II 19, 1993 II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta l'istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 52 OG; DTF 108 V 265 e segg.; RDAT 1998 II 19).

2. Nella fattispecie il primo giudice ha respinto la domanda perché il

27 ottobre 1998 l'attore aveva ricevuto dalla “__________ __________ ” un versamento di fr. 33'000.– in liquidazione di un danno d'acqua verificatosi nell'abitazione coniugale, senza essere stato in grado di documentare, seppure richiesto, come avesse speso la somma di fr. 32'900.– prelevata dal conto bancario due giorni dopo. Viste la poca chiarezza sulla destinazione dell'importo e la reticenza mostrata dall'istante nell'illustrare la propria situazione finanziaria, il Segretario assessore ha ritenuto non potersi far luogo al beneficio.

3. L'appellante sostiene di avere speso l'importo di fr. 32'900.– per far fronte alle proprie spese correnti, trovandosi egli in una situazione economica precaria. Egli ricorda di avere avuto debiti per fr. 150'000.– circa e uno stipendio di soli fr. 1'270.– mensili. Nulla avrebbe giustificato di privilegiare la pendenza nei confronti del proprio legale e quella verso lo Stato rispetto agli altri debiti. Ora, dagli atti risulta che l'appellante guadagna fr. 1'400.– lordi mensili come ricezionista a tempo parziale presso la __________ __________ di __________ (verbale di udienza del 22 novembre 1999, doc. I nell'inc. __________.__________.__________). Tale reddito non gli garantisce neppure la copertura del fabbisogno minimo. Per il resto egli non ha sostanza, tranne un conto presso il __________ __________ di __________, in passivo di qualche decina di franchi tanto alla chiusura del 1998 quanto a quella del 1999 (estratto conto nell'inc. __________.__________.__________). La particella n. __________di __________, già in comproprietà con l'ex moglie, è stata venduta ai pubblici incanti nel corso di causa, e i comproprietari sono rimasti debitori solidali nei confronti del creditore ipotecario per il saldo scoperto di fr. 47'655.10 (doc. C nell'inc. __________.__________.__________). Per di più, l'appellante ha esecuzioni in corso per un totale di fr. 153'591.90 e attestati di carenza beni per complessivi fr. 64'418.20 (estratto dell'Ufficio di esecuzione nell'inc. __________.__________.__________). La sua indigenza emerge pertanto da atti ufficiali e la situazione di bisogno il 14 agosto 1998, data di presentazione dell'istanza (cfr. DTF 108 Ia 508, 120 Ia 179) è chiara. Quanto alla probabilità di buon esito insita nella causa di divorzio, basti rammentare che l'azione è stata accolta.

4. Rimane da esaminare se, come ritiene il primo giudice, l'appellante abbia commesso abuso di diritto utilizzando, per fini rimasti sconosciuti, l'indennità di fr. 32'900.– versatagli il 27 ottobre 1998 dalla citata assicurazione. Se non che, un abuso di diritto nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria può ravvisarsi solo ove la malafede appaia correlata alla domanda, ad esempio quando l'istante sperperi le proprie liquidità proprio in vista della causa (DTF 104 Ia 34 consid. 4; Rep. 1996 pag. 233). L'indennità assicurativa per danni ha il fine di coprire una perdita di valore del patrimonio subita dall'assicurato, senza con ciò apportare un aumento degli attivi. Ricevendo fr. 33'000.– in liquidazione di danni occorsi all'abitazione coniugale, l'appellante non ha quindi visto aumentare il proprio patrimonio. Del resto, quand'anche si volesse considerare tale indennizzo come un attivo, il suo impiego per scopi rimasti imprecisati non risulta avere portato alcun giovamento alla precaria situazione economica dell'appellante. In particolare, il creditore ipotecario aveva disdetto il mutuo di fr. 464'455.10 (estratto dell'Ufficio di esecuzione, nell'inc. __________.__________.__________) già nel maggio 1998, per mancato pagamento dell'ammortamento 1997 e 1998, come pure degli interessi ipotecari del primo semestre 1998 (verbale di udienza del 24 settembre 1998, nell'inc. __________.__________.__________). Del resto la convenuta aveva dato atto, nella propria risposta del 15 giugno 1999, che il marito non aveva più l'importo prelevato (risposta, pag. 4). L'attore è rimasto quindi in evidente stato di indigenza anche dopo l'incasso dell'indennizzo assicurativo. Ciò posto, non soccorrono gli estremi per negare all'appellante l'assistenza giudiziaria. L'appello deve quindi essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.

5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta non può tuttavia considerarsi tale, non avendo postulato la reieizione dell'appello (Rep. 1997 pag. 137 in alto). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” cui possa essere imposto il pagamento di spese o la rifusione di ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore in appello, essa merita accoglimento per le ragioni già esposte nel considerando che precede e per il buon esito del gravame.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

__________ __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

2. __________ __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________i.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– Ufficio fallimenti di __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario