Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a divorce action, one party appealed a lower court's decision regarding provisional measures, specifically challenging the custody arrangement for their daughter and the amount of spousal and child support, but subsequently withdrew the appeal after the parties reached a comprehensive agreement on the effects of the divorce. The court, noting that the appeal was withdrawn due to a settlement, dismissed the case from the docket and ruled that the withdrawing party should generally bear the costs of the appeal proceedings, though these costs were reduced to a minimum due to the appellant's financial situation and the parties' demonstrated goodwill, while the parties' agreement regarding the compensation of legal fees was respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court, noting that the appeal was withdrawn due to a settlement, dismissed the case from the docket and ruled that the withdrawing party should generally bear the costs of the appeal proceedings, though these costs were reduced to a minimum due to the appellant's financial situation and the parties' demonstrated goodwill, while the parties' agreement regarding the compensation of legal fees was respected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the reduction of procedural costs based on the parties' financial conditions and good faith.
Cited as a procedural basis for the ruling, although the specific application is covered by the general withdrawal/desistment.
Testo completo
Incarto n.: 11.2000.00142 · Lugano 4 luglio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 febbraio 1999 da
__________ __________, __________ (rappresentato dall'avv. __________ __________ -__________i, __________) con
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare del 30 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disciplinato la vita separata dei coniugi __________ e __________ __________, in particolare l'affidamento della figlia __________ (nata il ____________________ 1986) alla madre, il diritto di visita del padre e il contributo alimentare dovuto da questi per la figlia e la moglie;
accertato che il 16 novembre 2000 __________ __________ ha appellato tale decreto, postulando l'affidamento della figlia a sé medesimo, riservato il diritto di visita della madre, o in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a suo carico;
preso atto che nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata ora la lettera del 28 giugno 2001 con cui __________ __________ dichiara di ritirare l'appello per avere, le parti, sottoscritto nel frattempo una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale consentono alla compensazione delle ripetibili anche per la procedura di appello;
ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire solo sugli oneri processuali di seconda sede;
considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto delle condizioni finanziarie dell'appellante e della buona volontà dimostrata dai coniugi (art. 21 LTG);
osservato che in materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti stesse hanno pattuito nella convenzione (clausola n. 2.8, sentenza del 26 giugno 2001);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario