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11.2000.141 • TRAC TI 11.2000.141 Generato dall'IA

Property Owners' Attempt to Relocate Parking Servitude Denied Due to Lack of Changed Circumstances

Numero d'incarto 11.2000.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners sought to transfer a registered parking servitude burdening their property to an adjacent, equally suitable spot, arguing this change would allow for a more homogeneous and practical garden expansion, but the court dismissed the appeal upholding the lower court's decision, reasoning that a transfer under relevant civil code requires a "serious interest" stemming from *new needs* of the burdened property relative to the time the servitude was established, and the appellants failed to demonstrate any such change in circumstances, nor did they prove the asserted aesthetic or practical benefit of the proposed garden extension, especially since a previous attempt to build a parking space on that same area had been rejected by authorities due to traffic safety concerns.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 322 lett. a CPC, Art. 742 cpv. 1 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Property Owners' Attempt to Relocate Parking Servitude Denied Due to Lack of Changed Circumstances: L'art. 15 CPC prevede chequando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Nelle loro conclusioni del 9 ottobre 2000 gli attori hanno indicato un valore litigioso “superiore a fr. 8000.–”, non contestato dai convenuti e ripreso dal Pretore. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ammissibile.

Parole chiave

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trasferimento della proprietà proprietà immobiliare area di parcheggio mutamento delle circostanze sottrazione di una cosa mobile registro dello stato civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 57 II 157
D'altro lato l'interesse legittimo non deve necessariamente procurare un vantaggio economico; può anche consistere nella salvaguardia di valori estetici “degni di protezione” (DTF 57 II 157 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 742 cpv. 1 CC

This provision concerning the transfer of a servitude was the core legal basis for rejecting the appeal on the merits.

Art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to order that procedural costs follow the event (loser pays).

Art. 15 CPC

Cited in the reasoning to establish admissibility of the appeal based on the value in dispute, and indirectly informs the procedural outcome.

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to reject the request to introduce new documents in the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2000.141 · Lugano 14 gennaio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (trasporto di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 novembre 1999 da

__________ e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 novembre 2000 presentato contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________RFP (ora __________RT) di __________ __________. __________ e __________ __________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________. Entrambi i fondi, su cui sorgono case di abitazione, fanno parte di un complesso edilizio denominato “__________ __________ ”, che comprende anche le particelle n. __________, __________, __________, __________, __________e __________, tutte edificate salvo le n. __________e __________. Gli accessi alle singole particelle sono regolati da vicendevoli servitù. Un diritto di passo con ogni veicolo a favore delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, ____________________e __________è stato iscritto il 30 agosto 1989 nel registro fondiario, in specie, a carico delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Su queste ultime è stata formata una strada asfaltata che collega i fondi dominanti alla pubblica via.

__________

C. Il

12 novembre 1999 __________ e __________ __________ hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campa­gna per ottenere che la servitù di posteggio in favore di __________ e __________ __________ fosse trasferita sul posto auto contiguo, da loro usato. Con risposta del 16 dicembre 1999 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale. Statuendo il 23 ottobre 2000, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 13 novembre 2000 nel quale chiedono che la servitù di posteggio sia trasferita dall'attuale posto auto a quello contiguo e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 9 gennaio 2001 __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 15 CPC prevede chequando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Nelle loro conclusioni del 9 ottobre 2000 gli attori hanno indicato un valore litigioso “superiore a fr. 8000.–”, non contestato dai convenuti e ripreso dal Pretore. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ammissibile.

2. Gli appellanti chiedono, preliminarmente, che siano versati agli atti nuovi documenti. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude “nuovi fatti, prove ed eccezioni” in appello. Documenti nuovi non potrebbero nemmeno – per ipotesi – essere acquisiti d'ufficio da questa Camera, la quale può ordinare unicamente l'assunzione delle prove “giusta l'art. 88 lett. a, b, c” (art. 322 lett. a CPC), vale a dire perizie e ispezioni, la riassunzione di testimoni o l'interrogatorio formale delle parti. Ciò premesso, la richiesta degli appellanti si rivela già di primo acchito irricevibile.

3. Giusta l'art. 742 cpv. 1 CC se l'uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprie­tario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un'altra parte non meno adatta per il fondo dominante. L'interesse del richiedente dev'essere serio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 337 n. 2309b) e deve configurarsi come l'espressione di bisogni nuovi del fondo serviente rispetto al momento in cui il diritto è stato costituito (Simonius/Sutter, Schweizerisches

Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 74, n. 20). Il proprietario gravato non può rimettere in discussione l'assetto

di una servitù in qualsiasi momento (Rep. 1998 pag. 201 consid. 6a con richia­mi). D'altro lato l'interesse legittimo non deve necessariamente procurare un vantaggio economico; può anche consistere nella salvaguardia di valori estetici “degni di protezione” (DTF 57 II 157 consid. 2a). Il trasporto esige inoltre che la servitù gravi solo una parte del fondo servien­te, che il richiedente dimostri un interesse legittimo alla modi­fica della situazione, che l'esercizio della servitù risulti confacente anche dopo il suo spostamento e che il proprietario del fondo serviente assuma i costi dell'intervento (Rep. 1998 pag. 200 in alto; Petipierre in: Kommentar zum Schweizerischen Privat­recht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8–11 ad art. 742). Lo spostamento della servitù, in sintesi, può anche causare al beneficiario qualche svantaggio, purché si tratti di inconvenienti minori (Rep. 1998 pag. 202 consid. 7).

4. Il Pretore ha ritenuto che nel caso in esame l'area gravata dalla servitù di posteggio era indicata chiaramente dai documenti giustificativi sin dal 1990 ed era delimitata sul terreno da dadi di por­fido, pacifico essendo altresì che l'esercizio del diritto fosse sem­pre avvenuto da parte dei convenuti sul posto auto più vicino alla strada cantonale. A mente del primo giudice l'altro posto auto (quello usato dagli attori) è “leggermente più sco­mo­do” poiché situato tra il primo posto auto e l'accesso all'autorimessa degli attori stessi, ma ciò non ostava di per sé allo spostamento della servitù. Al trasporto ostava il fatto che gli attori intendessero ampliare il loro giardino con un guadagno di superficie minimo, oltre che antiestetico. Donde la mancanza di qualsiasi serio interesse al trasferimento della servitù.

5. Gli appel­lanti sostengono che la loro intenzione di ingrandire il giardino annettendo il posto auto presso la pubblica via è serio, “pratico ed economico”. Affermano inoltre che lo spostamento della servitù permetterebbe loro di ampliare il giardino in modo omogeneo e conveniente, ciò che legittimerebbe la loro richiesta. Essi trascurano tuttavia di non avere addotto alcuna modifica della situazione dei fondi dopo la costituzione della servitù litigiosa, ipotesi che del resto non traspare nemmeno dagli atti di causa. La situazione attuale dei fondi corrisponde, in sostanza, a quella che esisteva al momento in cui la particella degli attori è stata gravata del diritto di posteggio. Ora, lo spostamento di una servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC presuppone, come detto, l'esistenza di nuovi bisogni del fondo gravato rispetto al momento in cui l'onere fu iscritto (sopra, consid. 3; Rep. 1998 consid. 6a con riferimenti; cfr. anche Besson, La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge, in: JdT 1969 I 279). Tale non è il caso in concreto, sicché l'azione è destinata all'insuccesso già per questo motivo.

6. Si aggiunga che, quand'anche si volesse – per avventura – prescindere dall'esigenza di un cambiamento delle circostanze, l'azione non sarebbe destinata a miglior sorte. Incombeva difatti agli attori dimostrare un serio interesse allo spostamento della servitù. In realtà costoro hanno allegato un progetto di ingrandimento del giardino che prevede l'occupazione della superficie gravata dalla servitù e di uno scorporo su cui si trovano le cassette delle lettere e il cassonetto dei rifiuti (“area comune”), disegnato in verde (doc. F), all'inizio della pubblica via. Si ricordi però che il 17 maggio 1999 essi avevano già presentato una analoga domanda di costruzione per realizzare, sul­la stessa superficie, un posteggio (domanda del 17 maggio 1999 con planimetria doc. B, nel fascicolo “documenti richiamati”). Il Dipartimento del territorio aveva formulato allora avviso negativo con l'argomento che l'estensione del posteggio e la costruzione di un muretto di delimitazione della proprietà avrebbero ridotto il raggio d'entrata richiesto a norma di legge per immettersi sulla strada privata e avrebbe impedito una “corretta manovra d'uscita sulla cantonale, in zona già oggi abbastanza critica e pericolosa” (preavviso del 30 agosto 1999, nel fascicolo “documenti richiama­ti”). Con ogni evidenza la sicurezza del traffico sarebbe compro­messa anche con l'estensione del giardino sulla medesima area, che comporterebbe essa pure una riduzione del raggio d'ingresso per acce­dere alla strada privata. Gli appellanti sono quindi ben lungi dall'avere dimostrato che il progettato ampliamento del giardino sulla superficie già oggetto dell'infruttuosa domanda di costruzione del 17 maggio 1999 sarebbe stato verosimilmente approvato dall'autorità amministrativa, né hanno prodotto un qualsivoglia preavviso di quest'ultima. Nelle circostanze descritte il “serio interesse” dei proprietari gravati allo spostamento della servitù non può pertanto ritenersi dato.

7. È appena il caso di soggiungere che l'appello andrebbe respinto pur limitandosi a considerare la prospettata estensione del giardino sulla superficie occupata dall'odierna servitù di posteggio. Gli attori, infatti, hanno solo prodotto uno schizzo sommariamen­te colorato che prevede la divisata estensione (doc. F). Non han­no provato però l'asserito vantaggio estetico e pratico che ridonderebbe al loro fondo in seguito all'annessione del posteggio litigioso. Il fascicolo processuale non contiene alcun disegno preciso che dimostri la possibilità di ottenere un giardino con una superficie “unica e omogenea” grazie all'estensione sulla superficie occupata dal posteggio. Anzi, per quanto si può dedurre dagli atti, in particolare dalla planimetria 1:200 (doc. D), l'estensione del giardino sul posteggio litigioso non sembra denotare alcun vantaggio apprezzabile. Lungi dall'essere “unica e omogenea”, la superficie così liberata sarebbe infatti frastagliata e il suo sfruttamento poco razionale. Se ne conclude che, infondato su tutta la linea, l'appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata, anche se per motivi diversi da quelli esposti dal Pretore.

8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno presentato osservazioni per i tramite di un legale, un'equa inden­nità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria