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11.2000.14 • TRAC TI 11.2000.14 Generato dall'IA

Guardianship Sale Authorization Upheld Against Incapacitated Owner's Appeal

Numero d'incarto 11.2000.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, who was declared incapacitated and is under official guardianship, appealed a supervisory authority's decision that partially upheld a prior authorization for the private sale of his property, raising his minimum sale price, arguing against the sale due to the property's personal and financial value and offering to maintain it himself. The court reasoned that the sale was in the incapacitated person's best interest because he lacked the liquidity for necessary property maintenance, which was urgent for parts of the property, and that the revised minimum sale price, determined via expert appraisal and in compliance with specific agricultural land sale regulations which preclude public auction, was commercially reasonable, thus upholding the decision to reject the appeal while waiving appeal costs given the appellant's financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 3 CC, Art. 420 CC, Art. 404 cpv. 1 CC, Art. 404 CC, Art. 69 LDFR, Art. 148 cpv. 1 CPC; Guardianship Sale Authorization Upheld Against Incapacitated Owner's Appeal: The court reasoned that the sale was in the incapacitated person's best interest because he lacked the liquidity for necessary property maintenance, which was urgent for parts of the property, and that the revised minimum sale price, determined via expert appraisal and in compliance with specific agricultural land sale regulations which preclude public auction, was commercially reasonable, thus upholding the decision to reject the appeal while waiving appeal costs given the appellant's financial situation.

Parole chiave

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autorità tutoria proprietà privata pubblico incanto vendita a prova valore delle vendite pubblicazione del testamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 404 CC

The court confirmed the decision to authorize the private sale of the properties as being in the interest of the person under guardianship.

art. 313bis CPC

Used to reject the appeal using the simplified procedure without notifying the opposing party.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for determining appeal costs, although an exception was made in the final order.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2000.00014 · Lugano 22 febbraio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____/_.____.____ (autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone

__________ __________, __________

alla

__________ __________ di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 gennaio 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 18 gennaio 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1936) è stato dichiarato interdetto il 26 gennaio 1996. __________ __________, tutore ufficiale, è stato nominato suo tutore. L'11 gennaio 1999 __________ __________ ha inviato un rapporto alla __________ __________ __________ __________, chiedendo l'autorizzazione di vendere a trattative private i fondi n. __________ (quota di ½) e __________RF di quel Comune, proprietà di __________ __________, a __________ __________, fratello di questi e comproprietario del fondo n. __________, al prezzo complessivo di fr. 5'000.–.

B. Con risoluzione del 18 gennaio 1999 la __________ __________ __________ __________ ha autorizzato la vendita a trattative private, salvo domandare maggiori informazioni alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che ha fatto allestire una perizia sul valore dei fondi. La __________ __________ di __________ ha poi confermato il 12 aprile 1999 il suo consenso alla vendita per il prezzo complessivo di fr. 5'000.–, che teneva conto dei lavori eseguiti sui fondi dall'acquirente interessato. La vendita a trattative private è stata approvata dall'autorità di vigilanza, a norma dell'art. 404 cpv. 3 CC, il 22 aprile 1999.

C. __________ __________ è insorto contro la decisione della __________ __________ con un ricorso del 19 aprile 1999, integrato il 26 aprile successivo. L'autorità di ricorso ha completato l'istruttoria, chiedendo informazioni alla Sezione dell'agricoltura sul prezzo non esorbitante del fondo n. __________RF __________, situato in zona agricola. Chiuso lo scambio degli allegati con le osservazioni al ricorso del tutore e della __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha accolto parzialmente il ricorso con decisione del 18 gennaio 2000, autorizzando la vendita a trattative private al prezzo minimo di fr. 8'600.– per il fondo n. __________ (quota di ½) e di fr. 813.– per il fondo n. __________.

D. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ è insorto con un ricorso (recte: appello) del 27 gennaio 2000 nel quale ribadisce di opporsi alla vendita. L'appello non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54*a* LAC). Il tutelato capace di discernimento è legittimato a ricorrere personalmente contro una decisione a lui sfavorevole (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I/2, n. 28 ad art. 420 CC con riferimenti). Le esigenze formali dell'appello, in simili casi, vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi dell'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Ciò è appunto il caso in concreto. Tempestivo, il gravame è quindi ricevibile.

2. L'autorità di vigilanza ha autorizzato la vendita a trattative private, ritenendola nell'interesse del tutelato perché permetterebbe di reperire, senza prestiti bancari, liquidità da immettere nella manutenzione della casa in cui egli abita. L'appellante critica tale decisione, ripetendo la sua ferma volontà di mantenere le proprietà, per l'importante valore personale che esse hanno, sia dal profilo morale sia da quello economico. Egli si dichiara disposto altresì a provvedere personalmente alla falciatura e alla manutenzione dei fondi.

3. L'appellante si oppone alla vendita dei fondi, adducendo che questi hanno per lui un importante valore morale e finanziario. Si tratta quindi di verificare se la vendita sia richiesta dai suoi interessi (art. 404 cpv. 1 CC). Ora, il tutelato è proprietario anche della casa in cui abita, gravata da oneri ipotecari (doc. 12), e non ha liquidità sufficiente per provvedere alla manutenzione indispensabile

(doc. 6, 9). Inoltre i fondi di cui è stata autorizzata la vendita, in specie il vigneto (part____________________versano

in parte in stato di grave abbandono e richiedono interventi urgenti e importanti, che il proprietario non è in grado di sopportare (doc. 1, 6). Egli d'altra parte non è più in grado di occuparsene nemmeno personalmente, nonostante quanto affermi, tant'è che gli ultimi lavori (estirpazione e allontanamento di vecchi ceppi) sono stati eseguiti dal comproprietario (doc. 5). Non si può quindi seriamente negare che la vendita dei fondi n. __________e __________sia nell'interesse del tutelato.

4. L'appellante sembra contestare anche il prezzo di vendita approvato dall'autorità di vigilanza. Contrariamente all'art. 404 cpv. 3 CC, che prescrive di regola l'asta pubblica per la vendita di immobili di tutelati, l'art. 69 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) la vieta su base volontaria. Le disposizioni della LDFR, in quanto legislazione speciale e recente, prevalgono sulla regola dell'art. 404 CC. Gli immobili agricoli appartenenti a un tutelato non possono pertanto essere messi ai pubblici incanti, ma la vendita a trattative private deve essere approvata dall'autorità di vigilanza secondo l'art.

404 cpv. 3 CC (Rivista di diritto tutelare 1996 pag. 148). L'autorità di vigilanza deve in particolare esaminare se il prezzo di vendita è adeguato, tenendo in considerazione l'art. 69 LDFR (Guler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 9 ad art. 404 CC). Il prezzo massimo deve dunque essere stabilito in conformità agli art. 66 a 68 LDFR e deve essere approvato dall'autorità competente per il rilascio di autorizzazioni di vendita di fondi agricoli (Steinauer, Rivista di diritto tutelare 1997, pag. 47). In concreto l'autorità di vigilanza ha fatto allestire una perizia sul valore commerciale dei due fondi (doc. 3). Il perito, che ha compiuto un sopralluogo nel marzo 1999, ha valutato a fr. 813.– il bosco (fondo n. __________, già __________) e a fr. 17'199.– il fondo agricolo (n. __________, già __________), sulla base di un prezzo commerciale di fr. 12.– il m2 per il vigneto. Interpellata dall'autorità di vigilanza in seguito al ricorso del proprietario contro la decisione della Delegazione tutoria, la Sezione dell'agricoltura ha comunicato che il prezzo di acquisto massimo per il vigneto non doveva superare fr. 15.40 il m2 (doc. 11).

5. Tutto ciò posto, si può ragionevolmente concludere che il prezzo minimo di vendita fissato dall'autorità di vigilanza, che corrisponde al valore commerciale determinato dal perito (doc. 3), è ragionevole. Il prezzo minimo per la vendita della quota di comproprietà del vigneto non supera il limite massimo valutato dalla Sezione dell'agricoltura ed è pertanto conforme alla LDFR. Tenuto conto del valore commerciale di fr. 813.– determinato per il bosco (part. n. __________), oggettivamente modesto, una vendita a trattative private appare più favorevole al tutelato, poiché consente di evitare le spese dell'asta pubblica. In ultima analisi, quindi, la decisione di autorizzare la vendita a trattative private dei fondi n. __________ (quota di ½) e __________RF di __________, si rivela nell'interesse di quest'ultimo e rispetta l'art. 404 CC. L'appello, infondato, può essere respinto con la procedura dell'art. 313*bis* CPC, senza intimazione alla controparte.

6. Gli oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'appellante, che ha agito personalmente, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla parte appellata, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– __________ __________, tutore ufficiale, __________.

Comunicazione:

– __________ degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario