Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Divorce Litigation Dismissed for Procedural Defects and Prematurity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court's rejection of their request for legal aid to pursue litigation against an ex-spouse regarding a divorce decree, arguing the rejection was erroneous, but the appellate court treated the "instance of petition" as an appeal and found it inadmissible because it failed to specify the legal grounds for challenging the lower court's reasoning, and further held that legal aid can only be granted concurrently with the initiation of the main legal action, thus dismissing the appeal as, even if admissible, it sought assistance prematurely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC, art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Divorce Litigation Dismissed for Procedural Defects and Prematurity: pronuncia: 1. Trattata come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the final ruling procedure before the Court of Appeal.
Cited in the reasoning to establish that the decision was appealable, thus treating the request as an appeal.
Cited in the reasoning regarding the formal requirement (statement of grounds) for the appeal.
Cited in the reasoning regarding the imposition of costs, though the court ultimately waived them.
Testo completo
Incarto n. 11.2000.00137 · Lugano, 9 novembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 presentata da
__________ __________ __________, __________
contro il decreto del 26 ottobre 2000 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'“istanza di petizione” introdotta da __________ __________ __________ contro il decreto del Pretore;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 20 ottobre 2000 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché le designasse un patrocinatore d'ufficio ai fini di promuovere causa contro l'ex marito __________ __________ __________ e rimettere in discussione la sentenza di divorzio;
che con decreto del 26 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, la nomina di un patrocinatore d'ufficio potendo “avvenire solo in seguito alla promozione di una causa ordinaria”;
che contro tale atto __________ __________ __________ è insorta con un'“istanza di petizione” del 7 novembre 2000 nella quale chiede di nominarle un patrocinatore d'ufficio e di riformare in tal senso il decreto impugnato;
che la richiesta non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il decreto con cui un Pretore rifiuta a una parte il beneficio dell'assistenza giudiziaria è appellabile (art. 158 cpv. 2 CPC), sicché da questo profilo l'“istanza di petizione” può essere trattata come appello;
che un appello deve contenere nondimeno – sotto pena di nullità – l'indicazione dei motivi sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che nella fattispecie l'interessata si duole di pretese sopraffazioni e di asserite truffe subìte al momento del divorzio, ma non spiega per quali ragioni la motivazione in base alla quale il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe erronea;
che di conseguenza, seppure trattata come appello, l'“istanza di petizione” appare già di primo acchito inammissibile;
che del resto, si volesse anche prescindere da insufficienze formali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito al più presto – come ha rilevato il Pretore – contestualmente all'atto introduttivo della lite (Rep. 1995 pag. 231 n. 58);
che nella misura in cui insiste per ottenere l'assistenza giudiziaria prima ancora di avere intentato causa, l'interessata reitera una domanda ingiustificata;
che pertanto, foss'anche ricevibile, l'appello andrebbe in ogni modo respinto;
che gli oneri dell'attuale sentenza andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv.
1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Trattata come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a __________ __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario