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11.2000.132 • TRAC TI 11.2000.132 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal After Revocation of Alimony Order

Numero d'incarto 11.2000.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal against a provisional measure imposing a monthly alimony payment for a son who had reached the age of majority, the appellate court noted that the appellant withdrew the appeal after the lower court revoked the contested support order due to the child's graduation. The court reasoned that the withdrawal of an appeal constitutes abandonment, generally making the withdrawing party responsible for procedural costs and requiring reimbursement of fair compensation to the counterparty, while adjusting the judicial fee due to the lack of a judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17 TOA, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal After Revocation of Alimony Order: The court reasoned that the withdrawal of an appeal constitutes abandonment, generally making the withdrawing party responsible for procedural costs and requiring reimbursement of fair compensation to the counterparty, while adjusting the judicial fee due to the lack of a judgment on the merits.

Parole chiave

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contributo di mantenimento cautelare ritiro dell'azione di divorzio decreto di abbandono pagamento dell'emolumento decisioni incidentali maggiore età Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 TOA

Used to justify the amount awarded for legal costs (ripetibili) to the appellee.

art. 21 LTG

Cited to justify the reduction of the court fee because the case was terminated without a judgment on the merits.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in conjunction with the decision to strike the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n.: 11.2000.00132 · Lugano 7 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da

__________ __________, __________ e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________);

premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;

accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello;

preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;

ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);

ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia fr. 100.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria