Appeal Withdrawal After Revocation of Alimony Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal against a provisional measure imposing a monthly alimony payment for a son who had reached the age of majority, the appellate court noted that the appellant withdrew the appeal after the lower court revoked the contested support order due to the child's graduation. The court reasoned that the withdrawal of an appeal constitutes abandonment, generally making the withdrawing party responsible for procedural costs and requiring reimbursement of fair compensation to the counterparty, while adjusting the judicial fee due to the lack of a judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 TOA, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal After Revocation of Alimony Order: The court reasoned that the withdrawal of an appeal constitutes abandonment, generally making the withdrawing party responsible for procedural costs and requiring reimbursement of fair compensation to the counterparty, while adjusting the judicial fee due to the lack of a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the amount awarded for legal costs (ripetibili) to the appellee.
Cited to justify the reduction of the court fee because the case was terminated without a judgment on the merits.
Cited in conjunction with the decision to strike the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
Testo completo
Incarto n.: 11.2000.00132 · Lugano 7 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da
__________ __________, __________ e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________i, __________);
premesso che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa, fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;
accertato che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'appello;
preso atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;
ricordato che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
rilevato che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);
ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a*) tassa di giustizia fr. 100.–
*b*) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 750.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria