Appeal Dismissal for Untimeliness in Child Support Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an action concerning child support following a divorce decree, the appellant sought review of a lower court's decision regarding a maintenance contribution for their university-attending adult child, claiming financial inability to meet the awarded payments. The appellate court determined that the appeal, filed on October 18, 2000, after the decision was served on September 20, 2000, was manifestly untimely because the ten-day appeal period applicable to special maintenance proceedings under the Code of Civil Procedure had expired on October 2, 2000, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible, with costs imposed on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 428 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Dismissal for Untimeliness in Child Support Modification: The appellate court determined that the appeal, filed on October 18, 2000, after the decision was served on September 20, 2000, was manifestly untimely because the ten-day appeal period applicable to special maintenance proceedings under the Code of Civil Procedure had expired on October 2, 2000, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible, with costs imposed on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court decided on the inadmissibility of the appeal based on this procedural rule.
Used to determine that procedural costs are to be borne by the appellant.
Testo completo
Incarto n.: 11.2000.00131 · Lugano 24 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 14 maggio 1999 da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 18 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1994, sostanzialmente confermata da questa Camera il
20 febbraio 1996 (inc. __________.__________.__________), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, ha disposto l'affidamento dei figli __________ (____________________1980) e __________ (1978) alla madre, con obbligo per il padre di versare ai figli un contributo mensile di fr. 500.– ciascuno oltre agli assegni familiari;
che __________ __________ ha cessato alla fine dell'aprile 1998 i versamenti al figlio __________, divenuto maggiorenne;
che con istanza del 14 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere dal padre un contributo alimentare di fr. 1'190.– mensili durante gli studi universitari;
che all'udienza del 24 settembre 1999, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto – in via subordinata – un importo di fr. 200.– mensili;
che, esperita l'istruttoria, l'istante ha ridotto a fr. 1'140.– mensili il contributo alimentare richiesto;
che le parti hanno rinunciato al dibattimento finale;
che, statuendo il 18 settembre 2000, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo mensile di fr. 1'190.– dal 1° maggio al 31 dicembre 1998, di fr. 990.– dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, di fr. 940.– dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 e di fr. 200.– dal 1° gennaio 2000 fino al termine degli studi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lui, tenuto a rifondere al figlio fr. 3'000.– per ripetibili;
che contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un ricorso (*recte*: appello) del 18 ottobre 2000, facendo valere sostanzialmente l'impossibilità finanziaria di far fronte ai contributi impostigli dal Pretore;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che in concreto l'istante ha promosso un'azione di mantenimento secondo gli art.
279 e 286 cpv. 2 CC, trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;
che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428*bis* CPC);
che l'appellante ammette di avere ricevuto la sentenza impugnata, intimata dalla Pretura il 19 settembre 2000, il 20 settembre 2000 (appello, pag. 1);
che il termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che in concreto il termine per ricorrere è scaduto quindi il lunedì 2 ottobre 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 18 ottobre 2000, si rivela manifestamente tardivo e come tale improponibile;
che, data la palese inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313*bis* CPC;
che gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario