Co-Owner's Appeal Withdrawal After Conflict of Interest Finding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court acknowledged the withdrawal of an appeal filed by a single co-owner against a lower court's decision appointing a new administrator for the apartment owners' association, noting that the withdrawal was due to the appellant's lawyer also representing the association, creating a conflict of interest. The court held that the withdrawal constituted a voluntary desistance, making the appealed decision moot and resulting in the case being struck from the roll, imposing a reduced court fee on the appellants while denying reimbursement of legal costs because the appeal would likely have been rejected on the merits due to the lack of standing of a single co-owner to appeal such a decision independently of the association, and further noting the original decision's procedural flaw concerning the right to be heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 368 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Co-Owner's Appeal Withdrawal After Conflict of Interest Finding: The court held that the withdrawal constituted a voluntary desistance, making the appealed decision moot and resulting in the case being struck from the roll, imposing a reduced court fee on the appellants while denying reimbursement of legal costs because the appeal would likely have been rejected on the merits due to the lack of standing of a single co-owner to appeal such a decision independently of the association, and further noting the original decision's procedural flaw concerning the right to be heard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the decision to levy a reduced court fee based on the circumstances.
Cited as the legal basis for issuing the decree/decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2000.00126 · Lugano, 14 dicembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (proprietà per piani: nomina dell'amministratore) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del
28 settembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________, e __________ __________, __________. __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
nei confronti della
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________;
premesso che con sentenza (“decreto”) del 29 settembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________, __________ __________ e __________ __________, un nuovo amministratore al Condominio “__________ __________ ” di __________ nella persona di __________ __________, __________;
preso atto che contro tale sentenza si è appellata il 12 ottobre 2000 la comproprietaria __________ __________ __________ __________ __________, postulando l'annullamento del “decreto” e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo contraddittorio;
accertato che con lettera del 21 novembre 2000 gli istanti hanno dichiarato a questa Camera di ritirare la richiesta intesa alla nomina dell'amministratore, la loro legale essendo nel contempo patrocinatrice della comunione dei comproprietari e non potendo quindi rappresentarli senza trovarsi in un conflitto d'ordine deontologico;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e che le ragioni addotte in concreto, riconducibili alla figura dell'avvocato, non bastano a denotare “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio della soccombenza;
stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ricordato d'altra parte che nelle azioni intese alla nomina di un amministratore della proprietà per piani la legittimazione passiva compete alla sola comunione dei condomini (Bösch in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 in fine ad art. 712*q*);
ritenuto di conseguenza che l'appello in esame, presentato da una singola comproprietaria a titolo personale (e non dalla comunione dei comproprietari), sarebbe verosimilmente sfuggito a un esame di merito;
posto che, ciò premesso, non si giustifica di attribuire ripetibili;
considerato in ogni modo, a futura memoria, che nonostante la verosimile irricevibilità dell'appello, in concreto la sentenza (e non “decreto”: art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC in relazione con l'art. 368 cpv. 2 CPC) emessa dal Pretore sarebbe stata dichiarata nulla d'ufficio, il primo giudice avendo disatteso con ogni evidenza il principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC);
osservato che, per concludere, appare opportuno comunicare il presente decreto anche all'amministratore designato e agli altri comproprietari, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza impugnata è dichiarata caduca e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono poste a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ (__________);
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario