Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2000.115 • TRAC TI 11.2000.115 Generato dall'IA

Appeal on Provisional Measures Concerning Neighborly Noise Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 11.2000.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's decision that rejected their request for provisional measures concerning neighborly relations, specifically seeking to restrict nighttime operations and noise from a public establishment. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, having had their provisional request entirely rejected, lacked a legitimate interest in appealing the decision to uphold the rejection, and furthermore, their challenge regarding costs and reimbursement was too vaguely formulated to meet procedural requirements. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the associated court fees were imposed on the appellant, with no award for counter-reimbursement since the opposing party was not duly served.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 309 cpv. 2 lett. d ed, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC, art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC; Appeal on Provisional Measures Concerning Neighborly Noise Deemed Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, having had their provisional request entirely rejected, lacked a legitimate interest in appealing the decision to uphold the rejection, and furthermore, their challenge regarding costs and reimbursement was too vaguely formulated to meet procedural requirements. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the associated court fees were imposed on the appellant, with no award for counter-reimbursement since the opposing party was not duly served.

Parole chiave

Generato dall'IA
immissioni foniche esclusione del dibattimento pubblico provvedimenti provvisori eccezione di incostituzionalità presupposto processuale decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 120 II 7
che nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid. 2a);
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC

Used to decide the appeal via the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC

Cited as the formal requirement that the appellant failed to meet regarding the specification of claimed amounts, leading to the appeal being inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current decision follow the outcome (since the appeal was rejected as inadmissible).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2000.00115 · Lugano 18 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____._____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 maggio 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________o);

*giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre 2000*;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 4 maggio 1999 __________ __________, titolare delle proprietà per piani n. __________, __________, __________ e __________della particella n. __________RFD di __________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare a __________ __________, proprietario della particella n. __________RFD sulla quale si trova il “__________ __________ ”, di far cessare ogni attività all'esercizio pubblico dopo le ore 23.00 (e ogni attività esterna dopo le 22.00), di astenersi da qualsiasi immissione molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico durante le ore precedenti la chiusura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per impedire rumori e schiamazzi dopo la chiusura e di versare un'indennità di fr. 100'000.–;

che in via cautelare l'attore ha postulato i medesimi provvedimenti, esclusa la pretesa pecuniaria;

che alla discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ si è opposto alle domande cautelari;

che, esperita l'istruttoria, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro conclusioni sulla scorta di un memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale;

che, statuendo il 22 settembre 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili;

che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la reiezione dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna dell'attore a prestare una garanzia di fr. 500'000.–;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che scopo dell'appello è quello di sottoporre il giudizio di primo grado a un'autorità di ricorso affinché ne modifichi il dispositivo, unico a passare in forza di giudicato;

che legittimata ad appellare è la parte cui deriva pregiudizio dalla decisione impugnata, ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in tutto, le proprie domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in tutto, quelle della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130);

che in concreto il Pretore ha respinto interamente l'istanza di misure cautelari presentata dall'attore;

che nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid. 2a);

che l'appello potrebbe essere ammissibile, tutt'al più, nella misura in cui censurasse l'importo delle ripetibili assegnategli;

che in concreto, tuttavia, l'appellante si limita a protestare genericamente spese e ripetibili, senza cifrare l'importo rivendicato;

che tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309);

che anche su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile;

che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313*bis* CPC;

che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato nemmeno intimato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario