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11.2000.1 • TRAC TI 11.2000.1 Generato dall'IA

Masonic Lodge Disclosure Dispute Precautionary Order Appeal

Numero d'incarto 11.2000.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The petitioners sought a precautionary order to prevent the respondent from making further disclosures about them following a letter where the respondent detailed alleged wrongdoing by the petitioners concerning a Masonic lodge and other financial matters. The lower court initially granted a temporary order but subsequently rejected the main application and the appeal, holding that while the circulated writing might constitute a personality infringement, the petitioners failed to provide sufficient evidence, beyond the initial act, to demonstrate the *verisimilitude* of an *imminent* or *current* further unlawful infringement of their personality rights, which is required to sustain a provisional measure, and further, that refusing to hear a witness in the first instance did not constitute a denial of justice as the evidence for the witness's expected testimony was purely conjectural.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 28*c* cpv. 1 CC, art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC; Masonic Lodge Disclosure Dispute Precautionary Order Appeal: The lower court initially granted a temporary order but subsequently rejected the main application and the appeal, holding that while the circulated writing might constitute a personality infringement, the petitioners failed to provide sufficient evidence, beyond the initial act, to demonstrate the *verisimilitude* of an *imminent* or *current* further unlawful infringement of their personality rights, which is required to sustain a provisional measure, and further, that refusing to hear a witness in the first instance did not constitute a denial of justice as the evidence for the witness's expected testimony was purely conjectural.

Parole chiave

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oggetto della lite testimonianza eccezioni processuali lesione della personalità diritto di manifestare notifica della situazione patrimoniale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28*c* cpv. 1 CC

This provision establishes the requirement for proving imminent or current illicit injury to personality as the basis for seeking precautionary measures, which was the central issue addressed in the appeal's outcome (rejection of the appeal).

art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC

These procedural rules were cited in relation to the appellants' failure to properly request the examination of a witness before the appellate court, justifying the court's reasoning regarding the inadmissibility of this ground of appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article governs the allocation of procedural costs based on who loses the case, cited in the dispositive orders for imposing costs on the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 11.2000.00001 · Lugano 3 marzo 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 novembre 1999 da

__________, __________ (__________) __________, __________, e __________, __________ (tutti patrocinati dall'avv. __________, __________)

contro

arch. __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 30 dicembre 1999 presentata da __________, __________ e __________ contro il decreto emesso il 20 dicembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Ai primi di novembre del 1999 __________ ha inviato a un imprecisato numero di persone uno scritto, datato 22 ottobre 1999, nel quale sosteneva di essere stato allontanato dalla loggia massonica “__________” di __________ a causa di “malversazioni operate principalmente da __________ e __________ ” nei suoi confronti. Il 6 novembre 1999 __________, __________ __________ e __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che a __________ fosse ingiunto in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi da qualsiasi divulgazione di informazioni, comunicazioni, affermazioni, apprezzamenti in forma verbale, scritta, telefonica, elettronica o di altro genere riguardanti la loro persona. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio l'8 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto la richiesta.

B. All'udienza del 1° dicembre 1999, indetta per la discussione del provvedimento cautelare, __________ si è opposto alla domanda. Vistesi respinte tutte le offerte di prove, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 20 dicembre 1999, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili.

C. Contro il citato decreto __________, __________ e __________ sono insorti con un appello del 30 dicembre 1999 nel quale chiedono – previa adozione di una misura cautelare inaudita parte – l'accoglimento dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2000 __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto: 1.

Il Segretario assessore ha respinto la domanda cautelare, in sostanza, poiché gli istanti non avevano reso verosimile che il convenuto intendeva diffondere altre informazioni sul loro conto. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che il contenuto del noto scritto è lesivo della loro personalità e che l'invio dello stesso a una gran cerchia di persone è la seria e concreta premessa per la continuazione di una campagna diffamatoria nei loro confronti. Essi rilevano infine che la mancata audizione di un teste da parte del primo giudice configura diniego di giustizia poiché quel teste avrebbe descritto il comportamento del convenuto, persona incline alla denigrazione.

2. Davanti al primo giudice gli istanti non hanno chiesto che fosse accertata una violazione della loro personalità, bensì che fosse adottato un provvedimento cautelare inteso a proibire una siffatta violazione. Ora, giusta l'art. 28*c* cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una

giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection

de la personnalité, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier in: Media Lex 1/95 29 seg.).

3. In concreto, come si è accennato, nel novembre del 1999 il convenuto ha inviato a un numero indeterminato di persone uno scritto nel quale comunicava – tra l'altro – che __________ era stato posto in stato di accusa per conseguimento fraudolento di falsa attestazione, che __________ aveva reso una falsa testimonianza davanti al Ministero pubblico, che le denunce penali sporte da egli medesimo erano apparse fondate al punto da indurre il Procuratore pubblico a ordinare un sequestro di documentazione presso l'abitazione di __________ e presso una società appartenente a __________. Il convenuto proseguiva soggiungendo che, secondo una perizia contabile da egli stesso commissionata, __________ risultava avere perpetrato irregolarità nella gestione di una società e che “i medesimi personaggi” avevano conseguito false attestazioni da un notaio sul conto di un'altra società, affrettandosi a liberare il convenuto da una fideiussione di fr. 280 000.– “non appena hanno sentito odore di bruciato” (doc. D).

4. Ora, si supponesse pure che le predette affermazioni costituiscano una lesione della personalità degli istanti, dagli atti non si evince tuttavia l'intenzione, da parte del convenuto, di proseguire la campagna offensiva. Gli appellanti obiettano che è impossibile per loro “provare in modo assoluto che il convenuto si comporterà [ancora] in tal modo” (verbale del 1° dicembre 1999, pag. 3 nel mezzo). Essi disconoscono tuttavia che ai fini di un provvedimento cautelare non si esige una prova assoluta. La mera verosimiglianza di una lesione attuale o imminente della loro personalità basta (consid. 2). Il fatto è che essi però non avvalorano nemmeno tale verosimiglianza, in particolare non recano indizi suscettibili di lasciar intravedere o quanto meno dubitare che il convenuto intenda continuare a divulgare informazioni analoghe a quelle già diffuse sulla loro persona. Che il convenuto si sia opposto al provvedimento cautelare non è sufficiente, con ogni evidenza, a supplire tale insufficienza. Tanto meno se si pensa che davanti al primo giudice egli ha dichiarato che “ristabilita la verità su determinati fatti, non è più [sua] intenzione (…) procedere ad ulteriori scritti o divulgazioni” (riassunto scritto di risposta, ad 3, pag. 6 nel mezzo). Del resto non risulta, né gli appellanti pretendono, che dopo l'invio del noto scritto il convenuto abbia in qualche modo reiterato le sue accuse nei loro confronti.

5. Gli appellanti si dolgono di un diniego di giustizia per avere, il Segretario assessore, rifiutato di assumere il teste __________, dalla cui audizione si sarebbe potuto evincere che “la lettera-circolare doc. D non è che un anello di una lunga catena di precedenti diffamazioni, e che pertanto il rischio imminente di ulteriori simili comportamenti è da considerare come scontato” (appello, punto 6, pag. 6 nel mezzo). Se non che, avessero voluto insistere per l'escussione di __________, gli appellanti avrebbero dovuto postularne l'interrogatorio davanti a questa Camera (art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC). Ciò che essi non hanno fatto, limitandosi a dare per scontato in appello quanto il testimone avrebbe dichiarato se fosse stato sentito. Ora, la verosimiglianza di determinate asserzioni non può basarsi su congetture. Se ne conclude che, a prescindere dalla presunta illiceità dello scritto del 22 ottobre 1999, gli appellanti non hanno reso verosimile alcuna lesione attuale o imminente della loro personalità. Le condizioni poste dalla legge per l'emanazione di un provvedimento cautelare inteso a proibire lesioni non sono quindi adempiute.

6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di misure provvisionali contenuta nell'appello.

7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. dott. __________ i, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario