Appeal Settlement by Desistance and Case Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal concerning provisional measures in a status case was withdrawn by the appellant after the parties reached an agreement, leading the court to declare the matter settled by desistance, viewing the withdrawal as equivalent to a formal renunciation of the appeal. The court consequently struck the case from the rolls, assigned the resulting procedural costs, including a reduced judicial fee that took into account the parties' amicable resolution, to the appellant, and ordered that the parties compensate each other for legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Settlement by Desistance and Case Dismissal: The court consequently struck the case from the rolls, assigned the resulting procedural costs, including a reduced judicial fee that took into account the parties' amicable resolution, to the appellant, and ordered that the parties compensate each other for legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the adequate reduction of the court fee despite the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis for the judgment concerning the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n.: 11.1999.00090 · Lugano 16 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 agosto 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
premesso che il 10 giugno 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 27 maggio 1999;
preso atto che il 15 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto un accordo;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessato va considerato soccombente;
accertato che l’appellante ha dichiarato di assumere la tassa dello stralcio e le spese, mentre le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;
ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario