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11.1999.90 • TRAC TI 11.1999.90 Generato dall'IA

Appeal Settlement by Desistance and Case Dismissal

Numero d'incarto 11.1999.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal concerning provisional measures in a status case was withdrawn by the appellant after the parties reached an agreement, leading the court to declare the matter settled by desistance, viewing the withdrawal as equivalent to a formal renunciation of the appeal. The court consequently struck the case from the rolls, assigned the resulting procedural costs, including a reduced judicial fee that took into account the parties' amicable resolution, to the appellant, and ordered that the parties compensate each other for legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Settlement by Desistance and Case Dismissal: The court consequently struck the case from the rolls, assigned the resulting procedural costs, including a reduced judicial fee that took into account the parties' amicable resolution, to the appellant, and ordered that the parties compensate each other for legal fees.

Parole chiave

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composizione amichevole spese legali ritiro delle conclusioni civili statuto giuridico stralcio del procedimento decisione di discarico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited to justify the adequate reduction of the court fee despite the withdrawal of the appeal.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural basis for the judgment concerning the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.1999.00090 · Lugano 16 dicembre 1999/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 agosto 1998 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) Contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);

premesso che il 10 giugno 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 27 maggio 1999;

preso atto che il 15 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto un accordo;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché l'interessato va considerato soccombente;

accertato che l’appellante ha dichiarato di assumere la tassa dello stralcio e le spese, mentre le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.

21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario