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11.1999.85 • TRAC TI 11.1999.85 Generato dall'IA

Divorce Modification Alimony Recalculation Based on Procedural Correction of Prior Appellate Error

Numero d'incarto 11.1999.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party in a divorce modification case sought an interpretation or revision of a prior appellate decision regarding alimony payments, claiming calculation errors in both the recipient's needs and the payer's income. The court granted the request, treating it as a joint application for correction under procedural rules because the opposing party did not object, finding demonstrable calculation errors in the prior ruling concerning the payer's income and the recipient's needs, leading to a recalculation and adjustment of the monthly alimony amounts owed to the ex-spouse and the child, while waiving court fees and costs due to the joint nature of the correction request.

Regesto Legislator

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Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 151 cpv. 1 CC; Divorce Modification Alimony Recalculation Based on Procedural Correction of Prior Appellate Error: The court granted the request, treating it as a joint application for correction under procedural rules because the opposing party did not object, finding demonstrable calculation errors in the prior ruling concerning the payer's income and the recipient's needs, leading to a recalculation and adjustment of the monthly alimony amounts owed to the ex-spouse and the child, while waiving court fees and costs due to the joint nature of the correction request.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricalcolo del reddito modifica della sentenza di divorzio revisione processuale errore di calcolo coniuge determinazione del mantenimento postmatrimoniale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 151 cpv. 1 CC

Cited as the legal basis for the rectified maintenance contribution obligation.

art. 339 cpv. 1 CPC

Applied as the procedural basis for granting the request for correction of material errors in the previous judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.99.00085 · Lugano 24 giugno 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di interpretazione (subordinatamente di revisione) presentata il 7 giugno 1999 da

__________ e __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)

relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 12 maggio 1999 (__.__.____) nella causa (modifica di sentenza di divorzio) che li opponeva a

__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione (subordina-tamente di revisione) presentata da __________ e __________;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale riforma di un decreto cautelare emanato il 18 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con sentenza del 12 maggio 1999 questa Camera ha ridotto i contributi alimentari dovuti da __________ all’ex moglie __________ a fr. 3743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e a fr. 4143.– mensili dal 1° febbraio 1999, rispettivamente a fr. 650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e a fr. 750.– dal 1° febbraio 1999 quelli dovuti al figlio __________;

che il 7 giugno 1999 __________ e __________ hanno presentato alla Camera un’istanza di interpretazione (subordinatamen-te di revisione) in cui fanno valere due errori di calcolo: l’uno sul fabbisogno di __________, che ammonta a fr. 4’216.– mensili (fr. 3’716.– dal 1° febbraio 1999), e l’altro sul reddito del medesimo, che è di fr. 8’769.– e non di fr. 8’709.– mensili, ciò che impone una rettifica del dispositivo;

che nelle sue osservazioni del 21 giugno 1999 __________ aderisce all’istanza, salvo per quanto attiene al pagamento di spese e ripetibili;

e considerando

in diritto: che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo (anche nei dispositivi), va chiesta – in caso di accordo fra le parti – “con unica istanza ed è fatta senza altra procedura”;

che in concreto __________ non si oppone alla domanda, la quale va trattata perciò come un’istanza congiunta nel senso dell’art. 339 cpv. 1 CPC;

che, nel merito, la sentenza di questa Camera denota effettivi errori di calcolo, il reddito dell’attore risultando di fr. 8769.– mensili, a fronte di un fabbisogno di fr. 4216.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e di fr. 3’716.– dal 1° febbraio 1999;

che, di conseguenza, il contributo mensile per __________ va rettificato in fr. 3868.– mensili fino al

31 gennaio 1999 e in fr. 4278 mensili dal 1° febbraio 1999, rispettivamente quello per il figlio in fr. 675.– e in fr. 775.– mensili;

che l’emanazione della sentenza rende senza oggetto tanto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel rimedio quanto la domanda di revisione formulata in subordine;

che per quanto concerne gli oneri dell’attuale giudizio, appare giusitificato rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre a giusta ragione __________ contesta l’obbligo di dover rifondere ripetibili;

che, invero, essendovi accordo fra le parti, l’istanza di rettifica va ritenuta congiunta, sicché __________ non può essere ritenuto soccombente;

pronuncia: I. L’istanza di interpretazione è accolta, nel senso che la sentenza emessa il 12 maggio 1999 da questa Camera è rettificata come segue:

1.1 __________ è tenuto a versare a __________, entro il 5 di ogni mese per il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo alimentare giusta l’art. 151 cpv. 1 CC di:

fr. 3’878.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e fr. 4’278.– mensili dal 1° febbraio 1999.

1.2 Liborio Comparato è tenuto a versare al figlio __________, entro il 5 di ogni mese per il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo alimentare di:

fr. 675.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e fr. 775.– mensili dal 1° febbraio 1999.

Per il resto la sentenza di questa Camera rimane invariata.

II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– avv. dott. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria