Appealability of Evidentiary Rulings in Preliminary Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn divorce proceedings where the defendant opposed the financial aspects of the claim, the defendant appealed a lower court's order that partially rejected their request to admit twelve witnesses, allowing only four. The appellate court declared the appeal inadmissible because, under cantonal law, orders regarding the admission of evidence issued pursuant to procedural rules governing the preliminary hearing are not immediately appealable; such matters can only be raised on appeal after the final judgment on the merits has been rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 cpv. 1 CPC, Art. 182 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 313*bis* CPC; Appealability of Evidentiary Rulings in Preliminary Hearing: The appellate court declared the appeal inadmissible because, under cantonal law, orders regarding the admission of evidence issued pursuant to procedural rules governing the preliminary hearing are not immediately appealable; such matters can only be raised on appeal after the final judgment on the merits has been rendered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the application of the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.
Cited to establish that proof ordinances issued by the Judge based on Art. 182 CPC are not appealable in the Canton of Ticino.
Applied to order that procedural costs follow the losing party (the appellant).
Testo completo
Incarto n. 11.99.00082 · Lugano 9 giugno 1999/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) Contro
arch.__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
*giudicando ora sull’ordinanza sulle prove* emanata il 6 maggio 1999;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 maggio 1999 presentata da __________ contro l’ordinanza sulle prove emessa il 6 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1934) e __________e nata __________ (1937) si sono sposati a __________ il 7 agosto 1959 e nel 1975 hanno adottato __________ (1972);
che il 2 febbraio 1998 __________ ha presentato azione di divorzio, chiedendo la regolamentazione degli effetti accessori;
che nella risposta del 6 luglio 1998 __________ ha aderito al principio del divorzio, ma ha avversato tutte le domande di natura patrimoniale;
che all’udienza preliminare del 2 marzo 1999 il convenuto ha postulato, in particolare, l’assunzione di 12 testi;
che con ordinanza del 6 maggio 1999 il Pretore ha ammesso solo l’escussione di 4 testi, spiegando per quali motivi respingeva gli altri;
che con appello del 31 maggio 1999 __________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – di riformare l’ordinanza del 6 maggio 1999 nel senso di sentire tutti i testi da lui proposti;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per l’art. 182 cpv. 1 CPC, chiusa l’udienza preliminare, il giudice deve stabilire con ordinanza le prove che ammette e motivare eventuali dinieghi, al più tardi, con la sentenza di merito (cpv. 2);
che la decisione con la quale il Pretore ammette l’audizione di determinati testimoni, rifiutandone altri, è un’ordinanza, rientrando nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo, e nulla muta al riguardo la circostanza che il Pretore abbia respinto altre prove notificate dalle parti con decreto;
che nel Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice sulla base dell’art. 182 CPC non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1983 pag. 5);
che tutt’al più l’art. 309 cpv. 2 lett. g CPC concede la facoltà di chiedere in appello l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, ma ciò potrà avvenire solo al momento in cui il primo giudice avrà emanato la sentenza di merito;
che pertanto l’appello si rivela manifestamente irricevibile e può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313*bis* CPC;
che l’emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 80.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 130.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili,.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria